Art. 8 Inserimento del Titolo II-bis nel regolamento regionale 10/R/2007 1. Dopo il Titolo II del regolamento regionale 10/R/2007, e' inserito il seguente: «Titolo II-bis Utilizzazione agronomica del digestato Capo I Disposizioni generali Art. 20-bis (Criteri generali). 1. L'utilizzazione agronomica del digestato e' finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nello stesso e deve avvenire nel rispetto dei principi e criteri generali stabiliti dal presente regolamento, nonche' delle condizioni previste dall'Allegato VI-bis. 2. Ai sensi dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il digestato disciplinato dal presente regolamento e' un sottoprodotto e non un rifiuto se rispetta le condizioni di cui al punto 1 dell'Allegato VI-bis ed e' destinato ad utilizzazione agronomica secondo le disposizioni di cui al punto 4 dell'Allegato VI-bis. Art. 20-ter (Produzione del digestato). 1. Ai fini del presente regolamento, il digestato agrozootecnico e' prodotto con i materiali e le sostanze di cui alle lettere a), b), c) e h) della tabella 1 dell'Allegato VI-bis. Il digestato agroindustriale e' prodotto con i materiali e le sostanze di cui alle lettere d), e), f) e g) della tabella 1 dell'Allegato VI-bis, eventualmente anche in miscela con i materiali e le sostanze di cui alle lettere a), b), c) e h) della medesima tabella. 2. E' vietata l'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico o agroindustriale prodotto con l'aggiunta di: a) sfalci o altro materiale vegetale utilizzato per operazioni di messa in sicurezza o bonifica di siti contaminati; b) sfalci o altro materiale vegetale proveniente da terreni in cui non sono consentite le colture alimentari, qualora l'analisi effettuata sul medesimo digestato riveli la presenza delle sostanze contaminanti di cui alla tabella 1, colonna A dell'Allegato 5 al Titolo V, Parte IV del decreto legislativo 152/2006. Art. 20-quater (Adempimenti del produttore o utilizzatore di digestato). 1. Le imprese che producono o utilizzano digestato sono tenute a presentare all'autorita' competente la comunicazione di cui all'art. 3, secondo le modalita' ivi indicate, nonche' al rispetto degli adempimenti di cui al punto 3 dell'Allegato VI-bis. Capo II Utilizzazione agronomica del digestato Art. 20-quinquies (Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato). 1. L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto dei criteri indicati nell'Allegato VI-bis, punto 4 e dei divieti di cui all'art. 8. Nel caso di separazione solido-liquido del digestato, alla frazione solida si applicano i divieti di cui all'art. 7, alla frazione liquida si applicano i divieti di cui all'art. 8. Art. 20-sexies (Caratteristiche e criteri di utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico). 1. I requisiti del digestato agrozootecnico sono definiti nell'Allegato VI-bis, punto 2.1. 2. L'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico avviene nel rispetto del limite di azoto al campo indicato all'art. 20-quinquies. Art. 20-septies. (Caratteristiche e criteri di utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale). 1. I requisiti del digestato agroindustriale sono definiti nell'Allegato VI-bis, punto 2.2. 2. L'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale e' ammessa, ai sensi del presente regolamento, solo qualora le sostanze e i materiali in ingresso all'impianto rispettino le condizioni di cui al punto 2.2.1 dell'Allegato VI-bis. 3. L'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale avviene nel rispetto del limite di azoto al campo indicato all'art. 20-quinquies. Capo III Disposizioni comuni Art. 20-octies (Stoccaggio delle matrici in ingresso e del digestato). 1. Le operazioni di trattamento e lo stoccaggio dei materiali e delle sostanze destinati alla digestione anaerobica vengono effettuati secondo le disposizioni specificamente applicabili a ciascuna matrice in ingresso, come definite al Titolo II del presente regolamento. Per le matrici diverse dagli effluenti e dalle acque reflue, le operazioni di stoccaggio e trattamento avvengono in maniera da non pregiudicare la tutela dell'ambiente e della salute umana ed in particolare la qualita' delle acque e comunque nel rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio dei letami in caso di materiali palabili e allo stoccaggio dei liquami in caso di materiali non palabili. 2. Lo stoccaggio del digestato prodotto avviene secondo le modalita' indicate al punto 5 dell'Allegato VI-bis. Art. 20-nonies (Tecniche di distribuzione e dosi di applicazione del digestato). 1. Le tecniche di distribuzione del digestato rispettano i requisiti stabiliti all'art. 13. 2. Le dosi di applicazione del digestato rispettano il bilancio dell'azoto come definito dal PUA, nonche' i limiti di azoto al campo previsti per le zone vulnerabili e non vulnerabili. 3. La frazione liquida del digestato uscente dalle operazioni di separazione solido-liquido viene destinata preferibilmente alla fertirrigazione.».