Allegato 
 
Regolamento  di  attuazione  per  l'accesso  alla  sottomisura   8.1,
  operazione 8.1.1, imboschimento con specie a rapido  accrescimento,
  pioppicoltura, del Programma di  sviluppo  rurale  2014-2020  della
  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  ai  sensi  del  regolamento
  (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  17
  dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
  europeo per lo sviluppo rurale (FEASR). 
 
 
    (Omissis). 
 
                               Capo I 
 
 
                        Disposizioni generali 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di  attuazione
degli interventi previsti dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020,
di seguito denominato PSR, per l'attuazione  della  sottomisura  8.1,
operazione 8.1.1, imboschimento con specie  a  rapido  accrescimento,
pioppicoltura,  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  1305/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte  del  Fondo  europeo  per  lo  sviluppo
rurale (FEASR) e in conformita' all'art. 30 della legge regionale  20
marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso). 
    2. L'aiuto di cui al comma 1  e'  finalizzato  al  consolidamento
della  produzione  di  legno,  anche  di  qualita',   attraverso   la
pioppicoltura a basso impatto ambientale, realizzata  sulla  base  di
protocolli di certificazione  forestale,  riconosciuti  e  vigenti  a
livello nazionale e regionale. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                           Regime di aiuto 
 
    1. Gli aiuti di cui al  presente  regolamento  sono  concessi  ai
sensi del regolamento (UE)  n.  702/2014  della  Commissione  del  25
giugno 2014 che dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale
dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014. 
    2. Ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, del  regolamento  (UE)  n.
702/2014, gli aiuti alla forestazione e all'imboschimento, concessi a
proprietari  fondiari  pubblici  e  privati  e  loro  consorzi,  sono
compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107,  paragrafo
3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di  notifica
di cui all'art. 108, paragrafo 3,  dello  stesso,  se  soddisfano  le
condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 16 dello stesso art.  32  e  al
capo I del medesimo regolamento europeo. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    1.  Il  presente  regolamento  si  applica  agli  interventi   su
superfici agricole e non  agricole  ricadenti  nella  regione  Friuli
Venezia Giulia, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 11. 
    2. Per superficie agricola di cui al comma 1 si intende qualsiasi
superficie  occupata  da  seminativi,  prati  permanenti  e   pascoli
permanenti, o colture permanenti ai sensi dell'art. 4,  paragrafo  1,
lettera e), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento  europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  norme  sui  pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti
dalla politica agricola comune. 
    3. Le superfici non agricole di cui al comma  1,  sono  tutte  le
superfici diverse da quelle di cui al comma 2. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                          Funzioni delegate 
 
    1. Fatta eccezione per il pagamento degli aiuti  ai  beneficiari,
l'esecuzione dei compiti dell'Organismo pagatore viene  delegata,  in
attuazione  dell'art.  7,  paragrafo  6,  del  Regolamento  (UE)   n.
1306/2013, del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  17  dicembre
2013 sul finanziamento,  sulla  gestione  e  sul  monitoraggio  della
politica agricola comune e dell'allegato I, numero 1, lettera  C)  al
regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione  dell'11
marzo  2014,  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1306/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli  organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la  liquidazione
dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro, all'Autorita' di  Gestione,
la quale affida alla Struttura responsabile l'attuazione dei tipi  di
intervento di cui all'art. 10 e all'Ufficio  attuatore  l'istruttoria
delle  domande  di  aiuto  e  di  pagamento,  fino  alla  definizione
dell'importo da liquidare al beneficiario. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                        Strutture competenti 
 
    1. Ai fini del presente regolamento, sono individuate le seguenti
strutture competenti: 
      a) Autorita' di Gestione; 
      b) Struttura responsabile; 
      c) Ufficio attuatore; 
    2. L'Autorita' di Gestione e' individuata nel Servizio competente
in materia di politiche rurali e sistemi informativi  in  agricoltura
della Direzione centrale competente in materia di  risorse  agricole,
forestali e ittiche. 
    3. La struttura responsabile e' il Servizio competente in materia
di foreste della Direzione centrale di cui al comma 2. 
    4. L'ufficio attuatore e' l'Ispettorato forestale competente  per
territorio della Direzione centrale di cui al comma 2. 
 
                               Art. 6. 
 
 
            Tipologie di accesso e intensita' dell'aiuto 
 
    1. La tipologia di accesso all'aiuto e' di tipo individuale. 
    2. L'aiuto viene concesso in misura pari  all'80  per  cento  del
costo ammissibile dell'operazione finanziata. 
    3. In deroga a quanto disposto al comma 2, nel  caso  in  cui  il
beneficiario ricorra a contributi in natura di cui  all'art.  69  del
regolamento (UE) n. 1303/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio
del  17  dicembre  2013,  recante  disposizioni  comuni   dei   fondi
strutturali e di investimento europei, l'aiuto concedibile e'  minore
o uguale alla differenza tra il costo totale  dell'operazione  ed  il
costo dei contributi in natura, nel rispetto  della  formula  di  cui
all'allegato A. 
 
                               Art. 7. 
 
 
               Divieto generale di pluricontribuzione 
 
    1. Ai sensi dell'art. 30 del regolamento  (UE)  n.  1306/2013,  i
costi finanziati con il presente regolamento non possono  beneficiare
di alcun altro finanziamento pubblico. 
    2. Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 7/2000, non  e'
ammissibile la concessione di aiuti a fronte  di  rapporti  giuridici
instaurati, a qualunque titolo,  tra  societa',  persone  giuridiche,
amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e  affini  sino  al
secondo grado, qualora tali rapporti giuridici assumano rilevanza  ai
fini della concessione degli incentivi. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                 Protezione e valutazione ambientale 
 
    1. Ai sensi dell'art.  45  del  regolamento  (UE)  n.  1305/2013,
qualora  un   investimento   rischi   di   avere   effetti   negativi
sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilita' a beneficiare
dell'aiuto e' preceduta da una valutazione  dell'impatto  ambientale.
Tale  valutazione  dell'impatto  e'  effettuata  conformemente   alla
normativa applicabile per il tipo di intervento di cui trattasi. 
    2. Con riferimento al comma 1,  sono  sottoposti  a  verifica  di
assoggettabilita' a  valutazione  di  impatto  ambientale  (VIA)  gli
interventi  di   iniziale   forestazione,   qualora   la   superficie
interessata  sia  superiore  a  20  ettari,  conformemente  a  quanto
stabilito dell'allegato IV alla parte seconda, numero 1, lettera  b),
del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
ambientale). 
    3. Con riferimento al  comma  1  sono  sottoposti  a  valutazione
d'incidenza gli interventi che ricadono in tutto o in parte entro  il
perimetro delle aree Natura 2000. 
 
                               Capo II 
 
 
              Beneficiari e requisiti di ammissibilita' 
 
 
                               Art. 9. 
 
 
                             Beneficiari 
 
    1. I beneficiari dell'aiuto sono i soggetti pubblici  o  privati,
anche in forma associata, proprietari o  titolari  di  altro  diritto
reale o titolari di diritto personale di godimento, che hanno  titolo
ad eseguire miglioramenti, addizioni  e  trasformazioni  sul  terreno
oggetto dell'operazione finanziata. 
    2. Nel  caso  dei  terreni  demaniali,  ai  sensi  dell'art.  22,
paragrafo 1, del regolamento (UE)  n.  1305/2013,  il  sostegno  puo'
essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni e' un
ente privato o un Comune. 
    3. Sono esclusi dall'aiuto: 
      a)  i  soggetti  considerati  grandi  imprese  ai  sensi  della
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione,  del  6  maggio  2003,
relativa  alla  definizione  delle  microimprese,  piccole  e   medie
imprese; 
      b)  le  imprese  in  difficolta'  come  definite  all'art.   2,
paragrafo 1, punto 14 del regolamento (UE) 702/2014,  in  conformita'
all'art. 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo; 
      c) i soggetti che sono destinatari di  un  ordine  di  recupero
pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione, che
dichiara gli  aiuti  illegittimi  ed  incompatibili  con  il  mercato
interno, in conformita' all'art. 1, paragrafo 5 del regolamento  (UE)
n. 702/2014. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                       Operazioni ammissibili 
 
    1. Sono ammissibili ad aiuto le operazioni di  imboschimento  con
specie a rapido accrescimento, pioppicoltura, con  durata  del  ciclo
vegetativo non inferiore a otto anni, con riferimento alle  superfici
di cui all'art. 3. 
    2. Ai fini di cui al comma 1, il termine del ciclo vegetativo  e'
fissato al 10 novembre di ogni anno. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                     Operazioni non ammissibili 
 
    1. Non sono ammissibili all'aiuto: 
      a) le operazioni eseguite nelle superfici ricadenti nell'elenco
delle  zone  svantaggiate  di  cui  alla  direttiva   del   Consiglio
75/273/CEE del 28 aprile 1975 relativa all'elenco  comunitario  delle
zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE; 
      b) le operazioni eseguite nei prati stabili tutelati  ai  sensi
della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme  regionali  per  la
tutela dei prati stabili naturali); 
      c) le operazioni eseguite in habitat sensibili come le torbiere
e le zone  umide  ricadenti  nelle  aree  Natura  2000  e  in  quelle
istituite ai sensi della legge regionale 30  settembre  1996,  n.  42
(Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali); 
      d) gli impianti di bosco ceduo a rotazione rapida; 
      e) gli impianti  di  specie  a  rapido  accrescimento  per  uso
energetico. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                     Requisiti di ammissibilita' 
 
    1. Le operazioni di cui all'art. 10 sono ammissibili ad aiuto nel
rispetto dei seguenti requisiti: 
      a)  la   superficie   minima   imboschita   di   ogni   singolo
appezzamento, inteso come fondo che interessa una o  piu'  particelle
catastali, e' di 0,50 ettari; 
      b)  la  superficie  ammissibile  a  finanziamento   e'   quella
effettivamente interessata dalle lavorazioni agronomiche preparatorie
all'impianto; 
      c) viene presentato un piano di coltura e conservazione,  cosi'
come previsto dall'art. 41 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9
(Norme in materia di risorse forestali); 
      d) la densita'  di  impianto  e'  compresa  tra  un  minimo  di
duecento e un massimo di trecentotrenta piante per ettaro. 
    2. Fatto salvo quanto disposto al  comma  1,  e'  ammissibile  la
piantagione  di  pioppo  (Populus  specie  plurime)  e  sue  varieta'
clonali,  in  mescolanza  tra  loro  o  in  purezza,  alle   seguenti
condizioni: 
      a) i cloni sono quelli di cui all'elenco dei  cloni  di  pioppo
iscritti nel registro nazionale dei materiali di base nella categoria
controllati, ai sensi del decreto legislativo 10  novembre  2003,  n.
386   (Attuazione   della   direttiva   1999/105/CE   relativa   alla
commercializzazione  dei  materiali  forestali  di   moltiplicazione)
approvato con decreto ministeriale o quelli  registrati  negli  altri
paesi dell'Unione europea dalle autorita' competenti; 
      b) i cloni sono quelli consentiti dalle misure di conservazione
o  dai  piani  di  gestione  in  vigore  nelle   Zone   Speciali   di
Conservazione (ZSC) e nelle Zone di Protezione Speciale  (ZPS)  della
rete Natura 2000; 
      c) per superfici  imboschite  superiori  a  200  ettari,  viene
assicurata una mescolanza di cloni di pioppo che include  almeno  tre
varieta' clonali, di cui la meno abbondante costituisce almeno il  10
per cento della superficie oggetto di intervento; 
      d) i cloni a maggiore  sostenibilita'  ambientale  sono  quelli
certificati dal Consiglio per la ricerca in agricoltura  e  l'analisi
dell'economia agraria, o altro  analogo  istituto  internazionale  di
ricerca legalmente riconosciuto. 
 
                              Capo III 
 
 
                      Ammissibilita' dei costi 
 
 
                              Art. 13. 
 
 
                          Costi ammissibili 
 
    1. I costi dell'operazione sono  ammissibili  ad  aiuto  solo  se
sostenuti dal beneficiario dopo la presentazione della domanda, fatte
salve le spese generali di cui al comma 2, lettera d) sostenute  fino
a dieci mesi prima della data di presentazione della domanda. 
    2. Sono considerati ammissibili i costi sostenuti per: 
      a) la fornitura del materiale vegetale, quali pioppelle di  uno
o due anni, corredato  da  certificazione  di  origine  vivaistica  e
fitosanitaria; 
      b) l'impianto e altri costi necessari alla messa a dimora delle
piante, compresa preparazione, squadratura, sistemazione del terreno,
tracciamento dei filari, trasporto; 
      c)  le   altre   operazioni   correlate   all'impianto,   quali
concimazione organica o minerale, entro i limiti stabiliti dalle Zone
Vulnerabili ai Nitrati  (ZVN),  cartello  o  targa  informativa,  nel
rispetto dei parametri di cui all'art. 29, comma 1, lettera d); 
      d) gli  onorari  di  professionisti  e  consulenti,  spese  per
analisi dei terreni, spese tecniche  e  spese  generali  connesse  ai
costi di cui alle lettere a), b) e c) ed entro la percentuale massima
del 10 per cento dei costi medesimi; 
      e) i contributi in natura, alle condizioni di cui  all'art.  69
del regolamento (UE) n. 1303/2013. 
    3. I costi di cui al comma 2: 
      a)   sono   espressamente   indicati   e   quantificati   nella
documentazione allegata alla domanda di aiuto; 
      b) fanno riferimento al prezzario delle forniture e dei  lavori
per la pioppicoltura, di cui all'allegato B. 
    4. Per l'ammissibilita' di eventuali costi sostenuti per  lavori,
forniture e servizi che non trovano  corrispondenza  nelle  voci  del
prezzario  di  cui  all'allegato  B,  e'  redatta  un'analisi  prezzi
corrispondente  ai  costi  sostenuti,  da  allegare  alla  scheda  di
intervento di cui all'allegato C. 
    5. I costi di cui al comma 2, lettera  e)  consistono  in  lavori
riconducibili  al  normale  esercizio   dell'attivita'   agricola   o
forestale, attestati da un tecnico qualificato indipendente o  da  un
organismo debitamente autorizzato e  sono  computati  applicando  una
riduzione  forfettaria  del  15  per  cento;  sono   ammissibili   le
prestazioni d'opera della  famiglia  coltivatrice  o  dei  dipendenti
dell'impresa agricola, purche' risultanti iscritti al relativo regime
previdenziale agricolo. 
    6. Il costo complessivo di cui  al  comma  2  non  puo'  eccedere
l'importo di euro 4.000,00 per ettaro di superficie d'intervento. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                        Costi non ammissibili 
 
    1. Non sono considerati costi ammissibili quelli relativi a: 
      a) operazioni iniziate prima della presentazione della  domanda
di aiuto; 
      b) locazione finanziaria; 
      c) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; 
      d) onorari professionali per i quali non  sia  documentato,  se
dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto; 
      e) interessi passivi; 
      f) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nei casi in cui sia
effettivamente  sostenuta  e  non  sia  recuperabile  in  base   alla
normativa nazionale sull'IVA. 
 
                               Capo IV 
 
 
               Procedimento di concessione dell'aiuto 
 
 
                              Art. 15. 
 
 
                Presentazione della domanda di aiuto 
 
    1. La domanda  di  aiuto,  redatta  in  formato  elettronico  sul
sistema informativo agricolo nazionale, di seguito  denominato  SIAN,
e' compilata e rilasciata perentoriamente dal 1° giugno al 31  luglio
di  ogni  anno,  e  viene  presentata,  entro  lo   stesso   termine,
all'Ufficio attuatore, corredata dalla documentazione di cui al comma
3, secondo una delle seguenti modalita': 
      a) invio, mediante posta elettronica  certificata,  di  seguito
denominata PEC, in conformita' alle norme vigenti in  materia,  della
domanda di aiuto, rilasciata e stampata a portale SIAN, con  allegata
la relativa documentazione, all'indirizzo PEC dell'ufficio attuatore;
la data di ricevimento della domanda  e'  determinata  dalla  data  e
dall'ora di invio della domanda che  comprova  l'avvenuta  spedizione
del messaggio, con in allegato la relativa  domanda  di  aiuto  e  la
documentazione richiesta; 
      b) invio tramite SIAN della domanda di aiuto e  della  relativa
documentazione all'indirizzo PEC selezionato in  modo  automatico  da
SIAN. La data di ricevimento della domanda e' determinata dalla  data
e dall'ora di invio della domanda da SIAN,  che  comprova  l'avvenuta
spedizione del messaggio, con in  allegato  la  relativa  domanda  di
aiuto e la documentazione richiesta. 
    2. La domanda di aiuto contiene la dichiarazione  sostitutiva  di
atto di notorieta', resa  ai  sensi  dell'art.  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa), attestante: 
      a) il possesso dei requisiti per l'accesso all'aiuto; 
      b) il titolo di proprieta' o la  disponibilita'  giuridica  del
terreno sul quale viene eseguito l'intervento; 
      c) per gli interventi ricadenti in aree demaniali, la  presenza
di  concessione  e  attestazione  di  pagamento   del   canone,   con
l'indicazione dei rispettivi estremi; 
      d) la  condizione  di  recuperabilita'  o  non  recuperabilita'
dell'IVA; 
      e) la compatibilita' del progetto d'impianto con gli  strumenti
di pianificazione urbanistica comunali. 
    3. Alla domanda di aiuto sono allegati: 
      a) la scheda dell'intervento, sottoscritta  dal  richiedente  o
dal  legale  rappresentante,  sulla  base  degli  elementi   di   cui
all'allegato C; 
      b) il piano di coltura e conservazione, contenente il programma
dettagliato delle operazioni colturali  da  eseguire  successivamente
all'impianto  e  fino  alla  scadenza   del   ciclo   di   permanenza
dell'impianto stesso, redatto sulla base dell'allegato D; 
      c) l'attestato di  certificazione  per  la  gestione  forestale
sostenibile dei pioppeti o copia della  domanda  di  adesione  ad  un
sistema di certificazione, qualora gia' in possesso del richiedente; 
      d)  nel  caso  di  interventi  di  iniziale  forestazione   con
superficie superiore a 20 ettari,  il  provvedimento  conclusivo  con
esito favorevole della verifica di assoggettabilita' a valutazione di
impatto ambientale (VIA), ovvero della VIA; 
      e) nel caso di interventi che ricadono  in  tutto  o  in  parte
entro il perimetro di aree Natura 2000, il  provvedimento  conclusivo
con esito favorevole della procedura di valutazione d'incidenza; 
      f)  la  copia  di  un  documento  di  identita'  personale  del
richiedente o del legale rappresentante. 
 
                              Art. 16. 
 
 
                 Criteri di selezione e di priorita' 
 
    1.  L'aiuto  e'  concesso  con  il  procedimento   valutativo   a
graduatoria, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale  n.  7/2000,
in applicazione dei criteri di selezione e di  priorita'  individuati
nel presente regolamento. 
    2. Ai fini della selezione delle domande di aiuto  ammissibili  a
finanziamento e per la formazione della graduatoria di  cui  all'art.
18, vengono applicati i seguenti criteri di selezione: 
      a) localizzazione; 
      b) tipo di beneficiario; 
      c) certificazione della gestione sostenibile dei pioppeti; 
      d) tipologia e caratteristiche dell'operazione. 
    3. La declinazione e i punteggi relativi ai criteri di  selezione
sono individuati nell'allegato E. 
    4. Le domande di aiuto che ottengono  un  punteggio  inferiore  a
trenta punti non sono finanziate. 
    5. In caso di parita' di punteggio tra due o piu' domande e' data
priorita' a quella con la maggiore superficie ammessa a finanziamento
e, in caso di ulteriore parita', si applica l'ordine  cronologico  di
presentazione. 
 
                              Art. 17. 
 
 
         Istruttoria della domanda e concessione dell'aiuto 
 
    1. L'ufficio attuatore, entro il termine di novanta giorni  dalla
scadenza  del  termine  di  presentazione  della  domanda  di  aiuto,
verifica l'ammissibilita', la  completezza  e  la  correttezza  delle
domande e della documentazione allegata valutando in particolare: 
      a)  la  sussistenza  dei  requisiti   di   ammissibilita'   del
beneficiario; 
      b) la sussistenza  dei  requisiti  di  ammissibilita'  inerenti
l'operazione; 
      c) la sussistenza dei criteri di selezione  e  degli  eventuali
criteri di priorita', applicando i relativi punteggi; 
      d)   che   l'investimento   non   comporti   effetti   negativi
sull'ambiente di cui all'art. 8; 
      e)  la  funzionalita'  e  coerenza  dell'investimento  proposto
rispetto alle finalita' della domanda e del tipo di intervento; 
      f) che i costi dell'operazione, rispetto alle  finalita'  della
domanda di aiuto e del tipo di intervento, siano: 
        1) coerenti e imputabili agli interventi proposti; 
        2) pertinenti rispetto alle azioni previste; 
        3) congrui e ragionevoli rispetto alle caratteristiche e alla
dimensione dell'operazione; 
      g) che sia  stata  raggiunta  la  soglia  minima  di  punteggio
prevista ai fini dell'ammissibilita' a finanziamento. 
    2. L'ufficio attuatore, in sede di valutazione di cui al comma 1: 
      a) chiede eventuali integrazioni ai sensi della legge regionale
n. 7/2000; 
      b) individua il costo totale ammissibile, con l'evidenza  delle
motivazioni per cui il costo totale  dichiarato  dal  richiedente  e'
stato eventualmente ridotto; 
      c) calcola l'importo dell'aiuto ammissibile; 
      d) predispone un elenco delle domande di aiuto ammissibili, con
i relativi punteggi assegnati in base ai criteri di  selezione  e  di
priorita' di cui all'art. 16 e un elenco di quelle non ammissibili  e
li trasmette alla struttura responsabile; 
      e)  comunica,  ai  richiedenti,  le  cui   domande   non   sono
ammissibili a contributo, le  motivazioni  ostative  all'accoglimento
della domanda, ai sensi dell'art. 16-bis  della  legge  regionale  n.
7/2000. 
    3. La struttura responsabile, entro trenta giorni da  ricevimento
degli elenchi di cui al comma 2, lettera d),  predispone,  approva  e
pubblica nel Bollettino Ufficiale  e  sul  sito  istituzionale  della
Regione  Friuli  Venezia  Giulia,  la   graduatoria   delle   domande
ammissibili, con l'evidenza di quelle finanziate. 
    4.  L'ufficio  attuatore,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
approvazione della graduatoria, con  proprio  provvedimento,  concede
gli aiuti relativi alle domande finanziate. 
    5. L'ufficio attuatore comunica, entro quindici giorni dalla data
della concessione di cui al comma 4, gli aiuti concessi ovvero, entro
quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria,  la  eventuale
mancanza di copertura finanziaria per l'aiuto ritenuto ammissibile. 
 
                              Art. 18. 
 
 
                             Graduatoria 
 
    1. La graduatoria, approvata ai sensi dell'art. 17, comma  3,  ha
validita' di un anno a decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR. 
    2. Se  una  domanda  di  aiuto  e'  parzialmente  finanziata  per
esaurimento di risorse, il beneficiario puo' in alternativa: 
      a)  accettare  espressamente  il  minore  aiuto  assegnato   ed
effettuare una rimodulazione  dell'operazione  prevista,  nei  limiti
previsti dall'art. 12, comma 1, lettera a),  se  viene  mantenuta  la
finalita' dell'operazione stessa; 
      b)  accettare  espressamente  il  minore  aiuto   assegnato   e
impegnarsi a realizzare l'operazione  prevista.  In  questo  caso  le
eventuali sopravvenienze di economie o incrementi  di  disponibilita'
finanziarie della graduatoria sono  utilizzate  prioritariamente  per
finanziare la domanda  parzialmente  finanziata  fino  a  concorrenza
dell'aiuto spettante; 
      c) rinunciare all'aiuto. 
 
                              Art. 19. 
 
 
        Contenuto del provvedimento di concessione dell'aiuto 
 
    1. Il provvedimento di concessione dell'aiuto di cui all'art. 17,
comma 4 indica: 
      a) la tipologia di intervento; 
      b) il beneficiario dell'aiuto; 
      c) l'ammontare del costo totale ammesso ad aiuto; 
      d) l'ammontare dell'importo dell'aiuto spettante; 
      e) i termini, le modalita'  e  le  eventuali  prescrizioni  per
l'esecuzione degli interventi; 
      f) le modalita' di liquidazione dell'aiuto; 
      g) i termini e le modalita' di rendicontazione; 
      h) gli impegni essenziali ed accessori e gli obblighi a  carico
del beneficiario, con l'evidenza del vincolo di destinazione; 
      i) la sanzione in caso di inosservanza degli impegni e obblighi
di cui  alla  lettera  h),  con  l'evidenza  dei  casi  di  revoca  e
decadenza; 
      j)    i    controlli    che    possono    essere     effettuati
dall'Amministrazione regionale o da altri Enti; 
      k)  le  modalita'  della  richiesta  di  eventuali  proroghe  e
varianti,  con  l'evidenza  della  documentazione   obbligatoria   da
allegare. 
 
                               Capo V 
 
 
                     Esecuzione delle operazioni 
 
 
                              Art. 20. 
 
 
                Avvio e conclusione delle operazioni 
 
    1.  L'inizio  dell'operazione  oggetto  di   aiuto   e'   ammessa
unicamente dopo la presentazione di una domanda di aiuto. 
    2. Il termine per la conclusione delle operazioni  avviene  entro
dodici  mesi  dalla  data  di  concessione  dell'aiuto,  fatte  salve
eventuali proroghe di cui all'art. 21. 
    3. L'operazione ammessa ad aiuto si intende completamente attuata
alla data di pagamento del saldo da parte del beneficiario e,  per  i
lavori eseguiti in proprio,  alla  data  di  conclusione  dei  lavori
stessi, da comunicare all'Ufficio attuatore. 
 
                              Art. 21. 
 
 
                              Proroghe 
 
    1. Il termine di conclusione dell'operazione, di cui all'art. 20,
comma 2, indicato  nel  provvedimento  di  concessione,  puo'  essere
prorogato dall'Ufficio attuatore, su richiesta  del  beneficiario  da
presentarsi al medesimo ufficio entro trenta giorni dall'evento, per: 
      a) cause di forza maggiore e  circostanze  eccezionali  di  cui
all'art. 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013; 
      b)  motivi  imprevisti  o  imprevedibili,  non  imputabili   al
beneficiario, purche' adeguatamente documentati. 
    2. La proroga del termine di cui al comma 1 puo' essere  concessa
fino ad un massimo di dodici mesi. 
    3. Il provvedimento di  concessione  della  proroga  e'  adottato
dall'Ufficio attuatore entro trenta giorni dalla richiesta di cui  al
comma  1  e  comunicato  al  beneficiario  entro  i  quindici  giorni
successivi alla data di adozione. 
 
                              Art. 22. 
 
 
                        Varianti sostanziali 
 
    1.  Sono  varianti  sostanziali  dell'operazione   finanziata   i
cambiamenti dei parametri che hanno reso l'operazione finanziabile  o
i cambiamenti migliorativi dell'operazione stessa. 
    2. Sono da considerarsi varianti sostanzial di cui al comma 1: 
      a) la variazione  del  beneficiario,  alle  condizioni  di  cui
all'art. 27; 
      b) il cambio dell'area dell'intervento, ad esclusione del  mero
riposizionamento all'interno della particella  catastale  individuata
dal beneficiario nella domanda di aiuto; 
      c)  le  modifiche  nella  modalita'  di  realizzazione,   nella
tipologia, nelle caratteristiche tecniche e funzionali nonche'  nella
destinazione d'uso; 
      d) le modifiche al quadro economico originario, che  comportano
una riduzione del costo totale in misura compresa tra il 10 per cento
e il 30 per cento, fatto salvo quanto disposto all'art. 23, comma  1,
lettera b), conseguenti alle modifiche  da  apportare  all'operazione
medesima. 
    3. La percentuale di cui al comma 2, lettera d) e'  calcolata  al
netto degli importi riferiti alle spese generali. 
    4. Le economie derivanti dalle varianti di cui ai commi 1 e 2 non
possono essere utilizzate per  la  realizzazione  di  interventi  non
previsti dall'operazione ammessa a finanziamento. 
    5. La richiesta di autorizzazione della variante  sostanziale  di
cui ai commi 1 e 2  viene  presentata  dal  beneficiario  all'Ufficio
attuatore  prima  dell'esecuzione  della  variante  e   prima   della
fatturazione in caso di acquisti. 
    6.  L'ufficio  attuatore  valuta,  ai  fini   dell'autorizzazione
all'esecuzione, anche parziale, della variante: 
      a)   la   pertinenza   della   variante    proposta    rispetto
all'intervento oggetto dell'aiuto; 
      b) la congruita' e ragionevolezza di eventuali ulteriori  costi
proposti per l'esecuzione della variante; 
      c)  il  mantenimento  dei  requisiti  di   ammissibilita'   del
beneficiario, dell'operazione e degli interventi che la compongono; 
      d) il mantenimento dei punteggi assegnati in sede di  selezione
delle operazioni o in caso di riduzione degli stessi, il mantenimento
del punteggio minimo previsto, di cui  all'art.  16,  comma  4  e  il
mantenimento in graduatoria della posizione  utile  al  finanziamento
dell'operazione; 
      e) il rispetto degli obblighi, degli impegni  e  dei  risultati
previsti  e   derivanti   dalla   realizzazione   dell'operazione   e
dell'intervento modificato; 
      f) il rispetto della conformita' ai principi e  alle  finalita'
del PSR, al regolamento e alla tipologia dell'operazione. 
    7. Il  provvedimento  dell'Ufficio  attuatore  di  autorizzazione
della variante sostanziale e' adottato  entro  novanta  giorni  dalla
data della richiesta di cui al comma 5  e  contiene,  a  seconda  dei
casi: 
      a) la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione del costo
totale ammesso e dell'aiuto concesso e  rimanda  alle  disponibilita'
del programma le  eventuali  economie  derivanti  dall'autorizzazione
all'esecuzione delle varianti; 
      b) la modifica eventuale,  solo  in  riduzione,  del  punteggio
attribuito a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione e  di
priorita'; 
      c) la rideterminazione eventuale, delle tempistiche fissate per
la conclusione e rendicontazione dell'operazione; 
      d) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni  tecniche  per
l'attuazione dell'operazione e degli interventi; 
      e) la modifica  o  integrazione  degli  impegni  a  carico  del
beneficiario. 
    8. Non sono autorizzate le varianti che comportano: 
      a) il venire meno di uno dei requisiti  di  ammissibilita'  del
beneficiario, dell'operazione e dell'intervento; 
      b) la riduzione dei punteggi assegnati al di sotto della soglia
minima prevista per l'ammissibilita' a finanziamento; 
      c) una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il
finanziamento; 
      d) la riduzione del costo  totale,  a  seguito  della  variante
proposta, in misura superiore alle percentuali indicate al  comma  2,
lettera d). 
    9. Le varianti  autorizzate  non  comportano  aumento  del  costo
complessivo ammissibile e dell'aiuto concesso. 
    10.  Il  provvedimento  di  cui  al  comma  7  viene   comunicato
dall'Ufficio  attuatore   alla   struttura   responsabile   ai   fini
dell'eventuale  modifica   della   posizione   in   graduatoria   del
beneficiario o per  l'utilizzo  delle  eventuali  economie  derivanti
dall'autorizzazione stessa. 
    11. La struttura responsabile provvede, se necessario: 
      a) alla modifica della graduatoria; 
      b) all'utilizzo delle eventuali  economie  per  lo  scorrimento
delle domande ammesse ma non finanziate; 
      c) alla pubblicazione della graduatoria. 
    12. L'esecuzione di varianti  non  autorizzate  comporta  la  non
ammissibilita' a finanziamento dei relativi costi e, nei casi di  cui
al comma 8, anche la decadenza dall'aiuto. 
 
                              Art. 23. 
 
 
                      Varianti non sostanziali 
 
    1. Fatto  salvo  quanto  disposto  all'art.  22,  si  considerano
varianti non sostanziali: 
      a) la riduzione del costo dell'operazione ritenuto  ammissibile
a  finanziamento  inferiore  al   10   per   cento,   per   modifiche
all'operazione  relative  ad  aspetti  di  dettaglio  o  a  soluzioni
tecniche migliorative; 
      b) le modifiche al quadro economico originario  dell'operazione
ammessa a finanziamento, quale conseguenza della riduzione del prezzo
degli interventi realizzati in conformita' a quanto programmato. 
    2. Le economie derivanti dalle varianti di cui  al  comma  1  non
possono essere utilizzate per  la  realizzazione  di  interventi  non
previsti dall'operazione ammessa a finanziamento. 
    3. La percentuale di cui al comma 1, lettera a) e'  calcolata  al
netto degli importi riferiti alle spese generali. 
    4. La variante di cui al comma 1 viene comunicata  da  parte  del
beneficiario    all'Ufficio    attuatore,    contestualmente     alla
presentazione della domanda di pagamento a saldo dell'operazione, nel
rispetto  di  quanto  previsto  nel  provvedimento   di   concessione
dell'aiuto. 
    5. L'Ufficio attuatore approva, anche parzialmente,  la  variante
contestualmente alla  liquidazione  del  saldo  dell'aiuto  ai  sensi
dell'art. 26. 
    6. Le varianti approvate non  comportano  un  aumento  del  costo
complessivo ammissibile e dell'aiuto concesso. 
 
                               Capo VI 
 
 
              Rendicontazione e liquidazione dell'aiuto 
 
 
                              Art. 24. 
 
 
               Modalita' di rendicontazione dei costi 
 
    1. I costi sostenuti dal beneficiario sono ammissibili  ad  aiuto
se comprovati da fatture o altra equipollente documentazione fiscale,
di data successiva alla domanda di presentazione di  aiuto.  Ai  fini
della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, e' ritenuta  ammissibile
la seguente documentazione: 
      a) copia del bonifico bancario; in  caso  di  ricorso  all'home
banking, il bonifico e' corredato di copia  dell'estratto  conto  che
comprovi il relativo addebito sul conto corrente; 
      b) copia della ricevuta bancaria; 
      c) copia del bollettino di conto corrente postale; 
      d) copia del vaglia postale; 
      e) copia dell'assegno circolare  o  bancario  non  trasferibile
corredato da copia  dell'estratto  conto  che  comprovi  il  relativo
addebito sul conto corrente; 
      f) copia dell'estratto conto della carta di credito e del conto
corrente bancario, che  comprovi  l'addebito  in  caso  di  pagamento
mediante carta di credito o bancomat. 
    2.  Le  fatture  o  altra  equipollente  documentazione  fiscale,
presentate ai fini della rendicontazione, indicano: 
      a) l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti, distinti per le
singole voci di costo riportate nel prezzario di cui all'allegato B; 
      b)  che  la  fattura  e'  stata  utilizzata   ai   fini   della
rendicontazione dell'aiuto richiesto a valere sul PSR 2014-2020 della
Regione  autonoma  Friuli  Venezia  Giulia,  indicando  la  specifica
tipologia di intervento effettuato. 
    3.  Non  sono  ammessi  pagamenti  in  contanti,  tramite   carte
prepagate. Sono riconosciuti esclusivamente  i  costi  sostenuti  dal
beneficiario tramite conto corrente a lui intestato. 
 
                              Art. 25. 
 
 
                     Liquidazione dell'anticipo 
 
    1. Il beneficiario puo' chiedere la liquidazione di un  anticipo,
il quale viene concesso, in attuazione dell'art. 45, paragrafo 4, del
regolamento (UE) n. 1305/2013, nella misura massima del 50 per  cento
dell'aiuto per singolo investimento,  per  operazioni  che  prevedono
costi di impianto ammissibili non inferiori a euro 20.000. 
    2.  La  domanda  di  liquidazione  dell'anticipo  e'   presentata
all'Ufficio  attuatore  in  formato  elettronico  sul  SIAN,  con  le
modalita' di cui all'art. 15, comma 1,  previa  costituzione  di  una
garanzia bancaria o equivalente  a  favore  dell'organismo  pagatore,
corrispondente al 100 per cento dell'importo richiesto. 
    3. L'ufficio attuatore verifica: 
      a) la correttezza della compilazione della domanda; 
      b) la correttezza  e  completezza  della  garanzia  bancaria  o
equivalente di cui al comma 2. 
    4. Sulla base dell'istruttoria e dei controlli  svolti  ai  sensi
del  comma  3,  l'ufficio  attuatore,  entro  sessanta  giorni  dalla
presentazione della domanda di pagamento: 
      a) predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso
l'Autorita' di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione,  per
le  domande  di   pagamento   ritenute   ammissibili,   dell'anticipo
indicando, per ciascuna di esse: 
        1) l'importo dell'anticipo; 
        2) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale  riduzione
dell'anticipo; 
      b)  adotta  il  provvedimento  di  rigetto  delle  domande   di
pagamento   dell'anticipo   ritenute    non    ammissibili,    previa
comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'art.
16-bis della legge regionale 7/2000. 
    5. Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento  di  cui
al  comma  4,  lettera  a),   l'Autorita'   di   gestione   trasmette
all'Organismo pagatore le proposte di liquidazione di cui al comma 4. 
    6. La garanzia e' svincolata una volta che  l'organismo  pagatore
competente abbia accertato che l'importo delle  spese  effettivamente
sostenute corrispondenti all'aiuto supera l'importo dell'anticipo. 
 
                              Art. 26. 
 
 
                  Liquidazione del saldo dell'aiuto 
 
    1. La liquidazione del saldo dell'aiuto concesso al  beneficiario
avviene a conclusione dell'operazione finanziata. 
    2. Il beneficiario presenta la domanda di  pagamento  all'Ufficio
attuatore in formato elettronico sul SIAN, con le  modalita'  di  cui
all'art. 15, comma 1, allegando i documenti di seguito indicati: 
      a) la dichiarazione, redatta dal beneficiario o da  un  tecnico
abilitato, riportante la descrizione dei lavori  svolti,  comprensivi
delle eventuali  varianti  sostanziali  o  non  sostanziali,  con  le
relative motivazioni; 
      b) la dimostrazione dei costi sostenuti, con  le  modalita'  di
cui all'art. 24; 
      c)  elenco  delle  fatture  quietanziate  o   altri   documenti
contabili aventi forza probatoria equivalente. 
    3. L'ufficio attuatore verifica: 
      a)  la  completezza  e  correttezza  della  domanda   e   della
documentazione allegata, ivi compresa copia della domanda di adesione
ad un sistema di certificazione per la gestione forestale sostenibile
dei pioppeti, ai fini di cui all'art. 29, comma 1, lettera i); 
      b) l'avvenuta realizzazione dell'operazione rendicontata; 
      c) i pagamenti effettuati; 
      d) la conformita' dell'operazione con quella per  la  quale  e'
concesso l'aiuto; 
      e)  il  rispetto  degli  impegni   e   obblighi   assunti   dal
beneficiario; 
      f) il rispetto delle norme in materia di contratti pubblici  di
opere e forniture di beni e servizi, ove previsto; 
      g)  il  rispetto  del  divieto  di  pluricontribuzione  di  cui
all'art. 7; 
      h) approva eventuali varianti non sostanziali. 
    4. Ai fini dell'istruttoria e dei controlli di cui al comma 3, in
attuazione dell'art. 48, paragrafo 5 del  regolamento  di  esecuzione
(UE) n. 809/2014, della  Commissione  del  17  luglio  2014,  recante
modalita'  di  applicazione  del  regolamento  (UE)   n.   1306/2013,
l'Ufficio  attuatore   effettua   almeno   una   visita   sul   luogo
dell'operazione  finanziata,  fatta  salva  la   decisione   di   non
effettuare  tale  visita  per  le  seguenti  ragioni  riportate   nel
provvedimento di liquidazione dell'aiuto: 
      a) l'operazione e' compresa nel  campione  selezionato  per  il
controllo in loco di cui al comma 6; 
      b) l'operazione consiste in un investimento di piccola  entita'
e comunque inferiore a 4.000 euro; 
      c) l'Ufficio attuatore ritiene,  motivandolo,  che  vi  sia  un
rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di  ammissibilita'
o di mancata realizzazione dell'investimento. 
    5. Ai fini dell'istruttoria e dei controlli di cui  al  comma  3,
l'ufficio attuatore verifica che i costi siano: 
      a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque,
entro i termini fissati dal provvedimento di concessione; 
      b) preventivati nella domanda di aiuto e ritenuti ammissibili; 
      c)  imputabili  all'operazione  finanziata,  con  una   diretta
imputazione dei costi  sostenuti  all'operazione  realizzata  e  agli
obiettivi individuati; 
      d) pertinenti all'operazione ammessa; 
      e) congrui e commisurati all'entita' dell'operazione. 
    6. A seguito dell'istruttoria e dei controlli di cui ai commi  3,
4 e 5, l'organismo pagatore o l'eventuale soggetto delegato svolge  a
campione i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53  del
regolamento (UE) n. 809/2014. 
    7. Ai sensi dell'art.  63  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)
809/2014, qualora l'importo liquidabile al  beneficiario  sulla  base
della domanda di pagamento e del provvedimento di concessione  superi
di piu' del 10 per  cento  l'importo  liquidabile,  dopo  l'esame  di
ammissibilita'  dei  costi  riportati  nella  domanda  di  pagamento,
l'Ufficio attuatore applica  una  riduzione  dell'importo  dell'aiuto
liquidabile pari alla differenza  tra  i  due  importi,  fino  ad  un
massimo pari all'importo totale dell'aiuto e non va oltre  la  revoca
totale dell'aiuto. La riduzione non si  applica  se  il  beneficiario
dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di
pagamento di costi non ammissibili o se l'Ufficio  attuatore  accerta
che il beneficiario non e' responsabile. 
    8. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti  ai  sensi
dei commi 4, 5 e 6, l'ufficio attuatore, entro novanta  giorni  dalla
presentazione della domanda di pagamento: 
      a) predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso
l'Autorita' di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione degli
aiuti, per le domande di pagamento ritenute  ammissibili,  indicando,
per ciascuna di esse: 
        1) l'importo dei costi sostenuti e ammessi a finanziamento  e
l'aiuto liquidabile; 
        2) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale  riduzione
del costo ammesso e dell'aiuto liquidabile; 
        3) lo storno delle eventuali  economie  e  il  rimando  delle
stesse alle disponibilita' del PSR; 
      b)  adotta  il  provvedimento  di  rigetto  delle  domande   di
pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione  dei  motivi
ostativi all'accoglimento  ai  sensi  dell'art.  16-bis  della  legge
regionale n. 7/2000; 
    9. Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento  di  cui
al  comma  8,  lettera  a),   l'Autorita'   di   gestione   trasmette
all'Organismo pagatore le proposte di liquidazione. 
    10. Non e' consentita la liquidazione di  acconti  per  stati  di
avanzamento. 
 
                              Capo VII 
 
 
                          Vincoli e impegni 
 
 
                              Art. 27. 
 
 
                      Subentro del beneficiario 
 
    1. Il cambio del beneficiario puo' avvenire in qualsiasi momento,
per cessione totale dei terreni interessati, ai  sensi  dell'art.  8,
del regolamento (UE) n. 809/2014, a condizione che: 
      a) il subentrante sia in possesso dei requisiti,  soggettivi  e
oggettivi, necessari per l'accesso al contributo; 
      b) il subentrante si impegni formalmente a mantenere tutti  gli
impegni assunti dal cedente e le condizioni di ammissibilita'; 
      c) il subentro non provochi  la  perdita  delle  condizioni  di
ammissibilita' e una diminuzione del punteggio  attribuito,  tale  da
causare l'esclusione della domanda dalla  graduatoria  delle  domande
finanziate. 
    2. Il subentrante comunica all'ufficio attuatore,  entro  novanta
giorni dal subentro, la dichiarazione  di  assunzione  degli  impegni
dell'operazione, corredata dalla documentazione comprovante: 
      a) il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi; 
      b) il titolo comprovante la cessione. 
    3. L'Ufficio attuatore adotta gli atti necessari al subentro  del
beneficiario. 
 
                              Art. 28. 
 
 
                         Impegni essenziali 
 
    1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono: 
      a) non  creare  artificialmente  le  condizioni  richieste  per
l'ottenimento di benefici  previsti,  nonche'  non  presentare  prove
false per ricevere l'aiuto oppure omettere per negligenza di  fornire
le necessarie informazioni; 
      b)  mantenere  i  requisiti  di   ammissibilita',   fino   alla
liquidazione a saldo dell'aiuto; 
      c) realizzare gli investimenti conformemente a quanto  previsto
nella  domanda  di  aiuto,  fatte  salve  le   varianti   sostanziali
autorizzate e le varianti non sostanziali approvate; 
      d) rispettare la normativa in materia di aiuti di stato; 
      e) permettere  lo  svolgimento  dei  controlli  previsti  dalla
normativa comunitaria, nazionale e regionale; 
      f) aggiornare il fascicolo aziendale prima della  presentazione
della domanda di aiuto; 
      g)  restituire  all'organismo  pagatore  gli  eventuali   fondi
indebitamente ricevuti; 
      h) mantenere l'impianto relativo all'operazione per un  periodo
non inferiore a otto cicli vegetativi e rispettare, per il periodo di
cinque anni a decorrere dal  termine  dell'ultimo  pagamento,  quanto
disposto dall'art. 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013; 
      i) rispettare il divieto di pluricontribuzione di cui  all'art.
7. 
    2. Con regolamento sono individuate le modalita' di controllo del
rispetto degli impegni  essenziali,  in  attuazione  della  normativa
comunitaria e nazionale in materia di riduzioni ed  esclusioni  degli
aiuti per inadempienze dei  beneficiari  dei  programmi  di  sviluppo
rurale. 
 
                              Art. 29. 
 
 
                          Impegni accessori 
 
    1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono: 
      a)  chiedere  preventivamente  l'autorizzazione  all'esecuzione
delle varianti sostanziali di cui all'art. 22; 
      b)  chiedere   l'approvazione   di   eventuali   varianti   non
sostanziali, di cui all'art. 23; 
      c) trasmettere la  documentazione  richiesta  entro  i  termini
fissati dall'Ufficio attuatore o dal provvedimento di concessione  di
cui all'art. 17, comma 4, fatta salva  la  concessione  di  eventuali
proroghe di cui all'art. 21; 
      d) garantire lo svolgimento delle azioni di informazione  e  di
comunicazione, in conformita' a quanto  stabilito  dall'allegato  III
del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione  del
17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE)
n. 1305/2013, ed in particolare durante l'attuazione dell'operazione: 
        1)  riportare  per  ogni  operazione  finanziata,   l'emblema
dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul  sito
ufficiale dell'Unione, unitamente alla seguente indicazione del ruolo
dell'Unione: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:  l'Europa
investe nelle zone rurali; 
        2)  fornire  sul  sito  web   per   uso   professionale   del
beneficiario, ove presente, una breve descrizione dell'operazione che
consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito  web  e  il
sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del
sostegno, compresi finalita' e risultati, con l'evidenza del sostegno
finanziario ricevuto dall'Unione; 
        3) collocare, per le operazioni il cui  aiuto  supera  10.000
euro, almeno un poster con informazione sull'operazione che  evidenzi
il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione  europea,  in  un  luogo
facilmente visibile al pubblico; esporre, per le  operazioni  il  cui
aiuto supera  50.000  euro,  una  targa  contenente  indicazioni  sul
progetto, che evidenzi il sostegno finanziario  ricevuto  dall'Unione
europea; 
        4) esporre, per le operazioni di finanziamento, il cui  aiuto
supera 500.000 euro, in un luogo facilmente visibile al pubblico,  un
cartellone  temporaneo  di  dimensioni  rilevanti,  che  evidenzi  il
sostegno finanziario  dell'Unione  europea  e,  entro  tre  mesi  dal
completamento, una targa permanente o un cartellone pubblicitario  di
notevoli dimensioni, in un luogo facilmente visibile al pubblico, che
indichi il nome e il principale obiettivo dell'operazione e metta  in
evidenza il sostegno finanziario dell'Unione europea; 
      e)  mantenere  aggiornato  il  fascicolo  aziendale  fino  alla
liquidazione del saldo dell'aiuto concesso; 
      f) iscrivere la documentazione attestante i costi sostenuti nei
registri contabili secondo i principi contabili vigenti; 
      g) rendere disponibili e trasmettere entro le scadenze  fissate
dall'Autorita' di gestione, anche mediante  l'utilizzo  di  strumenti
informatici, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio  e
valutazione sull'avanzamento del programma; 
      h) comunicare all'ufficio attuatore le cause di forza  maggiore
e le circostanze eccezionali entro il termine indicato  all'art.  33,
comma 2; 
      i) ottenere la certificazione per la gestione  sostenibile  dei
pioppeti entro un anno dalla conclusione dell'operazione; 
      j) rispettare le condizioni di subentro di cui all'art. 27. 
    2. Con regolamento sono individuate le modalita' di controllo del
rispetto degli impegni accessori, nonche' le percentuali di riduzione
degli aiuti concessi, in attuazione  della  normativa  comunitaria  e
nazionale in materia di  riduzioni  ed  esclusioni  degli  aiuti  per
inadempienze dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale. 
 
                              Art. 30. 
 
 
        Ritiro domande di aiuto, di pagamento e dichiarazioni 
 
    1.  Ai  sensi  dell'art.  3,  paragrafo  1,  del  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 809/2014, una domanda di aiuto o  di  pagamento  o
una dichiarazione puo' essere ritirata,  in  tutto  o  in  parte,  in
qualsiasi momento. 
    2. Il beneficiario presenta la  domanda  di  ritiro,  in  formato
elettronico sul SIAN. 
    3. L'Ufficio attuatore prende atto,  con  proprio  provvedimento,
del ritiro della domanda. 
    4.  Ai  sensi  dell'art.  3,  paragrafo  2,  del  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 809/2014, non e' ammesso il ritiro  della  domanda
di aiuto, di pagamento o di una dichiarazione se il  beneficiario  e'
gia' stato informato: 
      a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui
al comma 1; 
      b) che e' soggetto a controllo in loco; 
      c) che dal controllo  in  loco  effettuato  sono  emerse  delle
inadempienze imputabili al beneficiario. 
    5.  Ai  sensi  dell'art.  3,  paragrafo  3,  del  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 809/2014, il ritiro della domanda di cui al  comma
1 riporta il beneficiario nella situazione in cui  si  trovava  prima
della presentazione della domanda ritirata. 
 
                              Art. 31. 
 
 
                            Errori palesi 
 
    1. Ai sensi  dell'art.  4  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)
809/2014 le domande e gli eventuali documenti giustificativi  forniti
dal beneficiario possono essere  corretti  e  adeguati  in  qualsiasi
momento dopo  essere  stati  presentati  in  casi  di  errori  palesi
riconosciuti dall'autorita' competente sulla base di una  valutazione
complessiva del caso particolare  e  purche'  il  beneficiario  abbia
agito in buona fede. 
    2. Sono riconosciuti errori palesi quelli: 
      a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle
domande o dei suoi allegati, la cui  evidenza  scaturisce  dall'esame
della documentazione presentata; 
      b)  che  possono  essere  individuati  agevolmente  durante  un
controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di
cui alla lettera a)  anche  sulla  base  di  atti,  elenchi  o  altra
documentazione in possesso dell'Ufficio  attuatore  o  dell'Organismo
pagatore. 
    3.  Sono  da  ritenersi  errori  palesi  quelli   derivanti,   in
particolare da: 
      a) errori di compilazione della domanda conseguenti a  campi  o
caselle non riempiti o informazioni mancanti; 
      b)   verifiche   di   coerenza   che   rilevino    informazioni
contraddittorie. 
    4. Non sono considerati errori palesi, in particolare: 
      a) l'errata o mancata indicazione del CUAA o della partita IVA,
ove prevista; 
      b) il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale; 
      c) l'errata o la mancata indicazione degli elementi e dei  dati
necessari ai fini  della  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di
ammissibilita' del beneficiario o dell'operazione; 
      d) l'errata o la mancata indicazione degli elementi e dei  dati
necessari ai fini della valutazione dei criteri  di  selezione  e  di
priorita' e per l'attribuzione dei relativi punteggi; 
      e) la mancanza della firma del beneficiario sulla domanda; 
      f) il mancato inserimento del  possesso  di  superfici  il  cui
titolo, all'atto della presentazione della domanda, risulta scaduto; 
      g) la richiesta di  aiuto  su  beni  risultanti  dal  fascicolo
aziendale  non  aggiornato   erroneamente   ancora   in   carico   al
beneficiario; 
      h) gli errori reiterati dal beneficiario  per  colpa,  commessi
anche in annate diverse. 
 
                              Art. 32. 
 
 
                          Revoca dell'aiuto 
 
    1. L'ufficio attuatore revoca, entro il termine di trenta  giorni
dall'accertamento  dell'evento,  il  provvedimento   di   concessione
dell'aiuto  nel  caso  di  mancato  rispetto  di  uno  degli  impegni
essenziali di cui all'art. 28. 
    2. L'ufficio attuatore revoca parzialmente, entro  trenta  giorni
dall'accertamento  dell'evento,  il  provvedimento   di   concessione
dell'aiuto  nel  caso  di  mancato  rispetto  di  uno  degli  impegni
accessori di cui all'art. 29. 
    3.  L'ufficio  attuatore  comunica,  entro  quindici  giorni  dal
provvedimento di cui ai commi 1 e 2 al beneficiario e alla  struttura
responsabile,  la  revoca  del   provvedimento   di   concessione   e
l'eventuale rideterminazione dell'aiuto nei casi di al comma  2.  Gli
importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell'art.  7
del regolamento di  esecuzione  (UE)  809/2014,  nel  rispetto  delle
indicazioni  fornite  dall'Organismo  pagatore  e,  per  quanto   non
previsto, ai sensi degli articoli 49 e 50 della  legge  regionale  n.
7/2000. 
    4.  La  struttura  responsabile,  provvede,   se   sussistono   i
presupposti: 
      a) alla modifica della graduatoria; 
      b) all'utilizzo,  previo  parere  dell'Autorita'  di  Gestione,
delle eventuali economie per lo scorrimento delle domande ammesse  ma
non finanziate; 
      c) alla pubblicazione della graduatoria  secondo  le  procedure
indicate all'art. 17, comma 3. 
 
                              Art. 33. 
 
 
              Forza maggiore e circostanze eccezionali 
 
    1. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2,  del  regolamento  (UE)  n.
1306/2013 si  considerano  cause  di  forza  maggiore  e  circostanze
eccezionali i seguenti casi: 
      a) il decesso del beneficiario; 
      b)   l'incapacita'   professionale   di   lunga   durata    del
beneficiario; 
      c)  una  calamita'  naturale  grave  che  colpisce   seriamente
l'azienda; 
      d) una fitopatia che colpisce la totalita' o  una  parte  delle
colture del beneficiario; 
      e) l'esproprio della  totalita'  o  di  una  parte  consistente
dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto  alla  data
di presentazione della domanda; 
      f) circostanze eccezionali,  impreviste  o  imprevedibili,  non
imputabili al beneficiario, purche' adeguatamente documentate. 
    2. Il beneficiario o il suo rappresentante  comunica  all'ufficio
attuatore i casi di forza  maggiore  e  le  circostanze  eccezionali,
allegando  la  relativa   documentazione,   entro   quindici   giorni
lavorativi dalla data in cui e' in condizione di farlo. 
    3. Con riferimento  alle  fattispecie  di  cui  al  comma  1,  il
rimborso  dell'aiuto  concesso  e   l'applicazione   delle   sanzioni
amministrative sono disciplinati dall'art. 4 del regolamento (UE)  n.
640/2014. 
 
                              Art. 34. 
 
 
                          Controlli ex post 
 
    1. Ai sensi dell'art. 52 del regolamento di  esecuzione  (UE)  n.
809/2014, l'organismo pagatore o l'eventuale  soggetto  dallo  stesso
delegato effettua i controlli ex  post  per  verificare  il  rispetto
degli impegni, previsti  dagli  articoli  28  e  29,  anche  dopo  la
liquidazione dell'aiuto. 
 
                              Capo VIII 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
 
                              Art. 35. 
 
 
                       Disposizione di rinvio 
 
    1. Per  quanto  non  previsto  dalle  disposizioni  del  presente
regolamento si applica la normativa europea in  materia  di  sostegno
allo sviluppo rurale, in particolare, i regolamenti (UE) 1303/2013  e
1305/2013,  i  regolamenti  comunitari  delegati  attuativi,  il  PSR
2014-2020, la legge regionale n. 7/2000 e il decreto  legislativo  n.
163/2006. 
 
                              Art. 36. 
 
 
                          Norma transitoria 
 
    1. Il regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio del  20  settembre
2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte  del  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), continua ad applicarsi  agli
interventi  realizzati  nell'ambito  del  PSR  2007-2013   ai   sensi
dell'art. 88 regolamento (UE) n. 1305/2013. 
    2. Per l'anno 2016,  nelle  more  di  attivazione  del  SIAN,  il
beneficiario, a pena  di  inammissibilita',  compila,  sottoscrive  e
trasmette la domanda  di  aiuto  entro  il  giorno  31  luglio  2016,
prorogabile con decreto dell'Autorita' di gestione, da pubblicare nel
Bollettino ufficiale della Regione Friuli  Venezia  Giulia,  mediante
posta         elettronica         certificata,          all'indirizzo
agricoltura@certregione.fvg.it,  utilizzando  il   modello   di   cui
all'allegato F. 
    3. Entro la data di scadenza del termine di  presentazione  della
domanda di cui al comma 2, il beneficiario riproduce  la  domanda  di
aiuto in formato elettronico sul SIAN e la presenta, corredata  della
documentazione di cui all'art.  15  e  secondo  una  delle  modalita'
indicate allo stesso art. 15, comma 1, a pena di inammissibilita'. 
    4. La domanda di aiuto contiene la dichiarazione  sostitutiva  di
atto di notorieta', resa  ai  sensi  dell'art.  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il  possesso  dei
requisiti per l'accesso all'aiuto. 
    5. Alla domanda di aiuto e' allegata  la  documentazione  di  cui
all'art. 15, comma 3. 
 
                              Art. 37. 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Il trattamento dei dati  personali  avviene  nel  rispetto  di
quanto previsto all'art. 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013. 
 
                              Art. 38. 
 
 
                           Rinvio dinamico 
 
    1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi  e  ai  regolamenti
contenuto nel presente regolamento si  intende  effettuato  al  testo
vigente dei medesimi,  comprensivo  delle  modifiche  e  integrazioni
intervenute successivamente alla loro emanazione. 
 
                              Art. 39. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
    (Omissis).