Art. 6 
 
                    Concorso per il conferimento 
                        di sedi farmaceutiche 
 
  1. Il conferimento delle sedi  farmaceutiche  vacanti  e  di  nuova
istituzione ha luogo mediante  concorso  indetto  dalla  Regione  per
l'intero territorio regionale, terminata la  procedura  di  revisione
delle piante organiche di cui all'art. 4. 
  2. Le modalita' di svolgimento  del  concorso  e  la  nomina  della
Commissione giudicatrice sono disciplinate  in  base  alla  normativa
statale vigente. 
  3. Ai componenti e al  segretario  della  Commissione  giudicatrice
sono corrisposti un compenso e un rimborso forfettari  per  spese  di
viaggio, vitto e alloggio i cui importi sono determinati nell'atto di
nomina della Commissione medesima. 
  4.  Per  le  cause  di  incompatibilita'   dei   componenti   della
Commissione  giudicatrice  e   del   segretario   si   applicano   le
disposizioni attuative dell'art. 15, comma 1, della  legge  regionale
26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di  organizzazione  e
di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna). 
  5. Ai fini della partecipazione al  concorso  di  cui  al  presente
articolo,  i  candidati  sono  tenuti  a  versare  alla  Regione   un
contributo di 50,00 euro non rimborsabile, per  spese  istruttorie  e
per le prestazioni amministrative necessarie  all'espletamento  della
procedura concorsuale. 
  6. Dopo la conclusione dei lavori della  Commissione  giudicatrice,
la  Regione  approva  la  graduatoria,  provvede   all'interpello   e
all'assegnazione delle sedi, dandone comunicazione alle Aziende USL e
ai Comuni interessati per i provvedimenti di competenza. 
  7. Il termine per l'apertura delle sedi farmaceutiche e'  stabilito
in centottanta giorni dalla data di notifica dell'assegnazione  della
sede stessa al vincitore, a pena di decadenza dall'assegnazione. Dopo
aver dichiarato la decadenza,  la  Regione  utilizza  la  graduatoria
precedentemente approvata per il subentro di un nuovo candidato.