Art. 12 Modifiche all'art. 25 del regolamento 10/R/2007 1. Il comma 1 dell'art. 25 del regolamento regionale 10/R/2007 e' sostituito dal seguente: «1. L'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici, delle acque reflue e del digestato di cui al presente regolamento, nonche' dei fertilizzanti e dei fanghi, e' vietata nella stagione autunno-invernale, ed in particolare nei seguenti periodi minimi: a) 90 giorni (a partire dal 15 novembre) per i fertilizzanti, i letami e i materiali ad essi assimilati, fatti salvi: 1) il letame con contenuto di sostanza secca pari o superiore al 20 per cento ed assenza di percolati, utilizzato sui prati permanenti o avvicendati, per cui il divieto si applica nel periodo 15 dicembre - 15 gennaio; 2) l'ammendante compostato con tenore di azoto totale inferiore al 2,5 per cento sul secco, di cui non oltre il 15 per cento come azoto ammoniacale, per cui il divieto si applica nel periodo 15 dicembre - 15 gennaio; 3) le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento, per cui il divieto si applica dal 1° novembre alla fine di febbraio; b) 120 giorni (a partire dal 1° novembre) per i liquami, i materiali ad essi assimilati, i fanghi e le acque reflue; c) 90 giorni per i liquami, i materiali ad essi assimilati e le acque reflue distribuiti su terreni dotati di copertura vegetale (prati, pascoli, cereali vernini, erbai autunno-invernali, colture arboree inerbite, cover-crops) oppure su terreni con residui colturali ed in preparazione di una semina primaverile anticipata.». 2. Il comma 2 dell'art. 25 del regolamento regionale 10/R/2007 e' sostituito dal seguente: «2. Il periodo di divieto di cui al comma 1 lettera c) e' cosi' articolato: 60 giorni di divieto continuativo a decorrere dal 1° dicembre; 30 giorni, anche non continuativi, nei mesi di novembre e febbraio, correlati all'andamento meteorologico e al grado di saturazione idrica dei suoli, secondo le modalita' operative che sono definite con determinazione del responsabile del Settore competente della Direzione Agricoltura, d'intesa con la Direzione Ambiente.». 3. Il comma 2-bis dell'art. 25 del regolamento regionale 10/R/2007 e' abrogato.