Art. 4 Procedimento di revisione della pianta organica 1. Su impulso della Regione, entro il mese di febbraio di ciascun anno pari, il Comune avvia il procedimento di revisione della propria pianta organica e, applicando i criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento, come definiti dalla disciplina statale, elabora un progetto che puo' essere di revisione o di conferma della pianta organica esistente. Nel progetto il Comune indica anche le sedi farmaceutiche sulle quali intende esercitare il diritto di prelazione, nei limiti della meta' delle sedi vacanti e di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico). 2. Il Comune, elaborato il progetto, lo trasmette all'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio per acquisirne entro trenta giorni il parere previsto dalla legislazione statale. 3. Il Comune, acquisito il parere previsto al comma 2, ovvero trascorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla data in cui l'Ordine provinciale dei farmacisti ha ricevuto la richiesta di parere, trasmette il progetto all'Azienda USL entro il 30 giugno. 4. L'Azienda USL, entro novanta giorni dal ricevimento del progetto, svolge il controllo preventivo sullo stesso, verificando la corretta applicazione da parte del Comune dei criteri di cui al comma 1 e, in caso positivo, esprime la propria approvazione. L'Azienda USL puo' altresi' proporre al Comune variazioni al progetto al fine di realizzare una migliore collocazione degli esercizi farmaceutici. In caso di silenzio il Comune procede prescindendo dall'approvazione. 5. Nei casi in cui l'Azienda USL non ritenga di poter esprimere la propria approvazione, indica al Comune gli aspetti del progetto da modificare, assegnando un termine massimo di trenta giorni per adeguare il progetto. Il progetto, cosi' come modificato, deve essere trasmesso all'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio. 6. L'Azienda USL verifica che il Comune abbia modificato il progetto in coerenza alle indicazioni date e, in caso positivo, esprime il proprio assenso. Nel caso in cui l'Azienda USL verifichi che il Comune non ha modificato il progetto secondo le indicazioni date, trasmette alla Regione l'atto comunale e la propria proposta di modifica, ai fini degli adempimenti di cui al comma 9. 7. Il Comune, acquisita l'approvazione dell'Azienda USL: a) adotta la nuova pianta organica esplicitando le sedi disponibili per il privato esercizio e quelle sulle quali intende esercitare il diritto di prelazione, oppure conferma la pianta organica preesistente; b) pubblica la pianta organica sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) e la trasmette alla Regione e all'Azienda USL. 8. L'Azienda USL, nel caso in cui un Comune non abbia trasmesso alcun progetto entro il 30 giugno, come previsto dal comma 3, ne da' immediata comunicazione alla Regione. 9. La Regione, nelle ipotesi previste ai commi 6 e 8, indice una conferenza di servizi che si conclude con l'adozione della pianta organica definitiva. 10. Il procedimento di revisione della pianta organica si conclude entro il mese di dicembre dello stesso anno pari.