Art. 7 Modifiche all'art. 14 del regolamento 10/R/2007 1. Il comma 3 dell'art. 14 del regolamento regionale 10/R/2007 e' sostituito dal seguente: «3. La quantita' di azoto al campo di origine zootecnica non deve comunque superare il valore di 340 chilogrammi per ettaro e per anno.». 2. Al comma 5 dell'art. 14 del regolamento regionale 10/R/2007 le parole: «ai commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3».