Art. 6 Clausola valutativa 1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta trasmette alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti: a) quali interventi sono stati attuati per la promozione e il sostegno alle attivita' di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna con particolare riguardo: 1) agli interventi per lo studio, la ricerca, la raccolta di testimonianze, in ogni forma e linguaggio, e la loro diffusione; 2) agli interventi finalizzati alla conservazione, al restauro, alla valorizzazione dei luoghi della memoria, di beni immobili, materiali e documenti nonche' al loro censimento e mappatura; b) l'ammontare delle risorse stanziate ed erogate in relazione alle varie tipologie degli interventi previsti dalla legge, con indicazione dei soggetti pubblici e privati beneficiari e dei risultati derivati; c) le eventuali criticita' emerse nel corso dell'attuazione della legge. 2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.