Art. 13 
 
                        Modifiche all'art. 26 
                      del regolamento 10/R/2007 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 26 del regolamento regionale  10/R/2007  e'
sostituito dal seguente: 
  «1.  Al  fine  di  garantirne  il  riequilibrio  territoriale  sono
prioritariamente impiegati, ove disponibili, gli effluenti zootecnici
e il digestato, la  cui  quantita'  di  applicazione  al  terreno  e'
calcolata  tenendo  conto,  ai  fini  del   rispetto   del   bilancio
dell'azoto,   del   reale    fabbisogno    delle    colture,    della
mineralizzazione netta dei suoli  e  degli  apporti  degli  organismi
azoto-fissatori.». 
  2. Il comma 2 dell'art. 26 del regolamento regionale  10/R/2007  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. La quantita' di  azoto  di  origine  zootecnica  apportata  dai
materiali di cui al comma 1 non deve in ogni caso determinare in ogni
singola azienda o allevamento un apporto di  azoto  superiore  a  170
chilogrammi per ettaro e per anno,  inteso  come  quantitativo  medio
aziendale riferito ai terreni  utilizzati  per  l'applicazione.  Tale
valore e' calcolato in base alle indicazioni dell'Allegato I per  gli
effluenti zootecnici e in base alle indicazioni dell'Allegato VI bis,
punto 6 per il digestato.». 
  3. Il comma 4 dell'art. 26 del regolamento regionale  10/R/2007  e'
sostituito dal seguente: 
  «4. Le dosi di effluente zootecnico e di  digestato  e  l'eventuale
integrazione di fertilizzanti e fanghi sono definite nel rispetto dei
criteri generali di cui all'Allegato II,  nonche'  delle  indicazioni
tecniche e dei limiti massimi colturali di cui all'Allegato V. Per le
aziende  ricadenti  in  parte  anche  in  zone  non  vulnerabili,  il
quantitativo medio aziendale  di  cui  al  comma  2  deve  intendersi
riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente  in  zona
vulnerabile.».