Art. 4 Ambito d'intervento regionale 1. Gli interventi regionali sulla memoria del Novecento riguardano in particolare: a) lo studio, la ricerca, la raccolta di testimonianze, in ogni forma e linguaggio, e la loro diffusione; b) la promozione d'iniziative culturali, didattiche e formative rivolte alla popolazione, con particolare riguardo alle giovani generazioni, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con le universita', con i soggetti interessati e particolarmente con il mondo dell'associazionismo culturale e con le associazioni dei familiari delle vittime, impegnate nella lotta al terrorismo e allo stragismo e alla diffusione dei valori democratici; c) la valorizzazione dei percorsi regionali legati ai luoghi della memoria, finalizzati anche alla promozione del patrimonio culturale del territorio regionale; d) la conservazione, il restauro, la valorizzazione di materiali e documenti e di quei luoghi della memoria che si qualificano per la presenza di un patrimonio archivistico, librario o museale, accessibile al pubblico, nei quali si svolga un'attivita' continuativa di ricerca e di divulgazione e la realizzazione di azioni culturali; e) il censimento e la mappatura, a cura dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, delle emergenze di cui alla lettera d); f) il sostegno alla realizzazione di strumenti informatici e dei necessari processi di digitalizzazione, per favorire la piu' ampia e gratuita diffusione al pubblico degli esiti degli interventi e delle attivita' svolte in attuazione della presente legge. 2. La Regione riconosce il ruolo e l'attivita' svolta dagli istituti storici presenti sul territorio regionale associati o collegati alla rete dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (INSMLI) e assegna all'Istituto per la storia e le memorie del Novecento Parri Emilia-Romagna il ruolo di coordinamento della rete degli istituti storici regionali. 3. La Regione riconosce il ruolo e l'attivita' svolta dalle istituzioni culturali giuridicamente riconosciute dalla Regione che a vario titolo conservano e gestiscono il patrimonio documentale e archivistico della storia del Novecento e/o si occupano della cura scientifica e della valorizzazione formativa e culturale dei luoghi della memoria. 4. La Regione riconosce altresi' il ruolo e l'attivita' svolta dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI), dalla Federazione italiana delle associazioni partigiane (FIAP), dalla Federazione italiana volontari della liberta' (FIVL) e dalle associazioni combattentistiche e reducistiche che si impegnano nella diffusione dei valori della resistenza e della pace a fondamento della nascita della Repubblica italiana e della nostra Costituzione. 5. La Regione riconosce il ruolo delle Associazioni nazionali dei perseguitati, dei deportati e degli internati politici, militari o per motivi razziali, riconosciute dalla legislazione nazionale. 6. La Regione partecipa, anche in collaborazione con altre istituzioni, anche a carattere internazionale, all'organizzazione di cerimonie e di iniziative di ricordo, di riflessione, di sensibilizzazione e d'informazione sugli avvenimenti di rilevanza regionale o nazionale di cui si intende mantenere viva la memoria. 7. La Regione promuove e sostiene le attivita' di diffusione e conoscenza degli avvenimenti connessi a tutte le festivita' di commemorazione di eventi particolarmente significativi nella storia del Novecento previsti dalle leggi statali e regionali. 8. La Regione sostiene e promuove itinerari storico-didattici e architettonici della memoria del Novecento che aderiscono a progetti di valenza nazionale o internazionale. 9. L'Assemblea legislativa promuove direttamente o in collaborazione con altri soggetti, progetti e iniziative di studio e diffusione della cultura della memoria del Novecento e dei valori che hanno animato i «Giusti tra le Nazioni», al fine di rafforzare la coscienza democratica della comunita' regionale e in particolare delle giovani generazioni.