Art. 2 Definizioni 1. Ai fini degli interventi di cui alla presente legge si intendono: a) per «memoria»: il processo di elaborazione socio-culturale che consente il recepimento e la rievocazione degli avvenimenti del passato, attraverso operazioni di raccolta e conservazione del patrimonio, attivita' divulgative e didattico-formative, iniziative culturali mirate a mantenere viva la conoscenza dei fatti accaduti nel territorio regionale e degli uomini e delle donne emiliano-romagnoli rilevanti per la storia del Novecento, con particolare riferimento al primo e al secondo conflitto mondiale, alle grandi trasformazioni sociali, all'emigrazione emiliano-romagnola nel mondo, al colonialismo, alla nascita dei grandi partiti popolari, all'avvento e alla caduta della dittatura fascista, all'antifascismo, alle deportazioni nei campi di concentramento fascisti e nazisti, nei campi di sterminio nazisti e a quelle seguite, in generale, alle persecuzioni politiche verificatesi nel corso del ventesimo secolo, alla resistenza e alla liberazione, alle vittime delle foibe, all'esodo giuliano-dalmata-istriano e alla piu' complessa vicenda del confine orientale, prima e dopo il secondo conflitto mondiale, alla violenza che ha accompagnato alcuni passaggi politici cruciali del secolo scorso, alla ricostruzione post-bellica e alla nascita della Repubblica, attraverso il referendum istituzionale, alla discussione e approvazione della Costituzione, all'avvio di percorsi d'integrazione europea, ai totalitarismi, agli eccidi di tutte le matrici politiche, al terrorismo e alle stragi; b) per «storia»: la ricostruzione storiografica e scientifica, con il conforto della ricerca storica basata sulle fonti documentali dei fatti e avvenimenti richiamati alla lettera a); c) per «luogo della memoria»: uno spazio nel quale siano presenti segni visibili ed elementi materiali o simbolici riconosciuti dalla comunita' regionale come importanti per la definizione dei profili civili, valoriali e culturali nel tempo presente.