Regolamento in materia  di  finanziamento  annuale  a  progetti  o  a
  programmi  di  iniziative  e  attivita'  triennali   di   rilevanza
  regionale,  realizzati  da  soggetti  gestori  di  mediateche,   in
  attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della
  legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali  in  materia
  di attivita' culturali). 
    (Omissis) 
 
                              Titolo I 
                         Disposizioni comuni 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
    1. Il presente regolamento,  in  attuazione  degli  articoli  19,
commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014,
n. 16 (Norme regionali in materia di attivita' culturali), di seguito
denominata legge, e nel rispetto di quanto previsto  dal  Regolamento
(CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della  Commissione  che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno
in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del  trattato),  detta
disposizioni  in  materia  di  concessione  e  di  erogazione   degli
incentivi ai soggetti gestori di  mediateche,  per  il  finanziamento
annuale a progetti o a programmi di iniziative e attivita'  triennali
di rilevanza regionale, proposte da enti che svolgono  attivita'  nei
settori del cinema e dell'audiovisivo. 
    2. In particolare, il presente regolamento stabilisce: 
      a) i requisiti  per  l'ammissione  al  finanziamento  triennale
delle mediateche; 
      b) i termini e le modalita' di presentazione delle  domande  di
finanziamento annuale a  progetti  o  a  programmi  di  iniziative  e
attivita' triennali di rilevanza regionale, da parte delle mediateche
ammissibili a finanziamento; 
      c) le modalita'  di  selezione  dei  progetti  da  ammettere  a
finanziamento, e le modalita' di quantificazione  della  quota  delle
risorse da assegnare a ciascun progetto o programma; 
      d) la composizione e i  compiti  della  commissione  valutativa
delle domande di finanziamento; 
      e)  le  tipologie  di   spese   ammissibili   ai   fini   della
rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale  di
spese generali di funzionamento ammesse; 
      f) le modalita' di concessione ed erogazione del  contributo  e
di eventuali anticipi; 
      g)   eventuali    ulteriori    effetti    dell'ammissione    al
finanziamento; 
      h) i termini e le modalita'  di  presentazione  dei  rendiconti
relativi agli incentivi concessi; 
      i) le modalita' di verifiche e controlli; 
      j) i termini del procedimento 
 
                               Art. 2. 
 
 
                        Nozione di mediateca 
 
    1. Ai fini del presente regolamento si intendono  per  mediateche
gli organismi qualificati e tecnologicamente adeguati che,  ai  sensi
dell'art. 19, comma 2, della legge, gestiscono servizi per: 
      a) l'accesso  e  la  fruizione  delle  opere  e  dei  documenti
audiovisivi in forma gratuita da parte delle istituzioni scolastiche,
universitarie e di tutti i cittadini; 
      b) la diffusione della cultura e del linguaggio cinematografico
e audiovisivo; 
      c)   la   promozione   della   documentazione   audiovisiva   e
multimediale del territorio; 
      d)  la  conservazione,  digitalizzazione  e  catalogazione  del
patrimonio  audiovisivo  anche  in  collaborazione   con   l'Istituto
regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e con
la Cineteca del Friuli,  anche  al  fine  di  garantire  standard  di
gestione del patrimonio cinematografico  e  audiovisivo  che  tengano
conto in particolare degli specifici  regolamenti  della  Federazione
Internazionale  degli  Archivi  dei  Film  (F  IAF)  e  delle  regole
internazionali previste dagli  International  Standard  Bibliographic
Description (ISBD). 
    2. Non sono qualificabili come mediateche le sezioni  audiovisive
delle biblioteche gestite sia da enti pubblici che da  enti  privati,
le biblioteche universitarie e la Cineteca del Friuli. 
 
                               Art. 3. 
 
 
       Modalita' di comunicazione degli atti del procedimento 
 
    1.  Le  comunicazioni  al  soggetto  beneficiario   relative   al
procedimento  amministrativo  di  concessione   e   di   liquidazione
dell'incentivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta  elettronica
certificata (PEC). 
 
                              Titolo II 
             Requisiti per l'ammissione al finanziamento 
 
 
                               Art. 4. 
 
 
             Requisiti per l'ammissione al finanziamento 
 
    1. Possono accedere ai finanziamenti  di  cui  al  Titolo  III  i
soggetti di diritto privato, a  prescindere  dalla  forma  giuridica,
diversi dalle persone fisiche, senza finalita' di lucro o a finalita'
mutualistica  prevalente,  gestori  di  mediateche,   come   definite
dall'art. 2, e che  svolgono  attivita'  nei  settori  del  cinema  e
dell'audiovisivo. 
    2. Le mediateche gestite dai soggetti di cui al comma  1  debbono
possedere,  da  almeno  due  anni  decorrenti   dal   momento   della
presentazione della domanda di incentivo, i seguenti requisiti: 
      a)  disponibilita'  di  un  numero  di  supporti   multimediali
digitali di rilevante interesse culturale, accessibili e fruibili dal
pubblico attraverso la visione in loco o anche attraverso il prestito
gratuito, come regolato dalla legge 18 agosto  2000,  n.  248  (Nuove
norme di tutela del diritto d'autore), pari ad almeno 5.000 unita'; 
      b) apertura al pubblico per un minimo di sedici ore settimanali
e di quattro giornate per settimana; 
      c) esistenza di un regolamento di organizzazione ovvero di  una
carta dei servizi; 
      d)  congrua  dotazione  di  spazi   e   attrezzature   per   la
consultazione individuale e plurisoggettiva dei patrimoni  conservati
e per l'accesso elettronico alle fonti di informazione disponibili in
rete; 
      e) aver organizzato e promosso attivita'  didattico-divulgative
e di promozione della cultura cinematografica, anche  indirizzate  al
mondo della scuola; 
      f)  possesso  di  standard  catalografici  del  sistema   delle
mediateche adeguati e condivisi; 
      g) ubicazione  nel  territorio  della  regione  Friuli  Venezia
Giulia. 
    3. I soggetti di cui al  comma  1  devono  altresi'  possedere  i
seguenti requisiti: 
      a) non essere  in  situazione  di  difficolta',  come  definita
dall'art. 2, numero 18), del Regolamento  (CE)  17  giugno  2014,  n.
651/2014, ai sensi di quanto previsto art. 1, comma 4, lettera c) del
medesimo Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014; 
      b)  non  essere  in  stato  di  scioglimento   o   liquidazione
volontaria e non essere  sottoposte  a  procedure  concorsuali  quali
fallimento,   liquidazione    coatta    amministrativa,    concordato
preventivo, amministrazione controllata o straordinaria; 
      c) non essere destinatarie di sanzioni  interdittive  ai  sensi
dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001,  n.  231
(Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle   persone
giuridiche  delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300). 
    4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere,  al  momento  della
liquidazione dell'incentivo,  la  propria  sede  legale  o  una  sede
operativa in Friuli Venezia Giulia. 
 
                               Art. 5. 
 
 
        Verifica del mantenimento dei requisiti di ammissione 
 
    1. Il Servizio effettua idonei controlli, anche a campione, circa
la permanenza dei requisiti di ammissione  al  finanziamento  di  cui
all'art. 4, con le modalita' previste dall'art. 71  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione  amministrativa),  entro  il  30  settembre  di   ogni
annualita' del triennio. Analoghi controlli sono effettuati, in  ogni
tempo, anche in tutti i casi  in  cui  sorgano  fondati  dubbi  sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive  di  atto  di  notorieta'
presentate ai sensi della lettera b), comma 2, art. 6, a comprova del
possesso dei medesimi requisiti di ammissione. 
    2. Salvo quanto previsto dall'art. 76 del decreto del  Presidente
della Repubblica 445/2000, nel caso in cui sia riscontrata la perdita
di uno o piu' dei requisiti  di  ammissione  richiesti,  il  Servizio
dell'Amministrazione regionale competente  in  materia  di  attivita'
culturali,  di  seguito  denominato  Servizio,  assegna  al  soggetto
gestore della mediateca, ove  possibile,  un  termine  perentorio  di
trenta giorni per il ripristino  degli  stessi.  Decorso  inutilmente
tale termine o nel caso di impossibilita' oggettiva di ripristino, il
Servizio dispone di  non  concedere  l'incentivo  per  le  successive
annualita' del triennio, salva la  conferma  dell'incentivo  concesso
per l'annualita' in corso, previa verifica  positiva  del  rendiconto
relativo a tale annualita' presentato ai sensi dell'art. 15. 
 
                             Titolo III 
     Finanziamento annuale a progetti o a programmi d'iniziative 
            e attivita' triennali di rilevanza regionale 
 
 
                               Capo I 
           Incentivo per la prima annualita' del triennio 
 
 
                               Art. 6. 
 
 
         Modalita' e termini di presentazione della domanda 
 
    1. Ai fini dell'accesso agli incentivi per progetti  o  programmi
di iniziative e attivita' triennali, i soggetti gestori di mediateche
di cui all'art. 4, comma 1, in possesso dei requisiti  di  ammissione
di  cui  al  medesimo  art.  4,  presentano  domanda   al   Servizio,
esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC). 
    2. La domanda di incentivo, redatta su modello conforme a  quello
approvato con decreto del Direttore del Servizio, da  pubblicare  nel
Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della
Regione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto  istante
e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia  di  imposta
di bollo, e' corredata  della  seguente  documentazione,  redatta  su
modulistica conforme a quella approvata con decreto del Direttore del
Servizio: 
      a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo  e  dello
statuto del soggetto  gestore  della  mediateca,  in  forma  di  atto
pubblico o di scrittura privata registrata,  nonche'  l'elenco  delle
cariche sociali, qualora non gia'  in  possesso  dell'Amministrazione
regionale oppure se variata successivamente all'ultima trasmissione; 
      b)   relazione   riepilogativa    sulle    caratteristiche    e
sull'attivita' svolta dalla mediateca nei due anni  antecedenti  alla
data di presentazione della domanda; 
      c) regolamento di organizzazione  o  carta  dei  servizi  della
mediateca, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito per
l'ammissione agli incentivi di cui all'art. 4, comma 2, lettera c); 
      d) relazione culturale  triennale,  che  descriva  l'iniziativa
progettuale o il programma di iniziative e di attivita' di  rilevanza
regionale che si intendono realizzare di massima nel triennio,  e  da
cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, funzionale alla
valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa triennale come
specificati dall'allegato A; 
      e) relazione annuale, che contenga, per la prima annualita'  di
riferimento, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione  degli
indicatori di dimensione qualitativa annuale e  degli  indicatori  di
dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B e C; 
      f) piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse
dall'incentivo  regionale,  e  le  uscite,   consistenti   in   spese
ammissibili ai sensi dell'art.  18  e  rispettose  delle  percentuali
massime previste dal medesimo art. 18,  commi  2  e  3,  relative  al
progetto o al programma di iniziative  e  attivita'  che  si  intende
realizzare  nell'annualita'  di  riferimento,  nonche'  il   relativo
deficit; 
      g) dichiarazione sostitutiva di certificazione e  dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi degli articoli  46  e  47
del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovante: 
        1) il possesso dei requisiti per l'ammissione agli  incentivi
di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), d), e) e f); 
        2) il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3; 
        3) la titolarita' o  non  titolarita'  della  partita  IVA  e
l'eventuale natura  di  costo  a  carico  del  soggetto  beneficiario
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale, ai  fini
dell'ammissibilita' dei costi, ai sensi dell'art. 16; 
        4) l'assoggettabilita' o non assoggettabilita' alla  ritenuta
a titolo d'acconto dell'imposta sul  reddito  delle  societa'  (IRES)
pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai  sensi  dell'art.
28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi), con le relative motivazioni; 
        5) nel solo caso in cui sulla  domanda  inviata  a  mezzo  di
posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da
bollo, annullata a  cura  del  soggetto  richiedente,  e  che  quindi
l'assolvimento  dell'imposta  di  bollo  non  sia  stato   effettuato
attraverso  altre  modalita'  di  pagamento  (pagamento   telematico,
versamento su  c/c  postale,  modello  F23),  l'indicazione  di  aver
ritualmente assolto al pagamento dell'imposta  di  bollo  e  di  aver
provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti  i
dati relativi all'identificativo della marca; 
        6) la non pendenza, nei confronti del soggetto gestore  della
mediateca, di  un  ordine  di  recupero  che  sia  l'effetto  di  una
precedente decisione della Commissione europea che dichiara un  aiuto
illegale e incompatibile con il mercato interno; 
      h) fotocopia del documento d'identita' in  corso  di  validita'
del legale rappresentante del soggetto gestore della mediateca. 
    3. Salvo quanto previsto dall'art. 23, la domanda di incentivo di
cui al comma 2 e' presentata  entro  il  termine  perentorio  del  30
giugno  dell'anno  antecedente  alla  prima  annualita'  di   ciascun
triennio. 
    4. La domanda e' inammissibile nei casi in cui: 
      a) la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza; 
      b) la domanda sia presentata  da  soggetti  diversi  da  quelli
indicati dall'art. 4, comma 1; 
      c)  la  domanda  sia  priva  della  sottoscrizione  del  legale
rappresentante del soggetto beneficiario. 
    5. Ove la  domanda  sia  ritenuta  irregolare  o  incompleta,  il
Servizio ne da' comunicazione al richiedente indicandone le  cause  e
assegnando un termine non superiore a trenta  giorni  per  provvedere
alla  relativa  regolarizzazione  o  integrazione.  La   domanda   e'
inammissibile  qualora  il  termine  assegnato  per  provvedere  alla
regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente. 
 
                               Art. 7. 
 
 
 Istruttoria della domanda di incentivo e commissione di valutazione 
 
    1.  Il  Servizio  accerta  l'ammissibilita'  delle   domande   di
incentivo e verifica la regolarita' formale e  la  completezza  delle
stesse,  con  particolare  riferimento  al  possesso   in   capo   ai
richiedenti dei requisiti di cui all'art. 4. 
    2.  Le  domande  risultate  ammissibili  in  esito  all'attivita'
istruttoria di cui al comma 1 sono valutate, secondo il sistema ed  i
criteri di cui all'art. 8, da una commissione di valutazione nominata
con decreto del Direttore centrale competente in materia di  cultura,
e composta dal medesimo o da un suo  delegato,  con  la  funzione  di
presidente, dal Direttore  del  Servizio  competente  in  materia  di
attivita' culturali o da un suo delegato, con  la  funzione  di  vice
presidente, e da un dipendente della Direzione centrale competente in
materia di cultura di categoria non inferiore a D. La commissione  ha
sede  presso  il  Servizio,  che  assicura  anche  le   funzioni   di
segreteria.  Le  funzioni  di  verbalizzazione  sono  svolte  da   un
dipendente del Servizio. 
    3. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge, della  commissione
di valutazione fanno parte, previa verifica  da  parte  del  Servizio
dell'assenza di cause di incompatibilita', anche  i  due  esperti  in
cultura cinematografica della Commissione regionale per  la  cultura,
di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), della legge.  Tali  soggetti,
come previsto dall'art. 6, comma 5, della legge, svolgono  l'incarico
a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del  solo  rimborso  delle
spese nella misura prevista per i dipendenti regionali. 
 
                               Art. 8. 
 
 
Sistema di valutazione delle domande e criteri per la  determinazione
                           del contributo 
 
    1. Le  relazioni  culturali  triennali  e  le  relazioni  annuali
allegate alle domande  di  incentivo  sono  valutate  attribuendo  ai
progetti o  programmi  proposti  un  punteggio  numerico,  articolato
secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di  dimensione
qualitativa  triennale  di  cui  all'allegato  A,   gli   indicatori,
categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa  annuale  di
cui all'allegato B, e gli indicatori, categorie e fasce di  punteggio
di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato C. 
    2.  Qualora  il  punteggio  numerico  attribuito  in  base   agli
indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda  per
la prima annualita' del triennio, risulti inferiore  a  punti  6,  il
soggetto istante non e' beneficiario di alcun incentivo per tutta  la
durata del triennio e non puo' presentare la domanda per la seconda e
terza annualita' del triennio ai sensi dell'art. 1 1. 
    3.  Qualora  il  punteggio  numerico  attribuito  in  base   agli
indicatori degli allegati B e C risulti  inferiore  a  punti  30,  il
soggetto istante non e' beneficiario dell'incentivo per  l'annualita'
a cui si riferisce la domanda di contributo, ma  puo'  presentare  la
domanda per altra annualita' del triennio ai sensi dell'art. 11. 
    4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e  3,  nella  determinazione
dell'entita' dei contributi, si applicano i seguenti criteri 
      a) una quota pari al trenta per  cento  dello  stanziamento  e'
suddivisa in misura eguale tra i soggetti  ammessi  ad  incentivo  ai
sensi dell'art. 7 e dei commi 2 e 3; 
      b) una quota pari al cinquanta per cento dello stanziamento  e'
ripartita in modo proporzionale sulla base dei punteggio  complessivo
assegnato ad ogni singola mediateca in riferimento alle  categorie  e
fasce dell'indicatore dell'allegato C; 
      c) una quota pari al venti  per  cento  dello  stanziamento  e'
ripartita  in  misura  proporzionale   sulla   base   dei   punteggio
complessivo assegnato ad ogni singola mediateca in  riferimento  alle
categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e B. 
    5. La  commissione  di  valutazione  trasmette  gli  esiti  della
valutazione stessa, con la relativa determinazione  dell'entita'  dei
contributi, al Servizio. 
 
                               Art. 9. 
 
Determinazione  e  accettazione  del  contributo,  piano  finanziario
  preventivo delle entrate e delle uscite ed eventuale  rimodulazione
  della relazione annuale 
    1. Con decreto del Direttore centrale competente  in  materia  di
cultura, emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'art.  6,
comma 3, comunicato ai  beneficiari  a  mezzo  di  posta  elettronica
certificata (PEC) e  pubblicato  sul  sito  web  istituzionale  della
Regione,  viene  adottato   l'elenco   dei   progetti   o   programmi
d'iniziative e attivita' triennali di rilevanza regionale ammissibili
a  finanziamento,  con  la  determinazione  dell'esatta  entita'  del
contributo assegnato,  nonche'  l'eventuale  elenco  dei  progetti  o
programmi  non  ammissibili  a  contributo,  con  la  sintesi   delle
motivazioni di non ammissibilita'. 
    2. Il soggetto beneficiario comunica  al  Servizio,  entro  dieci
giorni dalla  ricezione  della  comunicazione  di  cui  al  comma  1,
l'accettazione o la rinuncia all'incentivo. La mancata  comunicazione
nel termine previsto equivale a rinuncia all'incentivo. 
    3. Nel caso in cui uno o piu' dei soggetti beneficiari  rinuncino
all'incentivo, il Servizio  effettua  un  nuovo  calcolo  dell'esatta
entita' dell'incentivo assegnato  agli  altri  soggetti  beneficiari,
ripartendo l'importo non accettato sulla  base  dei  criteri  di  cui
all'art. 8, comma 4, e comunicando l'esito di tale nuovo  calcolo  ai
soggetti beneficiari. 
    4.  L'incentivo  non  puo'  essere  superiore  al  fabbisogno  di
finanziamento,  pari  al  deficit  emergente  dal  piano  finanziario
preventivo di cui all'art. 6, comma 2, lettera f). Nel  caso  in  cui
l'incentivo risulti superiore a  tale  fabbisogno  di  finanziamento,
esso viene ridotto automaticamente a tale valore. 
    5. Successivamente, con decreto del Direttore centrale competente
in materia di cultura, comunicato ai beneficiari  a  mezzo  di  posta
elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale
della Regione, le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite a
favore  dei  soggetti  beneficiari.  Con  tale  atto  di  riparto  il
procedimento contributivo si  conclude,  anche  ai  sensi  di  quanto
previsto dall'art. 6, comma 336, lettera a), della legge regionale 31
dicembre 2012, n. 27 (Disposizione per  la  formazione  del  bilancio
pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013)). 
 
                              Art. 10. 
 
 
Concessione e liquidazione dell'incentivo e termini del procedimento 
 
    1. Il Servizio concede l'incentivo relativo alla prima annualita'
del triennio e, su richiesta del  beneficiario,  liquida  un  importo
corrispondente al 70 per cento dello stesso incentivo, entro sessanta
giorni dalla scadenza  del  termine  di  cui  all'art.  9,  comma  2,
compatibilmente con i vincoli posti dal  patto  di  stabilita'  e  di
crescita. 
    2. Il Servizio liquida la quota rimanente dell'incentivo relativo
alla  prima   annualita'   del   triennio   entro   sessanta   giorni
dall'approvazione   del   rendiconto   dell'impiego    dell'incentivo
assegnato per le medesime finalita' dal Servizio regionale competente
in  materia  di  attivita'   culturali   nell'esercizio   precedente,
compatibilmente con i vincoli posti dal  patto  di  stabilita'  e  di
crescita. Qualora nell'esercizio precedente tale  incentivo  non  sia
stato  assegnato,  la  quota  rimanente  e'  erogata  successivamente
all'approvazione  del  rendiconto  relativo  all'incentivo  assegnato
nell'esercizio corrente. 
    3. Il pagamento dell'incentivo e' subordinato alla non  pendenza,
nei confronti del soggetto gestore della mediateca, di un  ordine  di
recupero  che  sia  l'effetto  di  una  precedente  decisione   della
Commissione europea che dichiara un aiuto  illegale  e  incompatibile
con il mercato interno. 
 
                               Capo II 
   Incentivo per la seconda e per la terza annualita' del triennio 
 
 
                              Art. 11. 
 
 
         Modalita' e termini di presentazione della domanda 
 
    1. La domanda  di  incentivo  per  la  seconda  e  per  la  terza
annualita' del triennio e'  presentata  esclusivamente  dai  soggetti
gestori di mediateche la cui domanda  per  la  prima  annualita'  del
triennio e' risultata ammissibile ai  sensi  dell'art.  7,  entro  il
termine perentorio del 31 gennaio rispettivamente del secondo  e  del
terzo anno del triennio. 
    2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi con le  modalita'
previste dall'art. 6, commi 1 e 2,  e'  corredata,  oltre  che  della
documentazione prevista dal medesimo art. 6,  comma  2,  lettere  g),
numeri 3), 4), 5) e 6), e h), anche da: 
      a) una relazione annuale, che contenga, per la seconda e per la
terza annualita' del triennio, i dati e gli elementi funzionali  alla
valutazione degli indicatori  di  dimensione  qualitativa  annuale  e
degli indicatori di dimensione quantitativa, di cui agli allegati B e
C. 
      b) un piano finanziario  preventivo  che  indichi  le  entrate,
diverse dall'incentivo regionale, e le uscite, consistenti  in  spese
ammissibili ai sensi dell'art.  18  e  rispettose  delle  percentuali
massime previste dal medesimo art. 18,  commi  2  e  3,  relative  al
progetto o al programma di iniziative  e  attivita'  che  si  intende
realizzare  nell'annualita'  di  riferimento,  nonche'  il   relativo
deficit; 
      c) una relazione riepilogativa del progetto o del programma  di
iniziative e di attivita' svolte nell'annualita' precedente. 
    3. Al soggetto beneficiario e' altresi' data facolta' di allegare
alla domanda di cui al comma 1 una nuova  versione  modificata  della
relazione culturale triennale, che tuttavia  non  contenga  modifiche
idonee  a  influire  ex  post  sul  punteggio   numerico   attribuito
all'indicatore dell'allegato A. 
    4. Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 6. 
 
                              Art. 12. 
 
Istruttoria e sistema di valutazione della domanda di  incentivo  per
  la seconda e per la terza annualita' del triennio e criteri per  la
  determinazione del contributo 
    1. La domanda e' valutata dalla commissione di valutazione di cui
all'art. 7, commi 2 e 3. 
    2. Le relazioni annuali di cui all'art. 11, comma 2, lettera  a),
sono  valutate  secondo  gli  indicatori  di  dimensione  qualitativa
annuale e gli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati
dagli allegati B e C. 
    3. Le relazioni riepilogative del progetto  o  del  programma  di
iniziative  e  di  attivita'   svolte   nell'annualita'   precedente,
trasmesse ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera c),  sono  valutate
al fine di verificare la congruenza e  la  coerenza  delle  attivita'
svolte con le  relazioni  culturali  triennali  e  con  le  relazioni
annuali allegate alle domande di incentivo per  tale  annualita'.  La
commissione di valutazione trasmette gli esiti di tale valutazione di
congruita' e di coerenza al Servizio. 
    4. Si applica l'art. 8, commi 3, 4 e 5. 
 
                              Art. 13. 
 
Determinazione e accettazione del contributo per la seconda e per  la
  terza annualita' del triennio, piano finanziario  preventivo  delle
  entrate e delle uscite ed eventuale rimodulazione  della  relazione
  annuale 
    1. Si applica l'art.  9,  salvo  che  il  decreto  del  Direttore
centrale competente in materia  di  cultura,  previsto  dall'art.  9,
comma 1, e' emanato entro novanta giorni dal termine di cui  all'art.
11, comma 1. 
 
                              Art. 14. 
 
Concessione e liquidazione dell'incentivo per la  seconda  e  per  la
  terza annualita' del triennio e termini del procedimento 
    1. Il Servizio concede l'incentivo relativo alla seconda e  terza
annualita' del triennio e, su richiesta del beneficiario, liquida  un
importo corrispondente al 70 per cento dello stesso incentivo,  entro
sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art.  9,  comma
2, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilita'  e  di
crescita. 
    2. Il Servizio liquida la quota  rimanente  dell'incentivo  entro
sessanta  giorni  dall'approvazione   del   rendiconto   dell'impiego
dell'incentivo assegnato  per  le  medesime  finalita'  dal  Servizio
regionale competente in materia di attivita' culturali nell'esercizio
precedente,  compatibilmente  con  i  vincoli  posti  dal  patto   di
stabilita' e di  crescita.  Qualora  nell'esercizio  precedente  tale
incentivo non sia stato assegnato,  la  quota  rimanente  e'  erogata
successivamente    all'approvazione    del    rendiconto     relativo
all'incentivo assegnato nell'esercizio corrente. 
    3. Il pagamento dell'incentivo e' subordinato alla non  pendenza,
nei confronti del soggetto gestore della mediateca, di un  ordine  di
recupero  che  sia  l'effetto  di  una  precedente  decisione   della
Commissione europea che dichiara un aiuto  illegale  e  incompatibile
con il mercato interno. 
 
                              Capo III 
                   Rendicontazione degli incentivi 
 
 
                              Art. 15. 
 
 
Modalita' e termine di presentazione e di approvazione del rendiconto 
 
    1. Entro il 30 giugno dell'anno successivo ad ogni annualita' del
triennio,   il   soggetto   beneficiario   presenta   al    Servizio,
esclusivamente  tramite  posta  elettronica  certificata  (PEC),   il
rendiconto dell'incentivo relativo  a  tale  annualita'.  Il  mancato
rispetto del termine finale del 30  giugno  comporta  la  revoca  del
contributo. 
    2. Si applicano: 
      a) gli articoli 41 e 41-bis  della  legge  regionale  20  marzo
2000, n. 7 (Testo  unico  delle  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di  accesso),  nel  caso  dei  rendiconti
presentati dai soggetti beneficiari  di  cui  all'art.  4,  comma  1,
qualora essi siano impresa; 
      b) l'art.  43  della  legge  regionale  7/2000,  nel  caso  dei
rendiconti presentati dai soggetti beneficiari  di  cui  all'art.  4,
comma 1, qualora essi non siano impresa. 
    3. Ai sensi dell'art. 32 della  legge,  le  spese  relative  agli
incentivi di cui  al  presente  regolamento  sono  rendicontate  fino
all'ammontare dell'incentivo concesso. 
    4. Al rendiconto e' allegato: 
      a) il prospetto riepilogativo  delle  entrate  e  delle  uscite
relative al  progetto  o  al  programma  di  iniziative  e  attivita'
realizzate dal soggetto gestore della  mediateca  nell'annualita'  di
riferimento, su modello conforme a quello approvato con  decreto  del
Direttore del Servizio; 
      b) una relazione riepilogativa del progetto o del programma  di
iniziative e di attivita' svolte nell'annualita' di riferimento,  nel
caso in cui non sia stata presentata la domanda di cui all'art. 11. 
    5. Il Servizio approva  il  rendiconto  entro  centoventi  giorni
dalla data di presentazione. 
 
                              Art. 16. 
 
 
              Rideterminazione e revoca dell'incentivo 
 
    1.  Qualora,  dall'esame  del  prospetto  riepilogativo  di   cui
all'art. 15, comma 4, lettera a), emerga che l'importo dell'incentivo
ha  superato  quanto  necessario  per  coprire   il   fabbisogno   di
finanziamento,   l'incentivo   e'   conseguentemente   rideterminato,
applicando allo stesso una riduzione pari all'importo che eccede tale
fabbisogno. 
    2. Qualora venga rendicontata una spesa  inferiore  all'incentivo
concesso, l'incentivo e' conseguentemente ridotto fino  all'ammontare
della spesa rendicontata. 
    3. Qualora, a seguito dell'esame delle relazioni riepilogative di
cui all'art. 11, comma 2, lettera c), vengano  riscontrate  modifiche
sostanziali ai progetti o programmi finanziati idonee ad influire  ex
post  in  senso  peggiorativo  sulle  fasce  di  punteggio   numerico
attribuite, l'incentivo e' revocato. 
 
                               Capo IV 
                     Ammissibilita' della spesa 
 
 
                              Art. 17. 
 
 
         Principi generali per l'ammissibilita' delle spese 
 
    1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi
generali: 
      a) sono relative  ai  progetti  o  programmi  di  iniziative  e
attivita' finanziati; 
      b) sono generate durante il periodo di svolgimento dei progetti
o programmi di iniziative e attivita'  finanziati,  sono  chiaramente
riferibili a tale periodo, e  sono  sostenuti  entro  il  termine  di
presentazione del rendiconto; 
      c) sono sostenute dal soggetto che riceve il finanziamento. 
 
                              Art. 18. 
 
 
                          Spese ammissibili 
 
    1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese: 
      a) spese direttamente collegabili al progetto o al programma di
iniziative e attivita' della mediateca, quali spese  di  viaggio,  di
vitto e di alloggio sostenute dal beneficiario a favore  di  soggetti
determinati  quali,  a  titolo  esemplificativo,   attori,   registi,
relatori, studiosi  e  artisti  in  genere;  retribuzione  lorda  del
personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative al
progetto o al programma di iniziative e attivita' della mediateca,  e
relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese  per
l'acquisto di beni strumentali, necessari al progetto o al  programma
di iniziative e attivita' della mediateca; spese per  il  noleggio  o
per la  locazione  finanziaria  di  beni  strumentali,  necessari  al
progetto o al programma di iniziative e  attivita'  della  mediateca,
escluse le spese per il riscatto  dei  beni;  spese  per  l'acquisto,
l'abbonamento   e   la   manutenzione   di   materiale   audiovisivo,
cinematografico e librario; spese  per  l'allestimento  di  strutture
architettoniche mobili utilizzate per il progetto o il  programma  di
iniziative e attivita' della mediateca; spese per l'accesso  a  opere
protette dal diritto  d'autore  e  ad  altri  contenuti  protetti  da
diritti di proprieta' intellettuale  (diritti  S.I.A.E.);  canoni  di
locazione e spese di assicurazione per  immobili  utilizzati  per  il
progetto o il programma di iniziative e  attivita'  della  mediateca;
spese per il trasporto o  la  spedizione  di  strumenti  e  di  altre
attrezzature e connesse  spese  assicurative;  spese  promozionali  e
pubblicitarie; spese per affissioni; spese di stampa; spese  relative
al sito internet della mediateca  e  per  assistenza  e  manutenzione
tecnica della rete  e  delle  apparecchiature  informatiche  e  multi
mediali della mediateca; spese per premi per concorsi; 
      b) spese di rappresentanza, costituite esclusivamente da  spese
per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per  un  importo
complessivo non superiore al 5 per cento del contributo concesso; 
      c) spese per compensi, a  titolo  esemplificativo,  ad  attori,
registi, relatori,  studiosi  e  artisti  in  genere,  inclusi  oneri
fiscali, previdenziali, assicurativi qualora  siano  obbligatori  per
legge e nella misura in cui rimangono  effettivamente  a  carico  del
soggetto beneficiario; 
      d) spese per compensi ad altri soggetti che operano  per  conto
del  soggetto  beneficiario,  per  prestazioni  di  consulenza  e  di
sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, che
risultino indispensabili ed imputabili al progetto o al programma  di
iniziative e attivita' della mediateca; 
      e) spese generali di funzionamento del soggetto  gestore  della
mediateca e, in particolare, spese per la fornitura di  elettricita',
gas ed acqua; canoni di locazione,  spese  condominiali  e  spese  di
assicurazione per immobili destinati alla sede  legale  e  alle  sedi
operative; spese per l'acquisto di beni  strumentali;  spese  per  il
noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali; spese di
pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi;  spese  telefoniche;
spese relative al sito  internet  e  per  assistenza  e  manutenzione
tecnica  della  rete   e   delle   apparecchiature   informatiche   e
multimediali; spese postali; spese di  cancelleria;  spese  bancarie;
retribuzione   lorda   del   personale    impiegato    esclusivamente
nell'amministrazione e nella segreteria del  soggetto  gestore  della
mediateca  e  relativi  oneri   sociali   a   carico   del   soggetto
beneficiario;  spese  per  i  servizi  professionali  di   consulenza
all'amministrazione;  spese  relative  agli  automezzi  intestati  al
soggetto beneficiario. 
    2. Ai sensi dell'art.  18,  comma  3,  della  legge  regionale  4
ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio  storico-culturale
della Prima guerra mondiale e  interventi  per  la  promozione  delle
commemorazioni del  centenario  dell'inizio  del  conflitto,  nonche'
norme  urgenti  in  materia  di  cultura),  le  spese   generali   di
funzionamento di cui alla lettera e) del  comma  1  sono  ammissibili
nella misura massima del  5  per  cento  dell'importo  dell'incentivo
anche se non esclusivamente riferibili al  progetto  o  al  programma
oggetto di incentivo. Le medesime spese generali di funzionamento  di
cui alla lettera e) del  comma  1  sono  comunque  ammissibili  nella
misura massima del 50 per cento dell'importo dell'incentivo,  purche'
ne sia dimostrata l'esclusiva riferibilita' al progetto  o  programma
di iniziative e attivita' della mediateca oggetto di incentivo. 
    3. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali  di  cui
alle lettere a) ed e) del  comma  1  sono  ammissibili  nella  misura
massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo. 
 
                              Art. 19. 
 
 
                        Spese non ammissibili 
 
    1. Non sono ammissibili le seguenti spese: 
      a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca  un
costo a carico del soggetto beneficiario; 
      b) contributi in natura; 
      c) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati; 
      d) ammende, sanzioni, penali ed interessi; 
      e) altre spese prive di una specifica destinazione; 
      f) liberalita', necrologi, doni e omaggi; 
      g) spese per oneri finanziari. 
 
                              Art. 20. 
 
 
              Documentazione giustificativa delle spese 
 
    1. La documentazione giustificativa delle spese e'  intestata  al
soggetto beneficiario ed e' annullata in originale dallo stesso,  con
l'indicazione  che  la  spesa  e'   stata   sostenuta,   anche   solo
parzialmente, con contributo regionale e riportando gli  estremi  del
decreto di concessione. 
    2. La documentazione giustificativa  delle  spese  e'  costituita
dalla  fattura  o  documento  equivalente,  corredati  del  documento
attestante l'avvenuto pagamento,  quale  l'estratto  conto.  Ai  fini
della prova dell'avvenuto pagamento, non e' ammessa la  dichiarazione
di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i
casi in cui e' consentito il pagamento in contanti. 
    3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro  il  limite
di legge. In tali casi la fattura e' quietanzata e  sottoscritta  dal
fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il  fornitore  rilascia
dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati. 
    4.  Gli  scontrini   fiscali   sono   ammessi   quale   documento
giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono
riferibili al soggetto beneficiario  e  permettono  di  conoscere  la
natura del bene o servizio acquistato. 
    5. Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese  sostenute
per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio  (titoli
di trasporto pubblico, rimborsi chilometrici, pedaggi  autostradali).
Non sono ammissibili spese  sostenute  dal  soggetto  rimborsato  per
conto di altri soggetti. I rimborsi di spese sono comprovati  da  una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai  sensi  dell'art.
47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i
dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data del viaggio
cui si riferisce  il  rimborso.  Il  soggetto  beneficiario  tiene  a
disposizione  per  eventuali  controlli  fatture  o  altri  documenti
contabili aventi valore  probatorio  equivalente  che  comprovano  la
spesa sostenuta dal soggetto rimborsato. 
    6. Il  pagamento  delle  retribuzioni  di  lavoro  dipendente  e'
comprovato  dalle  busta  paga,  e,  quanto   agli   oneri   fiscali,
previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o  dal  CUD  relativo  al
lavoratore. 
    7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal
soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento. 
    8. Le spese di  ospitalita'  sono  comprovate  da  documentazione
recante le generalita' dei soggetti ospitati, la durata ed  il  luogo
di svolgimento dell'iniziativa per la quale  i  soggetti  sono  stati
ospitati, la natura dei costi sostenuti. 
    9.  Le  spese  telefoniche  sono  documentate   con   abbonamento
intestato  al  soggetto  beneficiario  e,  nel  caso   di   ricariche
telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono  ricaricato,
che deve essere intestato al soggetto beneficiario. 
 
                              Art. 21. 
 
 
     Documentazione comprovante la realizzazione dell'attivita' 
 
    1. Il soggetto beneficiario tiene a  disposizione  del  Servizio,
presso  la   propria   sede,   la   documentazione   comprovante   la
realizzazione dell'attivita' per cui e' stato concesso l'incentivo e,
in  particolare,  rassegne  stampa,  pubblicazioni,  video,   inviti,
newsletter, comunicazioni digitali e via web e social media, e da cui
emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale. 
 
                              Titolo IV 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
 
                              Art. 22. 
 
 
                               Rinvio 
 
    1.  Per  quanto   non   espressamente   previsto   dal   presente
regolamento, si applica la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo
unico delle norme in materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso). 
 
                              Art. 23. 
 
 
                      Disposizione transitoria 
 
    1. Per il triennio 2016-2018, la  domanda  di  incentivo  di  cui
all'art. 6, comma 2, e' presentata entro il termine perentorio del 1°
marzo 2016. 
    2. Prima  della  scadenza  delle  domande  di  incentivo  per  il
triennio 2019-2021, stabilita, ai sensi dell'art. 6, comma 3,  al  30
giugno 2018, il presente regolamento deve acquisire un  nuovo  parere
della Commissione consiliare competente. 
 
                              Art. 24. 
 
 
                             Abrogazioni 
 
    1. Sono abrogate le disposizioni del decreto del Presidente della
Regione  del  25  marzo  2014,  n.  50  (Regolamento  in  materia  di
concessione  e  di  erogazione  di   incentivi   per   manifestazioni
cinematografiche di interesse nazionale ed internazionale  e  per  il
sostegno  agli  enti  di  cultura  cinematografica  e  alla  rete  di
mediateche pubbliche, in attuazione  dall'art.  6,  comma  92,  della
legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)) che
disciplinano gli incentivi a sostegno  della  rete  delle  mediateche
pubbliche. 
 
                              Art. 25. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
    (Omissis)