Art. 13 Modifiche all'art. 26 del regolamento 10/R/2007 1. Il comma 1 dell'art. 26 del regolamento regionale 10/R/2007 e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di garantirne il riequilibrio territoriale sono prioritariamente impiegati, ove disponibili, gli effluenti zootecnici e il digestato, la cui quantita' di applicazione al terreno e' calcolata tenendo conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azoto-fissatori.». 2. Il comma 2 dell'art. 26 del regolamento regionale 10/R/2007 e' sostituito dal seguente: «2. La quantita' di azoto di origine zootecnica apportata dai materiali di cui al comma 1 non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda o allevamento un apporto di azoto superiore a 170 chilogrammi per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale riferito ai terreni utilizzati per l'applicazione. Tale valore e' calcolato in base alle indicazioni dell'Allegato I per gli effluenti zootecnici e in base alle indicazioni dell'Allegato VI bis, punto 6 per il digestato.». 3. Il comma 4 dell'art. 26 del regolamento regionale 10/R/2007 e' sostituito dal seguente: «4. Le dosi di effluente zootecnico e di digestato e l'eventuale integrazione di fertilizzanti e fanghi sono definite nel rispetto dei criteri generali di cui all'Allegato II, nonche' delle indicazioni tecniche e dei limiti massimi colturali di cui all'Allegato V. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale di cui al comma 2 deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona vulnerabile.».