Art. 10 Competenze del Comune 1. Sono di competenza del Comune le funzioni amministrative in materia di: a) riconoscimenti e trasferimenti di titolarita' delle farmacie, ivi compresi tutti gli adempimenti conseguenti all'applicazione degli articoli 7 e 8 della legge n. 362 del 1991 e dell'art. 12 della legge n. 475 del 1968; b) autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie, incluse le farmacie succursali e i dispensari farmaceutici; c) decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico; d) chiusura temporanea dell'esercizio farmaceutico; e) trasferimento delle farmacie all'interno della propria sede; f) gestione provvisoria delle farmacie e autorizzazione alla cessione delle farmacie tra farmacisti aventi diritto; g) decentramento delle farmacie ai sensi dell'art. 5 della legge n. 362 del 1991 . In presenza di piu' titolari interessati al decentramento, il Comune individua i criteri e le modalita' per dare corso a una selezione; h) chiusura delle farmacie succursali e dei dispensari farmaceutici qualora non sussistano piu' le ragioni che ne hanno determinato l'apertura, previste all'art. 8, commi 1 e 4, e all'art. 9, comma 1. 2. Il Comune riconosce la titolarita' della farmacia, previa verifica dell'insussistenza delle cause di incompatibilita' previste dalla legge e dell'effettiva apertura della farmacia. Il provvedimento di autorizzazione all'apertura e il riconoscimento della titolarita' sono trasmessi all'Azienda USL territorialmente competente e alla Regione.