Art. 6 
 
                         Clausola valutativa 
 
  1. L'Assemblea legislativa esercita  il  controllo  sull'attuazione
della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal  fine,
con  cadenza  triennale,  la   Giunta   trasmette   alla   competente
commissione assembleare una relazione che fornisca  informazioni  sui
seguenti aspetti: 
    a) quali interventi sono stati attuati per  la  promozione  e  il
sostegno alle attivita' di valorizzazione della storia del  Novecento
in Emilia-Romagna con particolare riguardo: 
  1) agli interventi per  lo  studio,  la  ricerca,  la  raccolta  di
testimonianze, in ogni forma e linguaggio, e la loro diffusione; 
  2) agli interventi finalizzati  alla  conservazione,  al  restauro,
alla valorizzazione dei  luoghi  della  memoria,  di  beni  immobili,
materiali e documenti nonche' al loro censimento e mappatura; 
    b) l'ammontare delle risorse stanziate ed  erogate  in  relazione
alle varie tipologie  degli  interventi  previsti  dalla  legge,  con
indicazione  dei  soggetti  pubblici  e  privati  beneficiari  e  dei
risultati derivati; 
    c) le eventuali criticita' emerse nel corso dell'attuazione della
legge. 
  2.  Le  competenti  strutture  dell'Assemblea  e  della  Giunta  si
raccordano per la migliore valutazione della presente legge.