(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 4 del 26 gennaio 2016) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1414 del 9 dicembre 2015; Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 22 ottobre 2007, n. 56, e' cosi' sostituito: «Art. 6 (Risarcimento in denaro). - 1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 7, il risarcimento in denaro ai sensi dell'art. 21 della legge provinciale e' determinato come segue: a) esso e' pari di norma al 50 per cento dei costi stimati per l'esecuzione dei lavori abusivi. La stima di tali costi e' effettuata sulla base del listino prezzi approvato annualmente dalla commissione tecnica ai sensi della legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, oppure sulla base degli elenchi prezzi informativi delle opere edili e non edili; b) in caso di edifici esso e' pari al 50 per cento del costo di costruzione per metro cubo per l'edilizia residenziale, come determinato semestralmente dalla Giunta provinciale; c) in caso di edifici con destinazione agricola o di volumetria sotterranea esso e' pari al 25 per cento del costo di costruzione per metro cubo per l'edilizia residenziale, come determinato semestralmente dalla Giunta provinciale; d) in caso di interventi su edifici non misurabili in termini di superficie coperta o di cubatura esso ammonta a euro 1.000,00. 2. Se gli interventi abusivi vengono realizzati nell'ambito di parchi naturali, biotopi, monumenti naturali o zone estese di tutela paesaggistica, la misura del risarcimento, determinata ai sensi del comma 1, e' aumentata del 50 per cento.»