Art. 24 Monitoraggio e raccolta dati 1. La Regione collabora con le istituzioni e i soggetti nazionali responsabili della costruzione di un sistema integrato centrale di dati sulla violenza di genere contro le donne ed i minori, fruibili a livello nazionale e locale. 2. L'attivita' di monitoraggio e raccolta dati comprende il reperimento, l'amministrazione, l'elaborazione, l'analisi e la divulgazione di informazioni e dati sulle caratteristiche e l'evoluzione del fenomeno della violenza di genere contro le donne, come definita all'art. 2, in tutte le forme che rientrano nel campo di applicazione della presente legge, nonche' sulle attivita' di prevenzione e contrasto della violenza e di sostegno alle vittime. 3. La Regione coordina le attivita' di monitoraggio e raccolta dati sul fenomeno della violenza di genere contro le donne sul proprio territorio, secondo le modalita' definite dagli organismi competenti a livello nazionale, con particolare riferimento all'ambito sociale e sanitario anche attraverso attivita' formative rivolte agli operatori e operatrici. 4. La Regione garantisce la raccolta dei dati di cui al comma 3 con cadenza annuale ed assolve ai debiti informativi nei confronti dello Stato per quanto di propria competenza. 5. La Regione garantisce inoltre l'aggiornamento del censimento dei centri antiviolenza ed il monitoraggio sulle loro attivita' con cadenza annuale. 6. Le attivita' di monitoraggio si svolgono nel rispetto dei diritti alla riservatezza degli interessati e con le modalita' previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sulla base della normativa europea e nazionale applicabile. 7. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 la Regione puo' avvalersi anche del supporto tecnico-scientifico degli enti di ricerca, universita', aziende sanitarie e servizi con funzioni sovrazonali.