Art. 2 
 
  1. I commi 1 e 2 dell'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della
provincia 22 ottobre 2007, n. 56, e successive modifiche, sono  cosi'
sostituiti: 
  «1. La Commissione per il fondo del  paesaggio  previsto  dall'art.
18-bis della legge provinciale e' nominata dalla  Giunta  provinciale
ed e' composta da: 
  a)  il  direttore/la  direttrice  della  ripartizione   provinciale
Natura,  paesaggio  e  sviluppo  del  territorio,  con  funzioni   di
Presidente; 
  b) un/una rappresentante  della  ripartizione  provinciale  Natura,
paesaggio e sviluppo del territorio; 
  c) una persona designata dall'associazione di tutela del patrimonio
paesaggistico-culturale piu' rappresentativa a livello provinciale; 
  d) un esperto/un'esperta in materia di scienze naturali. 
  2.  La  composizione  della   commissione   deve   adeguarsi   alla
consistenza  dei  gruppi  linguistici   quale   risulta   dall'ultimo
censimento generale della popolazione nella provincia, fatta salva la
possibilita' di accesso per gli appartenenti  al  gruppo  linguistico
ladino. Per ogni componente effettivo e' nominato un supplente. Funge
da sostituto/sostituta della presidenza  il  direttore/la  direttrice
dell'ufficio amministrativo del paesaggio e sviluppo del territorio.»