Art. 17 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'entrata in vigore del decreto interministeriale recante: «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, comma 2-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134», sul cui schema e' stata espressa l'intesa nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 27 novembre 2014. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Torino, 2 marzo 2016 CHIAMPARINO