Art. 4 
 
                              Esenzione 
 
  1.  I  film  in  lingua  tedesca  gia'  esaminati  ai  sensi  della
legislazione statale vigente in  edizione  italiana,  possono  essere
proiettati direttamente in pubblico, senza ulteriori incombenti,  nei
limiti disposti per i film in edizione italiana. 
  2. I film in lingua tedesca non esaminati ai sensi della  normativa
statale possono essere ammessi alla proiezione in pubblico nei limiti
previsti nel Paese dell'area culturale tedesca di provenienza, previa
comunicazione all'Ufficio provinciale Film e  media  del  titolo  del
film,  della  ragione  sociale  del  produttore  o  della   casa   di
distribuzione e del nome del  regista,  nonche'  dei  limiti  per  la
pubblica proiezione disposti nel Paese di provenienza. Di norma  tale
comunicazione va effettuata almeno 5 giorni prima della proiezione.