Art. 8 
 
                    Inserimento del Titolo II-bis 
                 nel regolamento regionale 10/R/2007 
 
  1. Dopo il  Titolo  II  del  regolamento  regionale  10/R/2007,  e'
inserito il seguente: 
 
                           «Titolo II-bis 
 
 
               Utilizzazione agronomica del digestato 
 
 
                               Capo I 
 
 
                       Disposizioni generali  
 
  Art. 20-bis (Criteri generali). 
  1. L'utilizzazione  agronomica  del  digestato  e'  finalizzata  al
recupero delle  sostanze  nutritive  ed  ammendanti  contenute  nello
stesso e deve avvenire nel rispetto dei principi e  criteri  generali
stabiliti dal presente regolamento, nonche' delle condizioni previste
dall'Allegato VI-bis. 
  2. Ai sensi dell'art. 184-bis  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, il digestato disciplinato dal presente  regolamento  e'
un sottoprodotto e non un rifiuto se rispetta le condizioni di cui al
punto  1  dell'Allegato  VI-bis  ed  e'  destinato  ad  utilizzazione
agronomica secondo le disposizioni di cui al  punto  4  dell'Allegato
VI-bis.  
  Art. 20-ter (Produzione del digestato). 
  1. Ai fini del presente regolamento, il digestato agrozootecnico e'
prodotto con i materiali e le sostanze di cui alle lettere a), b), c)
e  h)  della   tabella   1   dell'Allegato   VI-bis.   Il   digestato
agroindustriale e' prodotto con i materiali e le sostanze di cui alle
lettere d), e),  f)  e  g)  della  tabella  1  dell'Allegato  VI-bis,
eventualmente anche in miscela con i materiali e le sostanze  di  cui
alle lettere a), b), c) e h) della medesima tabella. 
  2.   E'   vietata   l'utilizzazione   agronomica   del    digestato
agrozootecnico o agroindustriale prodotto con l'aggiunta di: 
    a) sfalci o altro materiale vegetale utilizzato per operazioni di
messa in sicurezza o bonifica di siti contaminati; 
    b) sfalci o altro materiale vegetale proveniente  da  terreni  in
cui non sono consentite  le  colture  alimentari,  qualora  l'analisi
effettuata sul medesimo digestato riveli la presenza  delle  sostanze
contaminanti di cui alla tabella 1,  colonna  A  dell'Allegato  5  al
Titolo V, Parte IV del decreto legislativo 152/2006. 
     Art. 20-quater (Adempimenti del  produttore  o  utilizzatore  di
digestato). 
  1. Le imprese che producono o utilizzano digestato  sono  tenute  a
presentare all'autorita' competente la comunicazione di cui  all'art.
3, secondo le modalita'  ivi  indicate,  nonche'  al  rispetto  degli
adempimenti di cui al punto 3 dell'Allegato VI-bis. 
 
                               Capo II 
 
 
               Utilizzazione agronomica del digestato 
 
   Art. 20-quinquies (Criteri generali  di  utilizzazione  agronomica
del digestato). 
  1. L'utilizzazione agronomica del digestato  avviene  nel  rispetto
dei criteri indicati nell'Allegato VI-bis, punto 4 e dei  divieti  di
cui all'art. 8. Nel caso di separazione solido-liquido del digestato,
alla frazione solida si applicano i divieti di cui all'art.  7,  alla
frazione liquida si applicano i divieti di cui all'art. 8. 
  Art.  20-sexies  (Caratteristiche  e   criteri   di   utilizzazione
agronomica del digestato agrozootecnico). 
  1.  I  requisiti  del  digestato   agrozootecnico   sono   definiti
nell'Allegato VI-bis, punto 2.1. 
  2. L'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico  avviene
nel  rispetto  del  limite  di  azoto  al  campo  indicato   all'art.
20-quinquies. 
  Art.  20-septies.  (Caratteristiche  e  criteri  di   utilizzazione
agronomica del digestato agroindustriale). 
  1.  I  requisiti  del  digestato  agroindustriale   sono   definiti
nell'Allegato VI-bis, punto 2.2. 
  2. L'utilizzazione  agronomica  del  digestato  agroindustriale  e'
ammessa, ai sensi del presente regolamento, solo qualora le  sostanze
e i materiali in ingresso all'impianto rispettino  le  condizioni  di
cui al punto 2.2.1 dell'Allegato VI-bis. 
  3. L'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale avviene
nel  rispetto  del  limite  di  azoto  al  campo  indicato   all'art.
20-quinquies. 
 
                              Capo III 
 
 
                         Disposizioni comuni 
 
  Art.  20-octies  (Stoccaggio  delle  matrici  in  ingresso  e   del
digestato). 
  1. Le operazioni di trattamento e lo  stoccaggio  dei  materiali  e
delle  sostanze  destinati   alla   digestione   anaerobica   vengono
effettuati  secondo  le  disposizioni  specificamente  applicabili  a
ciascuna matrice in ingresso, come definite al Titolo II del presente
regolamento. Per le matrici diverse dagli  effluenti  e  dalle  acque
reflue, le  operazioni  di  stoccaggio  e  trattamento  avvengono  in
maniera da non pregiudicare la tutela dell'ambiente  e  della  salute
umana ed in particolare  la  qualita'  delle  acque  e  comunque  nel
rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio  dei  letami  in
caso di materiali palabili e allo stoccaggio dei liquami in  caso  di
materiali non palabili. 
  2.  Lo  stoccaggio  del  digestato  prodotto  avviene  secondo   le
modalita' indicate al punto 5 dell'Allegato VI-bis. 
  Art. 20-nonies (Tecniche di distribuzione e  dosi  di  applicazione
del digestato). 
  1.  Le  tecniche  di  distribuzione  del  digestato  rispettano   i
requisiti stabiliti all'art. 13. 
  2. Le dosi di applicazione del  digestato  rispettano  il  bilancio
dell'azoto come definito dal PUA, nonche' i limiti di azoto al  campo
previsti per le zone vulnerabili e non vulnerabili. 
  3. La frazione liquida del digestato uscente  dalle  operazioni  di
separazione  solido-liquido  viene  destinata  preferibilmente   alla
fertirrigazione.».