Art. 7 
 
                        Modifiche all'art. 14 
                      del regolamento 10/R/2007 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 14 del regolamento regionale  10/R/2007  e'
sostituito dal seguente: 
  «3. La quantita' di azoto al campo di origine zootecnica  non  deve
comunque superare il valore di  340  chilogrammi  per  ettaro  e  per
anno.». 
  2. Al comma 5 dell'art. 14 del regolamento regionale  10/R/2007  le
parole: «ai commi 3 e 4» sono sostituite dalle  seguenti:  «al  comma
3».