Art. 15 
 
                     Modifiche all'Allegato III 
                      del regolamento 10/R/2007 
 
  1. La Parte A (Registrazione delle  fertilizzazioni)  dell'Allegato
III del regolamento regionale 10/R/2007 e' sostituita dalla seguente: 
  "Parte A - Registrazione delle fertilizzazioni. 
  Allo scopo di dimostrare la rispondenza tra i  principi  agronomici
presentati  nel  Piano  di   utilizzazione   e   le   operazioni   di
fertilizzazione effettuate, le  aziende  tenute  alla  redazione  del
Piano  stesso,  sia  in  forma  completa  che  semplificata,   devono
registrare le operazioni di fertilizzazione effettuate, sia organiche
che minerali. 
  Le registrazioni devono essere effettuate  entro  30  giorni  dalla
data inerente l'operazione di fertilizzazione; il relativo  registro,
anche solo in modalita' digitale, deve essere conservato  in  azienda
per almeno tre anni e tenuto a disposizione delle autorita'  preposte
al controllo. 
  Le aziende ricadenti in ZVN,  diverse  da  quelle  suindicate,  che
dispongono di una SAU superiore a 20 ha sono  anch'esse  tenute  alla
compilazione  e  conservazione  del  registro  delle  operazioni   di
fertilizzazione. In alternativa al  registro  delle  fertilizzazioni,
tali aziende  possono  conservare  la  documentazione  giustificativa
relativa  all'acquisto  di  concimi  azotati,  purche'  se  ne  possa
desumere la quantita' di unita' fertilizzanti utilizzata.ยป.