Art. 15 Modifiche all'Allegato III del regolamento 10/R/2007 1. La Parte A (Registrazione delle fertilizzazioni) dell'Allegato III del regolamento regionale 10/R/2007 e' sostituita dalla seguente: "Parte A - Registrazione delle fertilizzazioni. Allo scopo di dimostrare la rispondenza tra i principi agronomici presentati nel Piano di utilizzazione e le operazioni di fertilizzazione effettuate, le aziende tenute alla redazione del Piano stesso, sia in forma completa che semplificata, devono registrare le operazioni di fertilizzazione effettuate, sia organiche che minerali. Le registrazioni devono essere effettuate entro 30 giorni dalla data inerente l'operazione di fertilizzazione; il relativo registro, anche solo in modalita' digitale, deve essere conservato in azienda per almeno tre anni e tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo. Le aziende ricadenti in ZVN, diverse da quelle suindicate, che dispongono di una SAU superiore a 20 ha sono anch'esse tenute alla compilazione e conservazione del registro delle operazioni di fertilizzazione. In alternativa al registro delle fertilizzazioni, tali aziende possono conservare la documentazione giustificativa relativa all'acquisto di concimi azotati, purche' se ne possa desumere la quantita' di unita' fertilizzanti utilizzata.ยป.