(Pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
                   Adige n. 4 del 26 gennaio 2016) 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Vista la deliberazione della  Giunta  provinciale  n.  1414  del  9
dicembre 2015; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia  22  ottobre
2007, n. 56, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 6 (Risarcimento in denaro). - 1. Fatto salvo quanto stabilito
dall'art. 7, il risarcimento in denaro ai sensi  dell'art.  21  della
legge provinciale e' determinato come segue: 
    a) esso e' pari di norma al 50 per cento dei  costi  stimati  per
l'esecuzione dei lavori abusivi. La stima di tali costi e' effettuata
sulla base del listino prezzi approvato annualmente dalla commissione
tecnica ai sensi della legge provinciale 19 novembre 1993, n.  23,  e
successive  modifiche,  oppure  sulla  base  degli   elenchi   prezzi
informativi delle opere edili e non edili; 
    b) in caso di edifici esso e' pari al 50 per cento del  costo  di
costruzione  per  metro  cubo  per  l'edilizia   residenziale,   come
determinato semestralmente dalla Giunta provinciale; 
    c) in caso di edifici con destinazione agricola o  di  volumetria
sotterranea esso e' pari al 25 per cento del costo di costruzione per
metro   cubo   per   l'edilizia   residenziale,   come    determinato
semestralmente dalla Giunta provinciale; 
    d) in caso di interventi su edifici non misurabili in termini  di
superficie coperta o di cubatura esso ammonta a euro 1.000,00. 
  2. Se gli interventi  abusivi  vengono  realizzati  nell'ambito  di
parchi naturali, biotopi, monumenti naturali o zone estese di  tutela
paesaggistica, la misura del risarcimento, determinata ai  sensi  del
comma 1, e' aumentata del 50 per cento.»