(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte prima - n. 57 del 3 marzo 2016) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze legislative, nell'ottica della valorizzazione del servizio farmaceutico quale presidio sanitario sul territorio, in coerenza con la normativa statale e ai sensi dell'art. 64, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Citta' metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), detta le norme regionali in materia di organizzazione del servizio farmaceutico delle farmacie convenzionate. 2. Ai fini della semplificazione normativa, la presente legge riordina le disposizioni regionali in materia di esercizi farmaceutici con particolare riferimento a: a) dislocazione degli esercizi farmaceutici sul territorio regionale; b) servizio farmaceutico, turni e orari, vigilanza; c) attivita' e servizi erogabili in farmacia, diversi dalla dispensazione di medicinali; d) accessibilita' telematica delle informazioni inerenti aperture, chiusure, turni e orari del servizio farmaceutico.