Art. 17 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente regolamento entra in  vigore  il  giorno  successivo
all'entrata in vigore del decreto interministeriale recante: «Criteri
e   norme   tecniche   generali   per   la    disciplina    regionale
dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e  delle
acque reflue di cui all'art. 112 del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, nonche' per la produzione e l'utilizzazione  agronomica
del digestato di cui all'art. 52, comma 2-bis  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n.  134»,  sul
cui schema e' stata espressa l'intesa nella seduta  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome del 27 novembre 2014. 
  Il presente regolamento sara' pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarlo  e
farlo osservare. 
    Torino, 2 marzo 2016 
 
                             CHIAMPARINO