Art. 2 1. I commi 1 e 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della provincia 22 ottobre 2007, n. 56, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti: «1. La Commissione per il fondo del paesaggio previsto dall'art. 18-bis della legge provinciale e' nominata dalla Giunta provinciale ed e' composta da: a) il direttore/la direttrice della ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, con funzioni di Presidente; b) un/una rappresentante della ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio; c) una persona designata dall'associazione di tutela del patrimonio paesaggistico-culturale piu' rappresentativa a livello provinciale; d) un esperto/un'esperta in materia di scienze naturali. 2. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione nella provincia, fatta salva la possibilita' di accesso per gli appartenenti al gruppo linguistico ladino. Per ogni componente effettivo e' nominato un supplente. Funge da sostituto/sostituta della presidenza il direttore/la direttrice dell'ufficio amministrativo del paesaggio e sviluppo del territorio.»