Art. 16 
 
                    Aggiunta dell'Allegato VI-bis 
                      al regolamento 10/R/2007 
 
  1. Dopo  l'Allegato  VI  del  regolamento  regionale  10/R/2007  e'
aggiunto il seguente: 
  «Allegato VI-Bis - Utilizzo agronomico del digestato. 
  1. Criteri per la qualificazione del digestato  come  sottoprodotto
Ai sensi dell'art.  184-bis  del  decreto  legislativo  152/2006,  il
digestato disciplinato dal presente regolamento e' un sottoprodotto e
non un rifiuto se il produttore del digestato medesimo  dimostra  che
sono rispettate le seguenti condizioni: 
    a)  il  digestato  e'   originato   da   impianti   aziendali   o
interaziendali  di  digestione  anaerobica  autorizzati  seconda   la
normativa vigente, alimentati esclusivamente con  i  materiali  e  le
sostanze di cui alla tabella 1, da soli o in miscela tra loro; 
    b) e' certo che il digestato sara' utilizzato a  fini  agronomici
da parte del produttore o di terzi secondo le modalita' indicate  nel
presente Allegato.  In  caso  di  utilizzo  agronomico  da  parte  di
un'azienda diversa da quella di produzione o  diversa  da  quella  ad
essa  consorziata  od  associata,  la  certezza  dell'utilizzo   puo'
desumersi dall'esistenza di rapporti contrattuali tra  il  produttore
del digestato e l'utilizzatore dello stesso, qualora dal documento di
cessione emerga con chiarezza l'oggetto della  fornitura,  la  durata
del rapporto e le modalita'  di  consegna.  L'esistenza  di  rapporti
contrattuali tra produttore ed utilizzatore del digestato non esonera
il produttore dall'obbligo di  inviare  all'autorita'  competente  la
comunicazione di cui all'art. 3,  quando  dovuta.  In  ogni  caso  il
corretto utilizzo agronomico  deve  essere  desunto  da  un  bilancio
azotato  semplificato  apporti-asporti  calcolato  sulla  base  delle
colture presenti nei terreni di cui nell'anno di istruttoria si ha la
disponibilita' d'uso, in proprio o presso i soggetti  terzi  con  cui
esistono rapporti contrattuali per l'utilizzo in campo; 
    c) il digestato puo' essere utilizzato direttamente  senza  alcun
ulteriore trattamento  diverso  dalla  normale  pratica  industriale.
Rientrano nella normale pratica industriale tutte  le  operazioni  di
trattamento   finalizzate   a   migliorare    l'efficienza    e    le
caratteristiche   nutritive   ed   ammendanti   del   digestato.   In
particolare, si considerano normale pratica industriale le operazioni
di cui alla Tabella 3; 
    d) il digestato soddisfa i requisiti stabiliti  al  punto  2  del
presente Allegato, nonche' le norme igienico-sanitarie  e  di  tutela
ambientale comunque applicabili. 
  Il rispetto delle condizioni sopra elencate e'  illustrato  in  una
relazione  tecnica  redatta  da   un   professionista   abilitato   e
sottoscritta dal  legale  rappresentante  dell'impresa  che  gestisce
l'impianto di digestione anaerobica. 
  Tabella 1. Materiali e sostanze per l'alimentazione di impianti  di
digestione anaerobica. 
  a) paglia, sfalci e potature, nonche' altro  materiale  agricolo  o
forestale naturale non pericoloso  di  cui  all'art.  185,  comma  1,
lettera f) del decreto legislativo 152/2006; 
  b) materiale agricolo derivante da colture agrarie. Fatti salvi gli
impianti da realizzarsi ai sensi dell'art.  2  del  decreto-legge  10
gennaio 2006, n. 2, convertito, con  modificazione,  dalla  legge  11
marzo 2006, n.  81,  per  gli  impianti  autorizzati  successivamente
all'entrata in vigore del presente regolamento,  tale  materiale  non
potra' superare il 30% in termini di peso complessivo; 
  c)  effluenti  di   allevamento,   come   definiti   dal   presente
regolamento; 
  d) acque reflue, come definite dal presente regolamento; 
  e)  residui  dell'attivita'  agroalimentare,  come  indicati  nella
tabella 2, a  condizione  che  non  contengano  sostanze  pericolose,
conformemente al Regolamento (CE) n. 1907/2006; 
  f) acque di vegetazione dei frantoi  oleari  e  sanse  umide  anche
denocciolate di cui alla legge 574/1996; 
  g) sottoprodotti di origine animale, utilizzati in  conformita'  al
regolamento (CE) n. 1069/2009, al regolamento di implementazione (UE)
n. 142/2011 nonche'  alle  disposizioni  approvate  nell'accordo  tra
Governo, Regioni e Province autonome; 
  h)  materiale  agricolo  e  forestale  di  cui  alla   tabella   1B
dell'Allegato 1 del decreto ministeriale 6/7/2012. 
  Tabella 2. Residui dell'attivita' agroalimentare  utilizzabili  per
la produzione del digestato agroindustriale. 
  a)  Sottoprodotti  della  trasformazione  del  pomodoro  (buccette,
bacche fuori misura, ecc.); 
  b) Sottoprodotti della trasformazione delle olive (sanse, acque  di
vegetazione); 
  c) Sottoprodotti della trasformazione  dell'uva  (vinacce,  graspi,
ecc..); 
  d)    Sottoprodotti    della    trasformazione     della     frutta
(condizionamento, sbucciatura,  detorsolatura,  pastazzo  di  agrumi,
spremitura  di  pere,  mele,  pesche,  noccioli,  gusci,  ecc.);   e)
Sottoprodotti della trasformazione  degli  ortaggi  (condizionamento,
sbucciatura, confezionamento, ecc.); 
  f)  Sottoprodotti  della  trasformazione  delle   barbabietole   da
zucchero (borlande; melasso;  polpe  di  bietola  esauste  essiccate,
suppressate fresche, suppressate insilate ecc...); 
  g) Sottoprodotti della lavorazione del  risone  (farinaccio,  pula,
lolla, ecc...); 
  h)  Sottoprodotti  della  lavorazione  dei   cereali   (farinaccio,
farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati, ecc.); 
  i) Sottoprodotti della trasformazione dei semi oleosi (pannelli  di
germe di granoturco, lino, vinacciolo, ecc.); 
  Tabella  3.  Definizione  delle  modalita'   di   trattamento   del
digestato. 
  "disidratazione": il trattamento che riduce il contenuto  di  acqua
nei materiali densi ottenuti dalla separazione solido-liquido  e  dai
trattamenti di seguito considerati, effettuato  con  mezzi  meccanici
quali centrifugazione e filtrazione. 
  "sedimentazione": l'operazione di separazione delle frazioni solide
del digestato ottenuta  mediante  lo  sfruttamento  dei  principi  di
gravita', in condizioni statiche. 
  "chiarificazione": il  trattamento  di  separazione  del  contenuto
delle frazioni solide contenute nel mezzo liquido del digestato, dopo
separazione  solido-liquido,  effettuato  con  mezzi   fisici   quali
centrifugazione, filtrazione, sedimentazione. 
  "centrifugazione": il trattamento di separazione solido liquido che
sfrutta specificamente la differente  densita'  dei  solidi  mediante
l'impiego specifico della forza centrifuga e relative attrezzature. 
  "essiccatura": il trattamento  di  eliminazione  del  contenuto  di
umidita'  delle  frazioni  solide  del   digestato,   precedentemente
separate dal mezzo liquido, ottenuto mediante  l'impiego  di  energia
termica con evaporazione del contenuto idrico. 
  "separazione solido-liquido":  l'operazione  di  separazione  delle
frazioni solide  dal  mezzo  liquido  del  digestato  effettuata  con
tecniche che sfruttano principi fisici differenti. 
  "strippaggio": processo di rimozione dell'azoto, che  agendo  sulla
temperatura,  sull'agitazione  meccanica  e/o  sul  PH,  produce  una
volatilizzazione dell'ammoniaca  che  viene  poi  fissata  come  sale
d'ammonio in una torre di lavaggio (scrubber). 
  "nitrificazione-denitrificazione":  trattamento  biologico  per  la
rimozione dell'azoto, che avviene in due  fasi,  una  aerata  per  la
nitrificazione  e  la  seconda  in  condizioni  di  anossia  per   la
denitrificazione. Le due fasi del processo possono  avvenire  in  due
vasche separate, oppure, in tempi diversi nella stessa vasca variando
ciclicamente le fasi operative dell'impianto. 
  "fitodepurazione": sistema biologico di trattamento, costituito  da
vasche riempite di substrato  permeabile  sul  quale  sono  insediate
piante palustri.  L'asportazione  dell'azoto  avviene  attraverso  il
metabolismo  batterico,  per  assorbimento   delle   piante   e   per
sedimentazione. 
  2. Requisiti del digestato agrozootecnico e agroindustriale. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  La verifica analitica  deve  essere  effettuata  almeno  una  volta
l'anno; copia dei referti  deve  essere  conservata  in  azienda  per
almeno 3 anni e fornita agli eventuali soggetti terzi che ritirano il
digestato. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  La verifica analitica  deve  essere  effettuata  almeno  una  volta
l'anno; copia dei referti  deve  essere  conservata  in  azienda  per
almeno 3 anni e fornita agli eventuali soggetti terzi che ritirano il
digestato. 
  2.2.1 Ulteriori condizioni relative al digestato agro-industriale 
  L'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale e' ammessa
solo qualora le so.stanze e i materiali di cui alle lettere  d),  e),
f) e g) della tabella  1,  in  ingresso  all'impianto  di  digestione
anaerobica: 
    a) provengono dalle attivita' agricole  o  agroalimentari  svolte
dalla  medesima  impresa  che  ha  la  proprieta'   o   la   gestione
dell'impianto di digestione anaerobica oppure, nel caso  di  impianto
interaziendale, provengano dalle attivita' delle imprese  agricole  o
agroalimentari associate  o  consorziate  con  l'impresa  che  ha  la
proprieta' o la gestione dell'impianto o che  abbiano  stipulato  con
essa apposito contratto di durata pluriennale; 
    b) sono  originate  da  un  processo  di  produzione  agricola  o
agroalimentare di cui costituiscono parte integrante e il  cui  scopo
primario non e' la produzione di tali sostanze o materiali; 
    c) e' certo che sono  utilizzate  per  alimentare  l'impianto  di
digestione anaerobica; 
    d)  possono  essere   immesse   direttamente   nell'impianto   di
digestione anaerobica e  non  necessitano  di  ulteriore  trattamento
diverso dalla normale pratica industriale; 
    e) non sono materiali o sostanze pericolosi o inquinanti. 
  3. Adempimenti del produttore e dell'utilizzatore per  la  fase  di
utilizzo agronomico del digestato qualificato sottoprodotto. 
  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  3  con   riguardo   alla
comunicazione di utilizzo agronomico: 
  3.1 L'impresa che produce digestato considerato sottoprodotto e  ne
effettua l'utilizzo agronomico  in  proprio  e'  tenuta  ai  seguenti
adempimenti: 
    1) tenuta di un registro, (1) anche solo in  modalita'  digitale,
dei materiali  di  ingresso  all'impianto,  da  esibire  in  caso  di
controllo da parte delle autorita'  competenti  e  da  conservare  in
azienda per almeno 3 anni; 
    2) tenuta di un registro, (2)  anche solo in modalita'  digitale,
delle operazioni di utilizzo agronomico  del  digestato  sui  terreni
nella propria disponibilita', da esibire  in  caso  di  controllo  da
parte delle autorita' competenti  e  da  conservare  in  azienda  per
almeno 3 anni; 
    3) redazione di un Piano di concimazione annuale, fornito tramite
l'applicativo informatico disponibile su  www.sistemapiemonte.it,  da
esibire in caso di controllo da parte delle autorita' competenti e da
conservare in azienda per almeno 3 anni. 
  3.2 L'impresa che produce digestato considerato sottoprodotto senza
effettuarne in proprio l'utilizzo agronomico e'  tenuta  ai  seguenti
adempimenti: 
    1) tenuta di un registro, anche solo in modalita' digitale, delle
operazioni di utilizzo agronomico del  digestato  sui  terreni  nella
propria disponibilita', da esibire in  caso  di  controllo  da  parte
delle autorita' competenti e da conservare in azienda  per  almeno  3
anni; 
    2) tenuta di un registro, anche solo in modalita' digitale, delle
cessioni del digestato a  soggetti  terzi,  da  esibire  in  caso  di
controllo da parte delle autorita'  competenti  e  da  conservare  in
azienda per almeno 3 anni. 
  3.3 L'impresa  che  effettua  l'utilizzo  agronomico  di  digestato
considerato sottoprodotto proveniente da altra impresa produttrice e'
tenuta ai soli adempimenti previsti dal presente regolamento per  gli
effluenti zootecnici, qualora il digestato che essa  ritira  contenga
azoto zootecnico per un quantitativo annuo superiore alle  soglie  di
esonero previste. 
  3.4 Al fine  di  una  corretta  movimentazione  del  digestato,  il
trasporto tramite la rete  viaria  pubblica  puo'  avvenire  solo  in
presenza della documentazione di trasporto di  cui  all'Allegato  III
parte B. 
  4. Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato. 
  Il digestato e' oggetto di utilizzo  agronomico  nel  rispetto  dei
fabbisogni delle colture, secondo le  indicazioni  operative  di  cui
agli Allegati II e V. 
  L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel  rispetto  del
limite di azoto al campo di 170  kg  per  ettaro  per  anno  in  zone
vulnerabili, ovvero dei limiti previsti dalle vigenti normative nelle
zone non vulnerabili, al raggiungimento dei  quali  concorre  per  la
sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento. La  quota  di
azoto che proviene dalla digestione di altri materiali di origine non
zootecnica e' conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto. 
  Il calcolo dell'azoto contenuto nel digestato e' effettuato secondo
i criteri indicati al punto 6. 
  L'utilizzo agronomico del digestato in forma palabile  avviene,  in
zona non vulnerabile, nel rispetto  dei  criteri  e  vincoli  di  cui
all'art. 7. In zona  vulnerabile,  fermo  restando  il  divieto  allo
spandimento invernale  dal  15  novembre  al  15  febbraio  compresi,
l'utilizzo agronomico avviene nel rispetto dei criteri e dei  vincoli
di cui all'art. 22. 
  L'utilizzo agronomico del digestato in forma non palabile  avviene,
in zona non vulnerabile, nel rispetto dei criteri e  vincoli  di  cui
all'art. 8. In zona  vulnerabile,  fermo  restando  il  divieto  allo
spandimento invernale  dal  1°  novembre  al  28  febbraio  compresi,
l'utilizzo agronomico avviene nel rispetto dei criteri e dei  vincoli
di cui all'art. 23. 
  5. Stoccaggio del digestato. 
  I digestati devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio
dimensionati secondo le esigenze colturali, di capacita'  sufficiente
a contenere i medesimi nei  periodi  in  cui  l'impiego  agricolo  e'
limitato  o  impedito  da  motivazioni  agronomiche,   climatiche   o
normative. 
  Lo stoccaggio dei digestati in  forma  palabile  deve  avvenire  su
platea impermeabilizzata, avente una portanza sufficiente a  reggere,
senza cedimenti o lesioni, il peso del  materiale  accumulato  e  dei
mezzi utilizzati per la movimentazione. La platea di stoccaggio  deve
essere munita di idoneo cordolo o di  muro  perimetrale,  con  almeno
un'apertura  per  l'accesso  dei  mezzi  meccanici  per  la  completa
asportazione del materiale, deve essere dotata di  adeguata  pendenza
per  il  convogliamento,  verso  appositi  sistemi  di   raccolta   e
stoccaggio, dei  liquidi  di  sgrondo  e  delle  eventuali  acque  di
lavaggio  della  platea  e  deve  essere  coperta,  onde  evitare  il
dilavamento del materiale stoccato da parte  della  pioggia.  Non  e'
ammesso l'accumulo temporaneo in campo dei digestati palabili, se non
durante le operazioni di distribuzione alle colture. 
  Fatti salvi specifici provvedimenti in materia  igienico-sanitaria,
la capacita' di stoccaggio dei digestati  palabili  non  deve  essere
inferiore al volume di materiale palabile  prodotto  in  180  giorni.
Tale volume e' da calcolarsi al lordo  delle  eventuali  cessioni  di
digestato palabile a terzi. Per il dimensionamento  della  platea  di
stoccaggio si utilizza un coefficiente di impilabilita' pari  a  1,5.
Sono fatte salve le  capacita'  di  stoccaggio  degli  impianti  gia'
autorizzati o abilitati alla data di entrata in vigore  del  presente
regolamento. 
  Lo  stoccaggio  dei  digestati  non  palabili  deve   avvenire   in
contenitori dotati di  copertura  (fissa,  flottante  semplificata  o
naturale) atta a limitare le  emissioni  di  ammoniaca  e  metano  in
atmosfera. Il  fondo  e  le  pareti  dei  contenitori  devono  essere
impermeabilizzati al  fine  di  evitare  percolazioni  o  dispersioni
all'esterno ed  avere  una  portanza  sufficiente  a  reggere,  senza
cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato. Non e' ammesso
l'utilizzo di contenitori in terra, nemmeno qualora  il  fondo  e  le
pareti dei contenitori siano adeguatamente impermeabilizzati. 
  Fatti salvi specifici provvedimenti in materia  igienico-sanitaria,
la capacita' di stoccaggio dei digestati non palabili non deve essere
inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in 180 giorni.
Tale volume e' da calcolarsi al lordo  delle  eventuali  cessioni  di
digestato non palabile a terzi, ed al netto del volume del  digestore
primario. Sono fatte salve le capacita' di stoccaggio degli  impianti
gia' autorizzati o abilitati alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente regolamento. 
  6. Condizioni per l'utilizzo agronomico del digestato. 
  6.1 Calcolo del peso, del volume  e  del  contenuto  in  azoto  del
digestato. 
  Il peso del digestato si ottiene sottraendo al peso  delle  matrici
caricate, comprese le eventuali acque  di  diluizione,  il  peso  del
biogas prodotto, secondo l'equazione che segue: 
  P digestato = P matrici - V biogas x D biogas [t] 
  dove: 
    P digestato: peso del digestato; 
    P matrici: peso delle  matrici  caricate  al  digestore  (inclusi
effluenti zootecnici); 
    V biogas: volume di biogas prodotto, misurato  oppure  derivabile
dall'energia prodotta tenuto conto della resa di cogenerazione; 
    D biogas: densita' del biogas, calcolabile a  partire  dalla  sua
composizione e considerate le densita' dei due maggiori  gas  che  lo
compongono (0,718 per il metano; 1,98 per l'anidride carbonica). 
  Ai  fini  del  calcolo  dei  volumi  di  stoccaggio  necessari,  si
considera che il volume del digestato non palabile  sia  assimilabile
al suo peso (1 t - 1  m3),  in  ragione  delle  comuni  densita'  dei
digestati. 
  La quantita' di azoto al campo  del  digestato  si  definisce  come
somma  dell'azoto  presente  negli  effluenti  zootecnici,  calcolato
secondo i valori standard di cui all'Allegato I del  dm  7/4/2006,  e
dell'azoto contenuto nelle altre matrici in ingresso all'impianto  di
digestione anaerobica. La quota di azoto  da  matrici  diverse  dagli
effluenti zootecnici viene ridotta del 20%  per  tenere  conto  delle
emissioni in atmosfera nella fase di stoccaggio: 
  N campo_digestato = N zootecnico + N altre matrici x 0,80 [kg] 
  dove: 
    N campo_digestato: azoto al campo da digestato; 
    N zootecnico: azoto al campo da effluenti zootecnici; 
    N altre matrici: azoto contenuto nelle altre matrici caricate  al
digestore. 
  6.2. Efficienza d'uso dell'azoto del digestato. 
  I coefficienti di efficienza del  digestato  sono  riportati  nella
tabella 4; il livello di efficienza e' da valutarsi in funzione delle
modalita' e delle epoche  di  distribuzione,  nonche'  delle  colture
oggetto di fertilizzazione, secondo quanto riportato nella tabella 5. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Deve essere garantita un'efficienza media annua  degli  apporti  in
campo almeno pari al valore medio.». 

(1) Un  modello  di  registro  dei  materiali  in  ingresso  e  delle
    operazioni  di  utilizzo  agronomico  o  cessione  a  terzi   del
    digestato e' stato fornito con la DD n. 59 del 21/03/2015. 

(2) Un  modello  di  registro  dei  materiali  in  ingresso  e  delle
    operazioni  di  utilizzo  agronomico  o  cessione  a  terzi   del
    digestato e' stato fornito con la DD n.  59 del 21/03/2015.