Art. 97 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. In attesa dell'adeguamento delle norme in materia di servizi per
il  lavoro  e  di  politiche  attive,  in  attuazione   del   decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per  il  riordino
della normativa in materia di servizi per il lavoro  e  di  politiche
attive ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10  dicembre  2014,
n. 183), al fine di garantire la continuita' dei servizi le  province
e la Citta' metropolitana di Genova prorogano i contratti di lavoro a
tempo determinato e di collaborazione coordinata e  continuativa  del
personale impiegato nei servizi per l'impiego  fino  al  31  dicembre
2016, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 6-bis,  del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in  materia
di enti territoriali. Disposizioni per garantire la  continuita'  dei
dispositivi   di   sicurezza   e   di   controllo   del   territorio.
Razionalizzazione  delle  spese  del  Servizio  sanitario   nazionale
nonche' norme in materia  di  rifiuti  e  di  emissioni  industriali)
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.  125,  e
dell'art. 4, comma 9, terzo  periodo,  del  decreto-legge  31  agosto
2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di  obiettivi
di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 
  2. La disposizione di cui all'art.  7,  comma  2-bis,  della  legge
regionale n.  33/2014,  come  modificato  dalla  presente  legge,  si
applica dal 1° gennaio 2016. 
  3. Le risorse di cui all'art. 2, comma 7, della legge regionale  n.
1/2008 e successive modificazioni  e  integrazioni,  gia'  introitate
dalla Regione alla data di entrata in vigore  della  presente  legge,
sono trasferite ai comuni interessati da procedure di  svincolo  gia'
concluse, che le utilizzano sulla base dei criteri e delle  modalita'
stabiliti dalla Giunta regionale. 
  4. La Giunta regionale,  entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge,  definisce  i  criteri  e  le
modalita' operative ai fini dello svolgimento delle  attivita'  della
Commissione di cui all'art. 8, comma 2, del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  2  dicembre  1997,  n.  509  (Regolamento  recante
disciplina del  procedimento  di  concessione  di  beni  del  demanio
marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica  da
diporto, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.
59) e successive modificazioni e integrazioni. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. 
    Genova, 30 dicembre 2015 
 
                                TOTI 
 
  (Omissis).