Art. 20 
 
                     Norme di prima applicazione 
                         e norme transitorie 
 
  1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della  presente  legge,  i
Comuni sono tenuti a ridisegnare, in base  alla  definizione  di  cui
all'art.  3,  la  propria  pianta  organica,  tenendo   conto   anche
dell'individuazione delle eventuali nuove farmacie da istituire. 
  2. La Regione subentra nei  procedimenti  amministrativi  in  corso
presso le Province  dalla  data  dell'effettivo  trasferimento  delle
relative risorse strumentali.