Art. 3 Modifiche all'art. 3 del regolamento regionale 10/R/2007 1. Il comma 1 dell'art. 3 del regolamento regionale 10/R/2007 e' sostituito dal seguente: «1. L'utilizzazione agronomica e' soggetta a comunicazione, redatta in conformita' all'Allegato II, e presentata dal legale rappresentante dell'azienda che produce ed intende utilizzare gli effluenti zootecnici, il digestato o le acque reflue di cui al presente regolamento tramite procedure collegate all'Anagrafe agricola unica del Piemonte, di seguito denominata Anagrafe unica.». 2. Al comma 4 dell'art. 3 del regolamento regionale 10/R/2007, dopo le parole: «effluenti zootecnici,» sono inserite le seguenti: «del digestato». 3. Il comma 5-bis dell'art. 3 del regolamento regionale 10/R/2007, come aggiunto dall'art. 1 del regolamento regionale 19 maggio 2008, n. 8/R (Modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R), e' sostituito dal seguente: «5-bis. Sono esonerate dall'obbligo di comunicazione: a) le aziende ricadenti in zona vulnerabile da nitrati che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto al campo per anno da effluenti zootecnici o da digestato inferiore o uguale a 1.000 kg; b) le aziende non ricadenti in zona vulnerabile da nitrati che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto al campo per anno da effluenti zootecnici o da digestato inferiore o uguale a 3.000 kg.».