Art. 6 Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche 1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione ha luogo mediante concorso indetto dalla Regione per l'intero territorio regionale, terminata la procedura di revisione delle piante organiche di cui all'art. 4. 2. Le modalita' di svolgimento del concorso e la nomina della Commissione giudicatrice sono disciplinate in base alla normativa statale vigente. 3. Ai componenti e al segretario della Commissione giudicatrice sono corrisposti un compenso e un rimborso forfettari per spese di viaggio, vitto e alloggio i cui importi sono determinati nell'atto di nomina della Commissione medesima. 4. Per le cause di incompatibilita' dei componenti della Commissione giudicatrice e del segretario si applicano le disposizioni attuative dell'art. 15, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna). 5. Ai fini della partecipazione al concorso di cui al presente articolo, i candidati sono tenuti a versare alla Regione un contributo di 50,00 euro non rimborsabile, per spese istruttorie e per le prestazioni amministrative necessarie all'espletamento della procedura concorsuale. 6. Dopo la conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice, la Regione approva la graduatoria, provvede all'interpello e all'assegnazione delle sedi, dandone comunicazione alle Aziende USL e ai Comuni interessati per i provvedimenti di competenza. 7. Il termine per l'apertura delle sedi farmaceutiche e' stabilito in centottanta giorni dalla data di notifica dell'assegnazione della sede stessa al vincitore, a pena di decadenza dall'assegnazione. Dopo aver dichiarato la decadenza, la Regione utilizza la graduatoria precedentemente approvata per il subentro di un nuovo candidato.