(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 25 febbraio 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Principi e finalita' 1. La Regione, in coerenza con i principi costituzionali e statutari, le leggi vigenti, le risoluzioni dell'Organizzazione delle nazioni unite e dell'Organizzazione mondiale della sanita', le risoluzioni e i programmi dell'Unione europea, riconosce che ogni forma e grado di violenza contro le donne basata sul genere e nei confronti di persone a motivo del loro orientamento sessuale e identita' di genere, costituisce una violazione dei diritti umani, della dignita' personale, della liberta' e sicurezza individuale, una lesione dell'integrita' e della salute fisica e psichica ed una limitazione al diritto ad una cittadinanza piena. 2. La Regione inoltre: a) condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna ed i minori esercitata sia in ambito domestico, sia in ambito extrafamiliare, sia in ambito sociale e lavorativo, compresa la tratta e lo sfruttamento di donne e di minori, i matrimoni forzati, le pratiche di mutilazione genitale femminile ed ogni altra forma e grado di violenza in riferimento ai principi richiamati al comma 1; b) sostiene interventi volti a prevenire e contrastare ogni forma di violenza nei confronti delle donne e minori diretta o assistita; c) assicura misure ed azioni a protezione, sostegno e cura delle donne e dei loro figli, vittime di violenza diretta o assistita; d) promuove una cultura di rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze di genere anche con interventi mirati nelle scuole di ogni ordine e grado. 3. Le azioni previste dalla presente legge nei confronti delle donne vittime di violenza sono realizzate rispettando i tempi della donna e la sua volontaria adesione ai percorsi proposti, senza alcuna discriminazione legata all'identita' di genere, all'orientamento sessuale, all'eta', all'etnia, alla lingua, alla religione, all'orientamento politico, alle condizioni di salute, alla disabilita', alla condizione economica ed a qualunque altra condizione potenzialmente discriminante.