Art. 8 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Per gli esercizi finanziari 2016 e  2017  agli  oneri  derivanti
dalla presente legge la  Regione  fa  fronte  mediante  l'istituzione
all'interno della Missione 5 «Tutela  e  valorizzazione  dei  beni  e
delle attivita' culturali»  -  U.P.B.  1.6.5.2.27100  -  di  appositi
capitoli di  spesa  nel  bilancio  regionale,  la  cui  copertura  e'
assicurata dai fondi a tale scopo specifico  accantonati  nell'ambito
della Missione 20 «Fondi e accantonamenti» a fondo  speciale  di  cui
alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo 86350  «Fondo  speciale  per  far
fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in
corso di  approvazione-spese  correnti»,  voce  n.  17  del  bilancio
regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017. 
  2. Per gli esercizi successivi  al  2017  la  Regione  provvede  al
finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei  limiti
degli  stanziamenti  annualmente  autorizzati  ai  sensi  di   quanto
disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001,  n.  40
(Ordinamento  contabile  della  Regione  Emilia-Romagna,  abrogazione
delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e legge regionale 27 marzo
1972, n. 4) e dell'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi  contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli  enti  locali  e  dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della  legge  5  maggio
2009, n. 42).