Art. 4 
 
       Competenze delle province e della Citta' metropolitana 
 
  1. Nell'ambito delle funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma
85, lettera f) della legge 7 aprile 2014, n. 56  (Disposizioni  sulle
citta' metropolitane, sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di
comuni), la Citta'  metropolitana  di  Torino  e  le  amministrazioni
provinciali, quali enti con funzioni di area vasta, promuovono azioni
volte  ad  assicurare  le  pari  opportunita'   sul   territorio   di
competenza, anche attraverso forme di  collaborazione  con  i  centri
antiviolenza, le case rifugio e gli enti, servizi  ed  organizzazioni
operanti nel settore a livello territoriale e con il difensore civico
regionale.