Art. 2 Commissione provinciale 1. La commissione provinciale per l'esame di film in lingua tedesca e' composta: a) dal direttore o dalla direttrice dell'Ufficio Film e media della Ripartizione provinciale Cultura tedesca con funzioni di presidente; b) da un o una rappresentante dell'Ufficio per la tutela dei minori e inclusione sociale della Ripartizione provinciale Politiche sociali; c) da un o una rappresentante dell'Intendenza scolastica tedesca. 2. I compiti di segreteria sono svolti da un impiegato o una impiegata dell'Ufficio provinciale Film e media, appartenente almeno al sesto livello funzionale.