Art. 3 Competenze della Regione 1. La Regione, nell'ambito dei principi e delle finalita' di cui all'art. 1: a) promuove campagne di sensibilizzazione e di informazione ed interventi volti a diffondere la cultura fondata sulla pari dignita', sulla valorizzazione e sul rispetto tra generi, in ambito educativo e formativo e nei luoghi di lavoro, in collaborazione con tutte le istituzioni ed organizzazioni interessate; b) favorisce l'integrazione tra enti pubblici ed organizzazioni del privato sociale, promuovendo la creazione di forme di governance adeguate, attraverso modalita' di collaborazione paritarie e attivita' della rete locale fra istituzioni, servizi pubblici ed associazioni; c) sostiene su tutto il territorio regionale la presenza e le attivita' dei centri antiviolenza e delle case rifugio, con particolare riferimento alle attivita' di ascolto, prima accoglienza, sostegno psicologico e interventi personalizzati per la presa in carico, la protezione, l'eventuale accoglienza residenziale e l'avvio verso percorsi di autonomia; d) promuove la formazione e l'aggiornamento del personale interno e dei soggetti esterni, operanti a diverso titolo nei servizi antiviolenza; e) contrasta, nella comunicazione, l'uso di termini, immagini, linguaggi verbali e non verbali, lesivi della dignita' della donna; f) promuove all'interno delle strutture di pronto soccorso dei presidi ospedalieri la presenza di specifiche equipes a sostegno delle donne vittime di violenza; g) sostiene e potenzia la sperimentazione e diffusione degli interventi rivolti agli autori di violenza di genere estendendola su tutto il territorio regionale; h) promuove il collegamento di tutti i centri antiviolenza con la rete nazionale del numero di pubblica utilita' «1522»; i) promuove la creazione di un sistema di rilevazione e monitoraggio unico regionale a carattere periodico dei casi seguiti e degli interventi, anche attraverso l'integrazione delle diverse fonti informative esistenti; l) assicura la verifica ed il monitoraggio periodico delle attivita' formative svolte dalle associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza; m) assicura il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti attraverso l'istituzione del fondo di solidarieta' di cui all'art. 22; n) ha la facolta' di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per femminicidio e atti di violenza contro le donne, fatta eccezione per i procedimenti penali relativi a violenze e molestie sui luoghi di lavoro per i quali si costituisce la Consigliera regionale di parita', devolvendo l'eventuale risarcimento in favore delle vittime; o) promuove e realizza, in collaborazione con gli enti locali, con i soggetti del privato sociale iscritti nella II sezione del registro delle associazioni di promozione sociale di cui all'art. 6 della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e con gli altri enti e soggetti che svolgono attivita' a favore degli immigrati, specifiche iniziative per il monitoraggio, la prevenzione, il contrasto e l'assistenza alle vittime di violenza motivata da tratta e sfruttamento, matrimoni forzati, mutilazioni genitali femminili, orientamento sessuale e identita' di genere, anche con il concorso delle istituzioni ed organizzazioni senza scopo di lucro presenti sul territorio, al fine di creare una rete di tutela delle donne e delle bambine a rischio; p) promuove azioni di sostegno verso le donna e le bambine che abbandonano i propri paesi per sfuggire alle mutilazioni genitali femminili e che richiedono protezione umanitaria o asilo; q) segnala al difensore civico ogni fatto ascrivibile ai reati previsti dall'art. 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ai fini della costituzione di parte civile al processo.