Art. 3 
 
                             Nulla osta 
 
  1. La commissione provinciale esamina in lingua originale i film in
lingua tedesca ai sensi dell'articolo 5,  comma  1,  della  legge  21
aprile 1962, n. 161, che  si  intendono  proiettare  in  pubblico  in
provincia di Bolzano, ma ancora privi di nulla osta. 
  2.  Le  domande  di  nulla  osta   vanno   presentate   all'Ufficio
provinciale Film e media ai sensi della normativa vigente.