Art. 3 
 
                        Modifiche all'art. 3 
                 del regolamento regionale 10/R/2007 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 3 del regolamento  regionale  10/R/2007  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. L'utilizzazione agronomica e' soggetta a comunicazione, redatta
in   conformita'   all'Allegato   II,   e   presentata   dal   legale
rappresentante dell'azienda che produce  ed  intende  utilizzare  gli
effluenti zootecnici, il digestato  o  le  acque  reflue  di  cui  al
presente  regolamento  tramite   procedure   collegate   all'Anagrafe
agricola unica del Piemonte, di seguito denominata Anagrafe unica.». 
  2. Al comma 4 dell'art. 3 del regolamento regionale 10/R/2007, dopo
le parole: «effluenti zootecnici,» sono inserite  le  seguenti:  «del
digestato». 
  3. Il comma 5-bis dell'art. 3 del regolamento regionale  10/R/2007,
come aggiunto dall'art. 1 del regolamento regionale 19  maggio  2008,
n. 8/R (Modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R),
e' sostituito dal seguente: 
  «5-bis. Sono esonerate dall'obbligo di comunicazione: 
    a) le aziende  ricadenti  in  zona  vulnerabile  da  nitrati  che
producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto al campo  per  anno
da effluenti zootecnici o da digestato inferiore o uguale a 1.000 kg; 
    b) le aziende non ricadenti in zona vulnerabile  da  nitrati  che
producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto al campo  per  anno
da effluenti zootecnici o da digestato inferiore  o  uguale  a  3.000
kg.».