Art. 4 Competenze delle province e della Citta' metropolitana 1. Nell'ambito delle funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 85, lettera f) della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), la Citta' metropolitana di Torino e le amministrazioni provinciali, quali enti con funzioni di area vasta, promuovono azioni volte ad assicurare le pari opportunita' sul territorio di competenza, anche attraverso forme di collaborazione con i centri antiviolenza, le case rifugio e gli enti, servizi ed organizzazioni operanti nel settore a livello territoriale e con il difensore civico regionale.