Art. 2 
 
                       Commissione provinciale 
 
  1. La commissione provinciale per l'esame di film in lingua tedesca
e' composta: 
  a) dal direttore o dalla direttrice dell'Ufficio Film e media della
Ripartizione provinciale Cultura tedesca con funzioni di presidente; 
  b) da un o una rappresentante dell'Ufficio per la tutela dei minori
e  inclusione  sociale  della  Ripartizione   provinciale   Politiche
sociali; 
  c) da un o una rappresentante dell'Intendenza scolastica tedesca. 
  2. I compiti di segreteria  sono  svolti  da  un  impiegato  o  una
impiegata dell'Ufficio provinciale Film e media, appartenente  almeno
al sesto livello funzionale.