Art. 11 
 
           Competenze dell'Azienda Unita' sanitaria locale 
 
  1. Sono di competenza dell'Azienda USL le  funzioni  amministrative
in materia di: 
    a) erogazione di indennita' e contributi alle farmacie  rurali  e
ai dispensari farmaceutici secondo le norme della legge  n.  221  del
1968; 
    b) disciplina dei turni notturni e festivi e  delle  ferie  delle
farmacie; 
    c) sostituzione temporanea del titolare  o  del  direttore  della
farmacia; 
    d) raccolta delle comunicazioni pervenute da parte del  direttore
o del titolare della farmacia, in  relazione  all'assunzione  e  alla
dimissione degli addetti all'esercizio farmaceutico; 
    e) tenuta ed aggiornamento dell'Albo nazionale  dei  titolari  di
farmacia e dell'archivio dati delle farmacie; 
    f)  attivita'  propositiva  e  di  istruttoria  degli   atti   di
competenza del Comune; 
    g)  vigilanza  sulla  corretta  applicazione  della   convenzione
nazionale; 
    h) predisposizione della documentazione per la liquidazione delle
competenze spettanti alle farmacie convenzionate; 
    i) istituzione e gestione del portale informativo di cui all'art.
12; 
    j) ogni altro provvedimento in materia  gia'  di  competenza  del
medico provinciale, non attribuito ad altri enti dalla legge.