Art. 11 Competenze dell'Azienda Unita' sanitaria locale 1. Sono di competenza dell'Azienda USL le funzioni amministrative in materia di: a) erogazione di indennita' e contributi alle farmacie rurali e ai dispensari farmaceutici secondo le norme della legge n. 221 del 1968; b) disciplina dei turni notturni e festivi e delle ferie delle farmacie; c) sostituzione temporanea del titolare o del direttore della farmacia; d) raccolta delle comunicazioni pervenute da parte del direttore o del titolare della farmacia, in relazione all'assunzione e alla dimissione degli addetti all'esercizio farmaceutico; e) tenuta ed aggiornamento dell'Albo nazionale dei titolari di farmacia e dell'archivio dati delle farmacie; f) attivita' propositiva e di istruttoria degli atti di competenza del Comune; g) vigilanza sulla corretta applicazione della convenzione nazionale; h) predisposizione della documentazione per la liquidazione delle competenze spettanti alle farmacie convenzionate; i) istituzione e gestione del portale informativo di cui all'art. 12; j) ogni altro provvedimento in materia gia' di competenza del medico provinciale, non attribuito ad altri enti dalla legge.