Art. 3 
 
                      Competenze della Regione 
 
  1. La Regione, nell'ambito dei principi e delle  finalita'  di  cui
all'art. 1: 
    a) promuove campagne di sensibilizzazione e  di  informazione  ed
interventi volti a diffondere la cultura fondata sulla pari dignita',
sulla valorizzazione e sul rispetto tra generi, in ambito educativo e
formativo e nei luoghi di lavoro,  in  collaborazione  con  tutte  le
istituzioni ed organizzazioni interessate; 
    b) favorisce l'integrazione tra enti pubblici  ed  organizzazioni
del privato sociale, promuovendo la creazione di forme di  governance
adeguate,  attraverso  modalita'  di   collaborazione   paritarie   e
attivita' della rete locale  fra  istituzioni,  servizi  pubblici  ed
associazioni; 
    c) sostiene su tutto il territorio regionale  la  presenza  e  le
attivita'  dei  centri  antiviolenza  e  delle  case   rifugio,   con
particolare riferimento alle attivita' di ascolto, prima accoglienza,
sostegno psicologico e interventi  personalizzati  per  la  presa  in
carico, la protezione, l'eventuale accoglienza residenziale e l'avvio
verso percorsi di autonomia; 
    d) promuove la formazione e l'aggiornamento del personale interno
e dei  soggetti  esterni,  operanti  a  diverso  titolo  nei  servizi
antiviolenza; 
    e) contrasta, nella comunicazione, l'uso  di  termini,  immagini,
linguaggi verbali e non verbali, lesivi della dignita' della donna; 
    f) promuove all'interno delle strutture di  pronto  soccorso  dei
presidi ospedalieri la presenza  di  specifiche  equipes  a  sostegno
delle donne vittime di violenza; 
    g) sostiene e potenzia  la  sperimentazione  e  diffusione  degli
interventi rivolti agli autori di violenza di genere estendendola  su
tutto il territorio regionale; 
    h) promuove il collegamento di tutti i centri antiviolenza con la
rete nazionale del numero di pubblica utilita' «1522»; 
    i)  promuove  la  creazione  di  un  sistema  di  rilevazione   e
monitoraggio unico regionale a carattere periodico dei casi seguiti e
degli interventi, anche attraverso l'integrazione delle diverse fonti
informative esistenti; 
    l) assicura  la  verifica  ed  il  monitoraggio  periodico  delle
attivita'  formative  svolte  dalle  associazioni  ed  organizzazioni
operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime  di
violenza; 
    m) assicura il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e
maltrattamenti attraverso l'istituzione del fondo di solidarieta'  di
cui all'art. 22; 
    n) ha la facolta' di costituirsi parte  civile  nei  procedimenti
penali per femminicidio e atti di violenza  contro  le  donne,  fatta
eccezione per i procedimenti penali relativi a  violenze  e  molestie
sui luoghi di lavoro  per  i  quali  si  costituisce  la  Consigliera
regionale di parita', devolvendo l'eventuale risarcimento  in  favore
delle vittime; 
    o) promuove e realizza, in collaborazione con  gli  enti  locali,
con i soggetti del privato sociale  iscritti  nella  II  sezione  del
registro delle associazioni di promozione sociale di cui  all'art.  6
della legge  regionale  7  febbraio  2006,  n.  7  (Disciplina  delle
associazioni di promozione sociale) e con gli altri enti  e  soggetti
che  svolgono  attivita'  a  favore   degli   immigrati,   specifiche
iniziative per  il  monitoraggio,  la  prevenzione,  il  contrasto  e
l'assistenza  alle  vittime  di  violenza  motivata   da   tratta   e
sfruttamento,  matrimoni  forzati,  mutilazioni  genitali  femminili,
orientamento sessuale e identita' di genere, anche  con  il  concorso
delle istituzioni ed organizzazioni senza scopo di lucro presenti sul
territorio, al fine di creare una rete di tutela delle donne e  delle
bambine a rischio; 
    p) promuove azioni di sostegno verso le donna e  le  bambine  che
abbandonano i propri paesi per  sfuggire  alle  mutilazioni  genitali
femminili e che richiedono protezione umanitaria o asilo; 
    q) segnala al difensore civico ogni fatto  ascrivibile  ai  reati
previsti  dall'art.  36  della  legge  5  febbraio   1992,   n.   104
(Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale  e  i  diritti
delle persone handicappate), ai  fini  della  costituzione  di  parte
civile al processo.