Art. 16 Aggiunta dell'Allegato VI-bis al regolamento 10/R/2007 1. Dopo l'Allegato VI del regolamento regionale 10/R/2007 e' aggiunto il seguente: «Allegato VI-Bis - Utilizzo agronomico del digestato. 1. Criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto Ai sensi dell'art. 184-bis del decreto legislativo 152/2006, il digestato disciplinato dal presente regolamento e' un sottoprodotto e non un rifiuto se il produttore del digestato medesimo dimostra che sono rispettate le seguenti condizioni: a) il digestato e' originato da impianti aziendali o interaziendali di digestione anaerobica autorizzati seconda la normativa vigente, alimentati esclusivamente con i materiali e le sostanze di cui alla tabella 1, da soli o in miscela tra loro; b) e' certo che il digestato sara' utilizzato a fini agronomici da parte del produttore o di terzi secondo le modalita' indicate nel presente Allegato. In caso di utilizzo agronomico da parte di un'azienda diversa da quella di produzione o diversa da quella ad essa consorziata od associata, la certezza dell'utilizzo puo' desumersi dall'esistenza di rapporti contrattuali tra il produttore del digestato e l'utilizzatore dello stesso, qualora dal documento di cessione emerga con chiarezza l'oggetto della fornitura, la durata del rapporto e le modalita' di consegna. L'esistenza di rapporti contrattuali tra produttore ed utilizzatore del digestato non esonera il produttore dall'obbligo di inviare all'autorita' competente la comunicazione di cui all'art. 3, quando dovuta. In ogni caso il corretto utilizzo agronomico deve essere desunto da un bilancio azotato semplificato apporti-asporti calcolato sulla base delle colture presenti nei terreni di cui nell'anno di istruttoria si ha la disponibilita' d'uso, in proprio o presso i soggetti terzi con cui esistono rapporti contrattuali per l'utilizzo in campo; c) il digestato puo' essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale. Rientrano nella normale pratica industriale tutte le operazioni di trattamento finalizzate a migliorare l'efficienza e le caratteristiche nutritive ed ammendanti del digestato. In particolare, si considerano normale pratica industriale le operazioni di cui alla Tabella 3; d) il digestato soddisfa i requisiti stabiliti al punto 2 del presente Allegato, nonche' le norme igienico-sanitarie e di tutela ambientale comunque applicabili. Il rispetto delle condizioni sopra elencate e' illustrato in una relazione tecnica redatta da un professionista abilitato e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che gestisce l'impianto di digestione anaerobica. Tabella 1. Materiali e sostanze per l'alimentazione di impianti di digestione anaerobica. a) paglia, sfalci e potature, nonche' altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all'art. 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 152/2006; b) materiale agricolo derivante da colture agrarie. Fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazione, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, per gli impianti autorizzati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, tale materiale non potra' superare il 30% in termini di peso complessivo; c) effluenti di allevamento, come definiti dal presente regolamento; d) acque reflue, come definite dal presente regolamento; e) residui dell'attivita' agroalimentare, come indicati nella tabella 2, a condizione che non contengano sostanze pericolose, conformemente al Regolamento (CE) n. 1907/2006; f) acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla legge 574/1996; g) sottoprodotti di origine animale, utilizzati in conformita' al regolamento (CE) n. 1069/2009, al regolamento di implementazione (UE) n. 142/2011 nonche' alle disposizioni approvate nell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome; h) materiale agricolo e forestale di cui alla tabella 1B dell'Allegato 1 del decreto ministeriale 6/7/2012. Tabella 2. Residui dell'attivita' agroalimentare utilizzabili per la produzione del digestato agroindustriale. a) Sottoprodotti della trasformazione del pomodoro (buccette, bacche fuori misura, ecc.); b) Sottoprodotti della trasformazione delle olive (sanse, acque di vegetazione); c) Sottoprodotti della trasformazione dell'uva (vinacce, graspi, ecc..); d) Sottoprodotti della trasformazione della frutta (condizionamento, sbucciatura, detorsolatura, pastazzo di agrumi, spremitura di pere, mele, pesche, noccioli, gusci, ecc.); e) Sottoprodotti della trasformazione degli ortaggi (condizionamento, sbucciatura, confezionamento, ecc.); f) Sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero (borlande; melasso; polpe di bietola esauste essiccate, suppressate fresche, suppressate insilate ecc...); g) Sottoprodotti della lavorazione del risone (farinaccio, pula, lolla, ecc...); h) Sottoprodotti della lavorazione dei cereali (farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati, ecc.); i) Sottoprodotti della trasformazione dei semi oleosi (pannelli di germe di granoturco, lino, vinacciolo, ecc.); Tabella 3. Definizione delle modalita' di trattamento del digestato. "disidratazione": il trattamento che riduce il contenuto di acqua nei materiali densi ottenuti dalla separazione solido-liquido e dai trattamenti di seguito considerati, effettuato con mezzi meccanici quali centrifugazione e filtrazione. "sedimentazione": l'operazione di separazione delle frazioni solide del digestato ottenuta mediante lo sfruttamento dei principi di gravita', in condizioni statiche. "chiarificazione": il trattamento di separazione del contenuto delle frazioni solide contenute nel mezzo liquido del digestato, dopo separazione solido-liquido, effettuato con mezzi fisici quali centrifugazione, filtrazione, sedimentazione. "centrifugazione": il trattamento di separazione solido liquido che sfrutta specificamente la differente densita' dei solidi mediante l'impiego specifico della forza centrifuga e relative attrezzature. "essiccatura": il trattamento di eliminazione del contenuto di umidita' delle frazioni solide del digestato, precedentemente separate dal mezzo liquido, ottenuto mediante l'impiego di energia termica con evaporazione del contenuto idrico. "separazione solido-liquido": l'operazione di separazione delle frazioni solide dal mezzo liquido del digestato effettuata con tecniche che sfruttano principi fisici differenti. "strippaggio": processo di rimozione dell'azoto, che agendo sulla temperatura, sull'agitazione meccanica e/o sul PH, produce una volatilizzazione dell'ammoniaca che viene poi fissata come sale d'ammonio in una torre di lavaggio (scrubber). "nitrificazione-denitrificazione": trattamento biologico per la rimozione dell'azoto, che avviene in due fasi, una aerata per la nitrificazione e la seconda in condizioni di anossia per la denitrificazione. Le due fasi del processo possono avvenire in due vasche separate, oppure, in tempi diversi nella stessa vasca variando ciclicamente le fasi operative dell'impianto. "fitodepurazione": sistema biologico di trattamento, costituito da vasche riempite di substrato permeabile sul quale sono insediate piante palustri. L'asportazione dell'azoto avviene attraverso il metabolismo batterico, per assorbimento delle piante e per sedimentazione. 2. Requisiti del digestato agrozootecnico e agroindustriale. Parte di provvedimento in formato grafico La verifica analitica deve essere effettuata almeno una volta l'anno; copia dei referti deve essere conservata in azienda per almeno 3 anni e fornita agli eventuali soggetti terzi che ritirano il digestato. Parte di provvedimento in formato grafico La verifica analitica deve essere effettuata almeno una volta l'anno; copia dei referti deve essere conservata in azienda per almeno 3 anni e fornita agli eventuali soggetti terzi che ritirano il digestato. 2.2.1 Ulteriori condizioni relative al digestato agro-industriale L'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale e' ammessa solo qualora le so.stanze e i materiali di cui alle lettere d), e), f) e g) della tabella 1, in ingresso all'impianto di digestione anaerobica: a) provengono dalle attivita' agricole o agroalimentari svolte dalla medesima impresa che ha la proprieta' o la gestione dell'impianto di digestione anaerobica oppure, nel caso di impianto interaziendale, provengano dalle attivita' delle imprese agricole o agroalimentari associate o consorziate con l'impresa che ha la proprieta' o la gestione dell'impianto o che abbiano stipulato con essa apposito contratto di durata pluriennale; b) sono originate da un processo di produzione agricola o agroalimentare di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non e' la produzione di tali sostanze o materiali; c) e' certo che sono utilizzate per alimentare l'impianto di digestione anaerobica; d) possono essere immesse direttamente nell'impianto di digestione anaerobica e non necessitano di ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; e) non sono materiali o sostanze pericolosi o inquinanti. 3. Adempimenti del produttore e dell'utilizzatore per la fase di utilizzo agronomico del digestato qualificato sottoprodotto. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 con riguardo alla comunicazione di utilizzo agronomico: 3.1 L'impresa che produce digestato considerato sottoprodotto e ne effettua l'utilizzo agronomico in proprio e' tenuta ai seguenti adempimenti: 1) tenuta di un registro, (1) anche solo in modalita' digitale, dei materiali di ingresso all'impianto, da esibire in caso di controllo da parte delle autorita' competenti e da conservare in azienda per almeno 3 anni; 2) tenuta di un registro, (2) anche solo in modalita' digitale, delle operazioni di utilizzo agronomico del digestato sui terreni nella propria disponibilita', da esibire in caso di controllo da parte delle autorita' competenti e da conservare in azienda per almeno 3 anni; 3) redazione di un Piano di concimazione annuale, fornito tramite l'applicativo informatico disponibile su www.sistemapiemonte.it, da esibire in caso di controllo da parte delle autorita' competenti e da conservare in azienda per almeno 3 anni. 3.2 L'impresa che produce digestato considerato sottoprodotto senza effettuarne in proprio l'utilizzo agronomico e' tenuta ai seguenti adempimenti: 1) tenuta di un registro, anche solo in modalita' digitale, delle operazioni di utilizzo agronomico del digestato sui terreni nella propria disponibilita', da esibire in caso di controllo da parte delle autorita' competenti e da conservare in azienda per almeno 3 anni; 2) tenuta di un registro, anche solo in modalita' digitale, delle cessioni del digestato a soggetti terzi, da esibire in caso di controllo da parte delle autorita' competenti e da conservare in azienda per almeno 3 anni. 3.3 L'impresa che effettua l'utilizzo agronomico di digestato considerato sottoprodotto proveniente da altra impresa produttrice e' tenuta ai soli adempimenti previsti dal presente regolamento per gli effluenti zootecnici, qualora il digestato che essa ritira contenga azoto zootecnico per un quantitativo annuo superiore alle soglie di esonero previste. 3.4 Al fine di una corretta movimentazione del digestato, il trasporto tramite la rete viaria pubblica puo' avvenire solo in presenza della documentazione di trasporto di cui all'Allegato III parte B. 4. Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato. Il digestato e' oggetto di utilizzo agronomico nel rispetto dei fabbisogni delle colture, secondo le indicazioni operative di cui agli Allegati II e V. L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 170 kg per ettaro per anno in zone vulnerabili, ovvero dei limiti previsti dalle vigenti normative nelle zone non vulnerabili, al raggiungimento dei quali concorre per la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento. La quota di azoto che proviene dalla digestione di altri materiali di origine non zootecnica e' conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto. Il calcolo dell'azoto contenuto nel digestato e' effettuato secondo i criteri indicati al punto 6. L'utilizzo agronomico del digestato in forma palabile avviene, in zona non vulnerabile, nel rispetto dei criteri e vincoli di cui all'art. 7. In zona vulnerabile, fermo restando il divieto allo spandimento invernale dal 15 novembre al 15 febbraio compresi, l'utilizzo agronomico avviene nel rispetto dei criteri e dei vincoli di cui all'art. 22. L'utilizzo agronomico del digestato in forma non palabile avviene, in zona non vulnerabile, nel rispetto dei criteri e vincoli di cui all'art. 8. In zona vulnerabile, fermo restando il divieto allo spandimento invernale dal 1° novembre al 28 febbraio compresi, l'utilizzo agronomico avviene nel rispetto dei criteri e dei vincoli di cui all'art. 23. 5. Stoccaggio del digestato. I digestati devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali, di capacita' sufficiente a contenere i medesimi nei periodi in cui l'impiego agricolo e' limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative. Lo stoccaggio dei digestati in forma palabile deve avvenire su platea impermeabilizzata, avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. La platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale, deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento, verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio, dei liquidi di sgrondo e delle eventuali acque di lavaggio della platea e deve essere coperta, onde evitare il dilavamento del materiale stoccato da parte della pioggia. Non e' ammesso l'accumulo temporaneo in campo dei digestati palabili, se non durante le operazioni di distribuzione alle colture. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacita' di stoccaggio dei digestati palabili non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 180 giorni. Tale volume e' da calcolarsi al lordo delle eventuali cessioni di digestato palabile a terzi. Per il dimensionamento della platea di stoccaggio si utilizza un coefficiente di impilabilita' pari a 1,5. Sono fatte salve le capacita' di stoccaggio degli impianti gia' autorizzati o abilitati alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Lo stoccaggio dei digestati non palabili deve avvenire in contenitori dotati di copertura (fissa, flottante semplificata o naturale) atta a limitare le emissioni di ammoniaca e metano in atmosfera. Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere impermeabilizzati al fine di evitare percolazioni o dispersioni all'esterno ed avere una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato. Non e' ammesso l'utilizzo di contenitori in terra, nemmeno qualora il fondo e le pareti dei contenitori siano adeguatamente impermeabilizzati. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacita' di stoccaggio dei digestati non palabili non deve essere inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in 180 giorni. Tale volume e' da calcolarsi al lordo delle eventuali cessioni di digestato non palabile a terzi, ed al netto del volume del digestore primario. Sono fatte salve le capacita' di stoccaggio degli impianti gia' autorizzati o abilitati alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 6. Condizioni per l'utilizzo agronomico del digestato. 6.1 Calcolo del peso, del volume e del contenuto in azoto del digestato. Il peso del digestato si ottiene sottraendo al peso delle matrici caricate, comprese le eventuali acque di diluizione, il peso del biogas prodotto, secondo l'equazione che segue: P digestato = P matrici - V biogas x D biogas [t] dove: P digestato: peso del digestato; P matrici: peso delle matrici caricate al digestore (inclusi effluenti zootecnici); V biogas: volume di biogas prodotto, misurato oppure derivabile dall'energia prodotta tenuto conto della resa di cogenerazione; D biogas: densita' del biogas, calcolabile a partire dalla sua composizione e considerate le densita' dei due maggiori gas che lo compongono (0,718 per il metano; 1,98 per l'anidride carbonica). Ai fini del calcolo dei volumi di stoccaggio necessari, si considera che il volume del digestato non palabile sia assimilabile al suo peso (1 t - 1 m3), in ragione delle comuni densita' dei digestati. La quantita' di azoto al campo del digestato si definisce come somma dell'azoto presente negli effluenti zootecnici, calcolato secondo i valori standard di cui all'Allegato I del dm 7/4/2006, e dell'azoto contenuto nelle altre matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica. La quota di azoto da matrici diverse dagli effluenti zootecnici viene ridotta del 20% per tenere conto delle emissioni in atmosfera nella fase di stoccaggio: N campo_digestato = N zootecnico + N altre matrici x 0,80 [kg] dove: N campo_digestato: azoto al campo da digestato; N zootecnico: azoto al campo da effluenti zootecnici; N altre matrici: azoto contenuto nelle altre matrici caricate al digestore. 6.2. Efficienza d'uso dell'azoto del digestato. I coefficienti di efficienza del digestato sono riportati nella tabella 4; il livello di efficienza e' da valutarsi in funzione delle modalita' e delle epoche di distribuzione, nonche' delle colture oggetto di fertilizzazione, secondo quanto riportato nella tabella 5. Parte di provvedimento in formato grafico Deve essere garantita un'efficienza media annua degli apporti in campo almeno pari al valore medio.». (1) Un modello di registro dei materiali in ingresso e delle operazioni di utilizzo agronomico o cessione a terzi del digestato e' stato fornito con la DD n. 59 del 21/03/2015. (2) Un modello di registro dei materiali in ingresso e delle operazioni di utilizzo agronomico o cessione a terzi del digestato e' stato fornito con la DD n. 59 del 21/03/2015.