Art. 12 
 
                        Modifiche all'art. 25 
                      del regolamento 10/R/2007 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 25 del regolamento regionale  10/R/2007  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. L'applicazione al terreno  degli  effluenti  zootecnici,  delle
acque reflue e del digestato di cui al presente regolamento,  nonche'
dei  fertilizzanti  e  dei  fanghi,   e'   vietata   nella   stagione
autunno-invernale, ed in particolare nei seguenti periodi minimi: 
    a) 90 giorni (a partire dal 15 novembre) per i  fertilizzanti,  i
letami e i materiali ad essi assimilati, fatti salvi: 
      1) il letame con contenuto di sostanza secca pari  o  superiore
al 20 per  cento  ed  assenza  di  percolati,  utilizzato  sui  prati
permanenti o avvicendati, per cui il divieto si applica  nel  periodo
15 dicembre - 15 gennaio; 
      2) l'ammendante compostato con tenore di azoto totale inferiore
al 2,5 per cento sul secco, di cui non oltre il  15  per  cento  come
azoto ammoniacale, per cui il  divieto  si  applica  nel  periodo  15
dicembre - 15 gennaio; 
      3) le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido
a tenori di sostanza secca superiori al 65  per  cento,  per  cui  il
divieto si applica dal 1° novembre alla fine di febbraio; 
    b) 120 giorni (a partire  dal  1°  novembre)  per  i  liquami,  i
materiali ad essi assimilati, i fanghi e le acque reflue; 
    c) 90 giorni per i liquami, i materiali ad essi assimilati  e  le
acque reflue distribuiti su  terreni  dotati  di  copertura  vegetale
(prati, pascoli, cereali vernini,  erbai  autunno-invernali,  colture
arboree  inerbite,  cover-crops)  oppure  su  terreni   con   residui
colturali ed in preparazione di una semina primaverile anticipata.». 
  2. Il comma 2 dell'art. 25 del regolamento regionale  10/R/2007  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. Il periodo di divieto di cui al comma 1  lettera  c)  e'  cosi'
articolato: 
    60 giorni di divieto continuativo a decorrere dal 1° dicembre; 
    30 giorni,  anche  non  continuativi,  nei  mesi  di  novembre  e
febbraio,  correlati  all'andamento  meteorologico  e  al  grado   di
saturazione idrica dei suoli, secondo le modalita' operative che sono
definite con determinazione del responsabile del  Settore  competente
della Direzione Agricoltura, d'intesa con la Direzione Ambiente.». 
  3. Il comma 2-bis dell'art. 25 del regolamento regionale  10/R/2007
e' abrogato.