Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attivita' triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attivita' culturali). (Omissis) Titolo I Disposizioni comuni Art. 1. Finalita' e oggetto 1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attivita' culturali), di seguito denominata legge, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato), detta disposizioni in materia di concessione e di erogazione degli incentivi ai soggetti gestori di mediateche, per il finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attivita' triennali di rilevanza regionale, proposte da enti che svolgono attivita' nei settori del cinema e dell'audiovisivo. 2. In particolare, il presente regolamento stabilisce: a) i requisiti per l'ammissione al finanziamento triennale delle mediateche; b) i termini e le modalita' di presentazione delle domande di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attivita' triennali di rilevanza regionale, da parte delle mediateche ammissibili a finanziamento; c) le modalita' di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, e le modalita' di quantificazione della quota delle risorse da assegnare a ciascun progetto o programma; d) la composizione e i compiti della commissione valutativa delle domande di finanziamento; e) le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse; f) le modalita' di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi; g) eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento; h) i termini e le modalita' di presentazione dei rendiconti relativi agli incentivi concessi; i) le modalita' di verifiche e controlli; j) i termini del procedimento Art. 2. Nozione di mediateca 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per mediateche gli organismi qualificati e tecnologicamente adeguati che, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge, gestiscono servizi per: a) l'accesso e la fruizione delle opere e dei documenti audiovisivi in forma gratuita da parte delle istituzioni scolastiche, universitarie e di tutti i cittadini; b) la diffusione della cultura e del linguaggio cinematografico e audiovisivo; c) la promozione della documentazione audiovisiva e multimediale del territorio; d) la conservazione, digitalizzazione e catalogazione del patrimonio audiovisivo anche in collaborazione con l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e con la Cineteca del Friuli, anche al fine di garantire standard di gestione del patrimonio cinematografico e audiovisivo che tengano conto in particolare degli specifici regolamenti della Federazione Internazionale degli Archivi dei Film (F IAF) e delle regole internazionali previste dagli International Standard Bibliographic Description (ISBD). 2. Non sono qualificabili come mediateche le sezioni audiovisive delle biblioteche gestite sia da enti pubblici che da enti privati, le biblioteche universitarie e la Cineteca del Friuli. Art. 3. Modalita' di comunicazione degli atti del procedimento 1. Le comunicazioni al soggetto beneficiario relative al procedimento amministrativo di concessione e di liquidazione dell'incentivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Titolo II Requisiti per l'ammissione al finanziamento Art. 4. Requisiti per l'ammissione al finanziamento 1. Possono accedere ai finanziamenti di cui al Titolo III i soggetti di diritto privato, a prescindere dalla forma giuridica, diversi dalle persone fisiche, senza finalita' di lucro o a finalita' mutualistica prevalente, gestori di mediateche, come definite dall'art. 2, e che svolgono attivita' nei settori del cinema e dell'audiovisivo. 2. Le mediateche gestite dai soggetti di cui al comma 1 debbono possedere, da almeno due anni decorrenti dal momento della presentazione della domanda di incentivo, i seguenti requisiti: a) disponibilita' di un numero di supporti multimediali digitali di rilevante interesse culturale, accessibili e fruibili dal pubblico attraverso la visione in loco o anche attraverso il prestito gratuito, come regolato dalla legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di tutela del diritto d'autore), pari ad almeno 5.000 unita'; b) apertura al pubblico per un minimo di sedici ore settimanali e di quattro giornate per settimana; c) esistenza di un regolamento di organizzazione ovvero di una carta dei servizi; d) congrua dotazione di spazi e attrezzature per la consultazione individuale e plurisoggettiva dei patrimoni conservati e per l'accesso elettronico alle fonti di informazione disponibili in rete; e) aver organizzato e promosso attivita' didattico-divulgative e di promozione della cultura cinematografica, anche indirizzate al mondo della scuola; f) possesso di standard catalografici del sistema delle mediateche adeguati e condivisi; g) ubicazione nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia. 3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresi' possedere i seguenti requisiti: a) non essere in situazione di difficolta', come definita dall'art. 2, numero 18), del Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto art. 1, comma 4, lettera c) del medesimo Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014; b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria; c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300). 4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia. Art. 5. Verifica del mantenimento dei requisiti di ammissione 1. Il Servizio effettua idonei controlli, anche a campione, circa la permanenza dei requisiti di ammissione al finanziamento di cui all'art. 4, con le modalita' previste dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), entro il 30 settembre di ogni annualita' del triennio. Analoghi controlli sono effettuati, in ogni tempo, anche in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' presentate ai sensi della lettera b), comma 2, art. 6, a comprova del possesso dei medesimi requisiti di ammissione. 2. Salvo quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o piu' dei requisiti di ammissione richiesti, il Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attivita' culturali, di seguito denominato Servizio, assegna al soggetto gestore della mediateca, ove possibile, un termine perentorio di trenta giorni per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine o nel caso di impossibilita' oggettiva di ripristino, il Servizio dispone di non concedere l'incentivo per le successive annualita' del triennio, salva la conferma dell'incentivo concesso per l'annualita' in corso, previa verifica positiva del rendiconto relativo a tale annualita' presentato ai sensi dell'art. 15. Titolo III Finanziamento annuale a progetti o a programmi d'iniziative e attivita' triennali di rilevanza regionale Capo I Incentivo per la prima annualita' del triennio Art. 6. Modalita' e termini di presentazione della domanda 1. Ai fini dell'accesso agli incentivi per progetti o programmi di iniziative e attivita' triennali, i soggetti gestori di mediateche di cui all'art. 4, comma 1, in possesso dei requisiti di ammissione di cui al medesimo art. 4, presentano domanda al Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC). 2. La domanda di incentivo, redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto istante e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, e' corredata della seguente documentazione, redatta su modulistica conforme a quella approvata con decreto del Direttore del Servizio: a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto gestore della mediateca, in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonche' l'elenco delle cariche sociali, qualora non gia' in possesso dell'Amministrazione regionale oppure se variata successivamente all'ultima trasmissione; b) relazione riepilogativa sulle caratteristiche e sull'attivita' svolta dalla mediateca nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda; c) regolamento di organizzazione o carta dei servizi della mediateca, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito per l'ammissione agli incentivi di cui all'art. 4, comma 2, lettera c); d) relazione culturale triennale, che descriva l'iniziativa progettuale o il programma di iniziative e di attivita' di rilevanza regionale che si intendono realizzare di massima nel triennio, e da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, funzionale alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa triennale come specificati dall'allegato A; e) relazione annuale, che contenga, per la prima annualita' di riferimento, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B e C; f) piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le uscite, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'art. 18 e rispettose delle percentuali massime previste dal medesimo art. 18, commi 2 e 3, relative al progetto o al programma di iniziative e attivita' che si intende realizzare nell'annualita' di riferimento, nonche' il relativo deficit; g) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovante: 1) il possesso dei requisiti per l'ammissione agli incentivi di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), d), e) e f); 2) il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3; 3) la titolarita' o non titolarita' della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale, ai fini dell'ammissibilita' dei costi, ai sensi dell'art. 16; 4) l'assoggettabilita' o non assoggettabilita' alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni; 5) nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, e che quindi l'assolvimento dell'imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalita' di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23), l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca; 6) la non pendenza, nei confronti del soggetto gestore della mediateca, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno; h) fotocopia del documento d'identita' in corso di validita' del legale rappresentante del soggetto gestore della mediateca. 3. Salvo quanto previsto dall'art. 23, la domanda di incentivo di cui al comma 2 e' presentata entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno antecedente alla prima annualita' di ciascun triennio. 4. La domanda e' inammissibile nei casi in cui: a) la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza; b) la domanda sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 4, comma 1; c) la domanda sia priva della sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto beneficiario. 5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne da' comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda e' inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente. Art. 7. Istruttoria della domanda di incentivo e commissione di valutazione 1. Il Servizio accerta l'ammissibilita' delle domande di incentivo e verifica la regolarita' formale e la completezza delle stesse, con particolare riferimento al possesso in capo ai richiedenti dei requisiti di cui all'art. 4. 2. Le domande risultate ammissibili in esito all'attivita' istruttoria di cui al comma 1 sono valutate, secondo il sistema ed i criteri di cui all'art. 8, da una commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, e composta dal medesimo o da un suo delegato, con la funzione di presidente, dal Direttore del Servizio competente in materia di attivita' culturali o da un suo delegato, con la funzione di vice presidente, e da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura di categoria non inferiore a D. La commissione ha sede presso il Servizio, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio. 3. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge, della commissione di valutazione fanno parte, previa verifica da parte del Servizio dell'assenza di cause di incompatibilita', anche i due esperti in cultura cinematografica della Commissione regionale per la cultura, di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), della legge. Tali soggetti, come previsto dall'art. 6, comma 5, della legge, svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali. Art. 8. Sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione del contributo 1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo sono valutate attribuendo ai progetti o programmi proposti un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato B, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato C. 2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualita' del triennio, risulti inferiore a punti 6, il soggetto istante non e' beneficiario di alcun incentivo per tutta la durata del triennio e non puo' presentare la domanda per la seconda e terza annualita' del triennio ai sensi dell'art. 1 1. 3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati B e C risulti inferiore a punti 30, il soggetto istante non e' beneficiario dell'incentivo per l'annualita' a cui si riferisce la domanda di contributo, ma puo' presentare la domanda per altra annualita' del triennio ai sensi dell'art. 11. 4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entita' dei contributi, si applicano i seguenti criteri a) una quota pari al trenta per cento dello stanziamento e' suddivisa in misura eguale tra i soggetti ammessi ad incentivo ai sensi dell'art. 7 e dei commi 2 e 3; b) una quota pari al cinquanta per cento dello stanziamento e' ripartita in modo proporzionale sulla base dei punteggio complessivo assegnato ad ogni singola mediateca in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato C; c) una quota pari al venti per cento dello stanziamento e' ripartita in misura proporzionale sulla base dei punteggio complessivo assegnato ad ogni singola mediateca in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e B. 5. La commissione di valutazione trasmette gli esiti della valutazione stessa, con la relativa determinazione dell'entita' dei contributi, al Servizio. Art. 9. Determinazione e accettazione del contributo, piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite ed eventuale rimodulazione della relazione annuale 1. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'art. 6, comma 3, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, viene adottato l'elenco dei progetti o programmi d'iniziative e attivita' triennali di rilevanza regionale ammissibili a finanziamento, con la determinazione dell'esatta entita' del contributo assegnato, nonche' l'eventuale elenco dei progetti o programmi non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilita'. 2. Il soggetto beneficiario comunica al Servizio, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, l'accettazione o la rinuncia all'incentivo. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale a rinuncia all'incentivo. 3. Nel caso in cui uno o piu' dei soggetti beneficiari rinuncino all'incentivo, il Servizio effettua un nuovo calcolo dell'esatta entita' dell'incentivo assegnato agli altri soggetti beneficiari, ripartendo l'importo non accettato sulla base dei criteri di cui all'art. 8, comma 4, e comunicando l'esito di tale nuovo calcolo ai soggetti beneficiari. 4. L'incentivo non puo' essere superiore al fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo di cui all'art. 6, comma 2, lettera f). Nel caso in cui l'incentivo risulti superiore a tale fabbisogno di finanziamento, esso viene ridotto automaticamente a tale valore. 5. Successivamente, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite a favore dei soggetti beneficiari. Con tale atto di riparto il procedimento contributivo si conclude, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 336, lettera a), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013)). Art. 10. Concessione e liquidazione dell'incentivo e termini del procedimento 1. Il Servizio concede l'incentivo relativo alla prima annualita' del triennio e, su richiesta del beneficiario, liquida un importo corrispondente al 70 per cento dello stesso incentivo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 9, comma 2, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilita' e di crescita. 2. Il Servizio liquida la quota rimanente dell'incentivo relativo alla prima annualita' del triennio entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'impiego dell'incentivo assegnato per le medesime finalita' dal Servizio regionale competente in materia di attivita' culturali nell'esercizio precedente, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilita' e di crescita. Qualora nell'esercizio precedente tale incentivo non sia stato assegnato, la quota rimanente e' erogata successivamente all'approvazione del rendiconto relativo all'incentivo assegnato nell'esercizio corrente. 3. Il pagamento dell'incentivo e' subordinato alla non pendenza, nei confronti del soggetto gestore della mediateca, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. Capo II Incentivo per la seconda e per la terza annualita' del triennio Art. 11. Modalita' e termini di presentazione della domanda 1. La domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualita' del triennio e' presentata esclusivamente dai soggetti gestori di mediateche la cui domanda per la prima annualita' del triennio e' risultata ammissibile ai sensi dell'art. 7, entro il termine perentorio del 31 gennaio rispettivamente del secondo e del terzo anno del triennio. 2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi con le modalita' previste dall'art. 6, commi 1 e 2, e' corredata, oltre che della documentazione prevista dal medesimo art. 6, comma 2, lettere g), numeri 3), 4), 5) e 6), e h), anche da: a) una relazione annuale, che contenga, per la seconda e per la terza annualita' del triennio, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, di cui agli allegati B e C. b) un piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le uscite, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'art. 18 e rispettose delle percentuali massime previste dal medesimo art. 18, commi 2 e 3, relative al progetto o al programma di iniziative e attivita' che si intende realizzare nell'annualita' di riferimento, nonche' il relativo deficit; c) una relazione riepilogativa del progetto o del programma di iniziative e di attivita' svolte nell'annualita' precedente. 3. Al soggetto beneficiario e' altresi' data facolta' di allegare alla domanda di cui al comma 1 una nuova versione modificata della relazione culturale triennale, che tuttavia non contenga modifiche idonee a influire ex post sul punteggio numerico attribuito all'indicatore dell'allegato A. 4. Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 6. Art. 12. Istruttoria e sistema di valutazione della domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualita' del triennio e criteri per la determinazione del contributo 1. La domanda e' valutata dalla commissione di valutazione di cui all'art. 7, commi 2 e 3. 2. Le relazioni annuali di cui all'art. 11, comma 2, lettera a), sono valutate secondo gli indicatori di dimensione qualitativa annuale e gli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B e C. 3. Le relazioni riepilogative del progetto o del programma di iniziative e di attivita' svolte nell'annualita' precedente, trasmesse ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera c), sono valutate al fine di verificare la congruenza e la coerenza delle attivita' svolte con le relazioni culturali triennali e con le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo per tale annualita'. La commissione di valutazione trasmette gli esiti di tale valutazione di congruita' e di coerenza al Servizio. 4. Si applica l'art. 8, commi 3, 4 e 5. Art. 13. Determinazione e accettazione del contributo per la seconda e per la terza annualita' del triennio, piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite ed eventuale rimodulazione della relazione annuale 1. Si applica l'art. 9, salvo che il decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, previsto dall'art. 9, comma 1, e' emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'art. 11, comma 1. Art. 14. Concessione e liquidazione dell'incentivo per la seconda e per la terza annualita' del triennio e termini del procedimento 1. Il Servizio concede l'incentivo relativo alla seconda e terza annualita' del triennio e, su richiesta del beneficiario, liquida un importo corrispondente al 70 per cento dello stesso incentivo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 9, comma 2, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilita' e di crescita. 2. Il Servizio liquida la quota rimanente dell'incentivo entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'impiego dell'incentivo assegnato per le medesime finalita' dal Servizio regionale competente in materia di attivita' culturali nell'esercizio precedente, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilita' e di crescita. Qualora nell'esercizio precedente tale incentivo non sia stato assegnato, la quota rimanente e' erogata successivamente all'approvazione del rendiconto relativo all'incentivo assegnato nell'esercizio corrente. 3. Il pagamento dell'incentivo e' subordinato alla non pendenza, nei confronti del soggetto gestore della mediateca, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. Capo III Rendicontazione degli incentivi Art. 15. Modalita' e termine di presentazione e di approvazione del rendiconto 1. Entro il 30 giugno dell'anno successivo ad ogni annualita' del triennio, il soggetto beneficiario presenta al Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), il rendiconto dell'incentivo relativo a tale annualita'. Il mancato rispetto del termine finale del 30 giugno comporta la revoca del contributo. 2. Si applicano: a) gli articoli 41 e 41-bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel caso dei rendiconti presentati dai soggetti beneficiari di cui all'art. 4, comma 1, qualora essi siano impresa; b) l'art. 43 della legge regionale 7/2000, nel caso dei rendiconti presentati dai soggetti beneficiari di cui all'art. 4, comma 1, qualora essi non siano impresa. 3. Ai sensi dell'art. 32 della legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente regolamento sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso. 4. Al rendiconto e' allegato: a) il prospetto riepilogativo delle entrate e delle uscite relative al progetto o al programma di iniziative e attivita' realizzate dal soggetto gestore della mediateca nell'annualita' di riferimento, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio; b) una relazione riepilogativa del progetto o del programma di iniziative e di attivita' svolte nell'annualita' di riferimento, nel caso in cui non sia stata presentata la domanda di cui all'art. 11. 5. Il Servizio approva il rendiconto entro centoventi giorni dalla data di presentazione. Art. 16. Rideterminazione e revoca dell'incentivo 1. Qualora, dall'esame del prospetto riepilogativo di cui all'art. 15, comma 4, lettera a), emerga che l'importo dell'incentivo ha superato quanto necessario per coprire il fabbisogno di finanziamento, l'incentivo e' conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno. 2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso, l'incentivo e' conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata. 3. Qualora, a seguito dell'esame delle relazioni riepilogative di cui all'art. 11, comma 2, lettera c), vengano riscontrate modifiche sostanziali ai progetti o programmi finanziati idonee ad influire ex post in senso peggiorativo sulle fasce di punteggio numerico attribuite, l'incentivo e' revocato. Capo IV Ammissibilita' della spesa Art. 17. Principi generali per l'ammissibilita' delle spese 1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali: a) sono relative ai progetti o programmi di iniziative e attivita' finanziati; b) sono generate durante il periodo di svolgimento dei progetti o programmi di iniziative e attivita' finanziati, sono chiaramente riferibili a tale periodo, e sono sostenuti entro il termine di presentazione del rendiconto; c) sono sostenute dal soggetto che riceve il finanziamento. Art. 18. Spese ammissibili 1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese: a) spese direttamente collegabili al progetto o al programma di iniziative e attivita' della mediateca, quali spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal beneficiario a favore di soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, attori, registi, relatori, studiosi e artisti in genere; retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative al progetto o al programma di iniziative e attivita' della mediateca, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese per l'acquisto di beni strumentali, necessari al progetto o al programma di iniziative e attivita' della mediateca; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali, necessari al progetto o al programma di iniziative e attivita' della mediateca, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per il progetto o il programma di iniziative e attivita' della mediateca; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprieta' intellettuale (diritti S.I.A.E.); canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per il progetto o il programma di iniziative e attivita' della mediateca; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese promozionali e pubblicitarie; spese per affissioni; spese di stampa; spese relative al sito internet della mediateca e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multi mediali della mediateca; spese per premi per concorsi; b) spese di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al 5 per cento del contributo concesso; c) spese per compensi, a titolo esemplificativo, ad attori, registi, relatori, studiosi e artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del soggetto beneficiario; d) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto del soggetto beneficiario, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, che risultino indispensabili ed imputabili al progetto o al programma di iniziative e attivita' della mediateca; e) spese generali di funzionamento del soggetto gestore della mediateca e, in particolare, spese per la fornitura di elettricita', gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; retribuzione lorda del personale impiegato esclusivamente nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto gestore della mediateca e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; spese relative agli automezzi intestati al soggetto beneficiario. 2. Ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonche' norme urgenti in materia di cultura), le spese generali di funzionamento di cui alla lettera e) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 5 per cento dell'importo dell'incentivo anche se non esclusivamente riferibili al progetto o al programma oggetto di incentivo. Le medesime spese generali di funzionamento di cui alla lettera e) del comma 1 sono comunque ammissibili nella misura massima del 50 per cento dell'importo dell'incentivo, purche' ne sia dimostrata l'esclusiva riferibilita' al progetto o programma di iniziative e attivita' della mediateca oggetto di incentivo. 3. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui alle lettere a) ed e) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo. Art. 19. Spese non ammissibili 1. Non sono ammissibili le seguenti spese: a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario; b) contributi in natura; c) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati; d) ammende, sanzioni, penali ed interessi; e) altre spese prive di una specifica destinazione; f) liberalita', necrologi, doni e omaggi; g) spese per oneri finanziari. Art. 20. Documentazione giustificativa delle spese 1. La documentazione giustificativa delle spese e' intestata al soggetto beneficiario ed e' annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa e' stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione. 2. La documentazione giustificativa delle spese e' costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non e' ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui e' consentito il pagamento in contanti. 3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura e' quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati. 4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato. 5. Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di trasporto pubblico, rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali). Non sono ammissibili spese sostenute dal soggetto rimborsato per conto di altri soggetti. I rimborsi di spese sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato. 6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente e' comprovato dalle busta paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dal CUD relativo al lavoratore. 7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento. 8. Le spese di ospitalita' sono comprovate da documentazione recante le generalita' dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti. 9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al soggetto beneficiario. Art. 21. Documentazione comprovante la realizzazione dell'attivita' 1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attivita' per cui e' stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via web e social media, e da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale. Titolo IV Disposizioni transitorie e finali Art. 22. Rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Art. 23. Disposizione transitoria 1. Per il triennio 2016-2018, la domanda di incentivo di cui all'art. 6, comma 2, e' presentata entro il termine perentorio del 1° marzo 2016. 2. Prima della scadenza delle domande di incentivo per il triennio 2019-2021, stabilita, ai sensi dell'art. 6, comma 3, al 30 giugno 2018, il presente regolamento deve acquisire un nuovo parere della Commissione consiliare competente. Art. 24. Abrogazioni 1. Sono abrogate le disposizioni del decreto del Presidente della Regione del 25 marzo 2014, n. 50 (Regolamento in materia di concessione e di erogazione di incentivi per manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale ed internazionale e per il sostegno agli enti di cultura cinematografica e alla rete di mediateche pubbliche, in attuazione dall'art. 6, comma 92, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)) che disciplinano gli incentivi a sostegno della rete delle mediateche pubbliche. Art. 25. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. (Omissis)