Art. 4 
 
                      Procedimento di revisione 
                        della pianta organica 
 
  1. Su impulso della Regione, entro il mese di febbraio  di  ciascun
anno pari, il Comune avvia il procedimento di revisione della propria
pianta organica e, applicando  i  criteri  demografico,  topografico,
urbanistico e  del  decentramento,  come  definiti  dalla  disciplina
statale, elabora un progetto  che  puo'  essere  di  revisione  o  di
conferma della pianta organica  esistente.  Nel  progetto  il  Comune
indica anche le sedi farmaceutiche sulle quali intende esercitare  il
diritto di prelazione, nei limiti della meta' delle sedi vacanti e di
nuova istituzione, ai sensi dell'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n.
475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico). 
  2. Il  Comune,  elaborato  il  progetto,  lo  trasmette  all'Ordine
provinciale dei farmacisti competente per territorio  per  acquisirne
entro trenta giorni il parere previsto dalla legislazione statale. 
  3. Il Comune, acquisito il  parere  previsto  al  comma  2,  ovvero
trascorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla data  in  cui
l'Ordine provinciale dei  farmacisti  ha  ricevuto  la  richiesta  di
parere, trasmette il progetto all'Azienda USL entro il 30 giugno. 
  4.  L'Azienda  USL,  entro  novanta  giorni  dal  ricevimento   del
progetto, svolge il controllo preventivo sullo stesso, verificando la
corretta applicazione da parte del Comune dei criteri di cui al comma
1 e, in caso positivo, esprime la propria approvazione. L'Azienda USL
puo' altresi' proporre al Comune variazioni al progetto  al  fine  di
realizzare una migliore collocazione degli esercizi farmaceutici.  In
caso di silenzio il Comune procede prescindendo dall'approvazione. 
  5. Nei casi in cui l'Azienda USL non ritenga di poter esprimere  la
propria approvazione, indica al Comune gli aspetti  del  progetto  da
modificare, assegnando  un  termine  massimo  di  trenta  giorni  per
adeguare il progetto. Il progetto, cosi' come modificato, deve essere
trasmesso  all'Ordine  provinciale  dei  farmacisti  competente   per
territorio. 
  6. L'Azienda  USL  verifica  che  il  Comune  abbia  modificato  il
progetto in coerenza alle  indicazioni  date  e,  in  caso  positivo,
esprime il proprio assenso. Nel caso in cui l'Azienda  USL  verifichi
che il Comune non ha modificato il progetto  secondo  le  indicazioni
date, trasmette alla Regione l'atto comunale e la propria proposta di
modifica, ai fini degli adempimenti di cui al comma 9. 
  7. Il Comune, acquisita l'approvazione dell'Azienda USL: 
      a)  adotta  la  nuova  pianta  organica  esplicitando  le  sedi
disponibili per il privato esercizio e  quelle  sulle  quali  intende
esercitare il  diritto  di  prelazione,  oppure  conferma  la  pianta
organica preesistente; 
      b)  pubblica  la  pianta  organica  sul  Bollettino   Ufficiale
Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) e la trasmette  alla
Regione e all'Azienda USL. 
  8. L'Azienda USL, nel caso in cui un  Comune  non  abbia  trasmesso
alcun progetto entro il 30 giugno, come previsto dal comma 3, ne  da'
immediata comunicazione alla Regione. 
  9. La Regione, nelle ipotesi previste ai commi 6 e  8,  indice  una
conferenza di servizi che si conclude  con  l'adozione  della  pianta
organica definitiva. 
  10. Il procedimento di revisione della pianta organica si  conclude
entro il mese di dicembre dello stesso anno pari.