Allegato Regolamento di attuazione per l'accesso alla sottomisura 8.1, operazione 8.1.1, imboschimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR). (Omissis). Capo I Disposizioni generali Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di attuazione degli interventi previsti dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020, di seguito denominato PSR, per l'attuazione della sottomisura 8.1, operazione 8.1.1, imboschimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in conformita' all'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 2. L'aiuto di cui al comma 1 e' finalizzato al consolidamento della produzione di legno, anche di qualita', attraverso la pioppicoltura a basso impatto ambientale, realizzata sulla base di protocolli di certificazione forestale, riconosciuti e vigenti a livello nazionale e regionale. Art. 2. Regime di aiuto 1. Gli aiuti di cui al presente regolamento sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014. 2. Ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 702/2014, gli aiuti alla forestazione e all'imboschimento, concessi a proprietari fondiari pubblici e privati e loro consorzi, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, dello stesso, se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 16 dello stesso art. 32 e al capo I del medesimo regolamento europeo. Art. 3. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica agli interventi su superfici agricole e non agricole ricadenti nella regione Friuli Venezia Giulia, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 11. 2. Per superficie agricola di cui al comma 1 si intende qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune. 3. Le superfici non agricole di cui al comma 1, sono tutte le superfici diverse da quelle di cui al comma 2. Art. 4. Funzioni delegate 1. Fatta eccezione per il pagamento degli aiuti ai beneficiari, l'esecuzione dei compiti dell'Organismo pagatore viene delegata, in attuazione dell'art. 7, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e dell'allegato I, numero 1, lettera C) al regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro, all'Autorita' di Gestione, la quale affida alla Struttura responsabile l'attuazione dei tipi di intervento di cui all'art. 10 e all'Ufficio attuatore l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento, fino alla definizione dell'importo da liquidare al beneficiario. Art. 5. Strutture competenti 1. Ai fini del presente regolamento, sono individuate le seguenti strutture competenti: a) Autorita' di Gestione; b) Struttura responsabile; c) Ufficio attuatore; 2. L'Autorita' di Gestione e' individuata nel Servizio competente in materia di politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, forestali e ittiche. 3. La struttura responsabile e' il Servizio competente in materia di foreste della Direzione centrale di cui al comma 2. 4. L'ufficio attuatore e' l'Ispettorato forestale competente per territorio della Direzione centrale di cui al comma 2. Art. 6. Tipologie di accesso e intensita' dell'aiuto 1. La tipologia di accesso all'aiuto e' di tipo individuale. 2. L'aiuto viene concesso in misura pari all'80 per cento del costo ammissibile dell'operazione finanziata. 3. In deroga a quanto disposto al comma 2, nel caso in cui il beneficiario ricorra a contributi in natura di cui all'art. 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni dei fondi strutturali e di investimento europei, l'aiuto concedibile e' minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell'operazione ed il costo dei contributi in natura, nel rispetto della formula di cui all'allegato A. Art. 7. Divieto generale di pluricontribuzione 1. Ai sensi dell'art. 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013, i costi finanziati con il presente regolamento non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico. 2. Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 7/2000, non e' ammissibile la concessione di aiuti a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra societa', persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, qualora tali rapporti giuridici assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi. Art. 8. Protezione e valutazione ambientale 1. Ai sensi dell'art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilita' a beneficiare dell'aiuto e' preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione dell'impatto e' effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di intervento di cui trattasi. 2. Con riferimento al comma 1, sono sottoposti a verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale (VIA) gli interventi di iniziale forestazione, qualora la superficie interessata sia superiore a 20 ettari, conformemente a quanto stabilito dell'allegato IV alla parte seconda, numero 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). 3. Con riferimento al comma 1 sono sottoposti a valutazione d'incidenza gli interventi che ricadono in tutto o in parte entro il perimetro delle aree Natura 2000. Capo II Beneficiari e requisiti di ammissibilita' Art. 9. Beneficiari 1. I beneficiari dell'aiuto sono i soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, proprietari o titolari di altro diritto reale o titolari di diritto personale di godimento, che hanno titolo ad eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni sul terreno oggetto dell'operazione finanziata. 2. Nel caso dei terreni demaniali, ai sensi dell'art. 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, il sostegno puo' essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni e' un ente privato o un Comune. 3. Sono esclusi dall'aiuto: a) i soggetti considerati grandi imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese; b) le imprese in difficolta' come definite all'art. 2, paragrafo 1, punto 14 del regolamento (UE) 702/2014, in conformita' all'art. 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo; c) i soggetti che sono destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione, che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno, in conformita' all'art. 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 702/2014. Art. 10. Operazioni ammissibili 1. Sono ammissibili ad aiuto le operazioni di imboschimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura, con durata del ciclo vegetativo non inferiore a otto anni, con riferimento alle superfici di cui all'art. 3. 2. Ai fini di cui al comma 1, il termine del ciclo vegetativo e' fissato al 10 novembre di ogni anno. Art. 11. Operazioni non ammissibili 1. Non sono ammissibili all'aiuto: a) le operazioni eseguite nelle superfici ricadenti nell'elenco delle zone svantaggiate di cui alla direttiva del Consiglio 75/273/CEE del 28 aprile 1975 relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE; b) le operazioni eseguite nei prati stabili tutelati ai sensi della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali); c) le operazioni eseguite in habitat sensibili come le torbiere e le zone umide ricadenti nelle aree Natura 2000 e in quelle istituite ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali); d) gli impianti di bosco ceduo a rotazione rapida; e) gli impianti di specie a rapido accrescimento per uso energetico. Art. 12. Requisiti di ammissibilita' 1. Le operazioni di cui all'art. 10 sono ammissibili ad aiuto nel rispetto dei seguenti requisiti: a) la superficie minima imboschita di ogni singolo appezzamento, inteso come fondo che interessa una o piu' particelle catastali, e' di 0,50 ettari; b) la superficie ammissibile a finanziamento e' quella effettivamente interessata dalle lavorazioni agronomiche preparatorie all'impianto; c) viene presentato un piano di coltura e conservazione, cosi' come previsto dall'art. 41 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali); d) la densita' di impianto e' compresa tra un minimo di duecento e un massimo di trecentotrenta piante per ettaro. 2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, e' ammissibile la piantagione di pioppo (Populus specie plurime) e sue varieta' clonali, in mescolanza tra loro o in purezza, alle seguenti condizioni: a) i cloni sono quelli di cui all'elenco dei cloni di pioppo iscritti nel registro nazionale dei materiali di base nella categoria controllati, ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) approvato con decreto ministeriale o quelli registrati negli altri paesi dell'Unione europea dalle autorita' competenti; b) i cloni sono quelli consentiti dalle misure di conservazione o dai piani di gestione in vigore nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) della rete Natura 2000; c) per superfici imboschite superiori a 200 ettari, viene assicurata una mescolanza di cloni di pioppo che include almeno tre varieta' clonali, di cui la meno abbondante costituisce almeno il 10 per cento della superficie oggetto di intervento; d) i cloni a maggiore sostenibilita' ambientale sono quelli certificati dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, o altro analogo istituto internazionale di ricerca legalmente riconosciuto. Capo III Ammissibilita' dei costi Art. 13. Costi ammissibili 1. I costi dell'operazione sono ammissibili ad aiuto solo se sostenuti dal beneficiario dopo la presentazione della domanda, fatte salve le spese generali di cui al comma 2, lettera d) sostenute fino a dieci mesi prima della data di presentazione della domanda. 2. Sono considerati ammissibili i costi sostenuti per: a) la fornitura del materiale vegetale, quali pioppelle di uno o due anni, corredato da certificazione di origine vivaistica e fitosanitaria; b) l'impianto e altri costi necessari alla messa a dimora delle piante, compresa preparazione, squadratura, sistemazione del terreno, tracciamento dei filari, trasporto; c) le altre operazioni correlate all'impianto, quali concimazione organica o minerale, entro i limiti stabiliti dalle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), cartello o targa informativa, nel rispetto dei parametri di cui all'art. 29, comma 1, lettera d); d) gli onorari di professionisti e consulenti, spese per analisi dei terreni, spese tecniche e spese generali connesse ai costi di cui alle lettere a), b) e c) ed entro la percentuale massima del 10 per cento dei costi medesimi; e) i contributi in natura, alle condizioni di cui all'art. 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013. 3. I costi di cui al comma 2: a) sono espressamente indicati e quantificati nella documentazione allegata alla domanda di aiuto; b) fanno riferimento al prezzario delle forniture e dei lavori per la pioppicoltura, di cui all'allegato B. 4. Per l'ammissibilita' di eventuali costi sostenuti per lavori, forniture e servizi che non trovano corrispondenza nelle voci del prezzario di cui all'allegato B, e' redatta un'analisi prezzi corrispondente ai costi sostenuti, da allegare alla scheda di intervento di cui all'allegato C. 5. I costi di cui al comma 2, lettera e) consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attivita' agricola o forestale, attestati da un tecnico qualificato indipendente o da un organismo debitamente autorizzato e sono computati applicando una riduzione forfettaria del 15 per cento; sono ammissibili le prestazioni d'opera della famiglia coltivatrice o dei dipendenti dell'impresa agricola, purche' risultanti iscritti al relativo regime previdenziale agricolo. 6. Il costo complessivo di cui al comma 2 non puo' eccedere l'importo di euro 4.000,00 per ettaro di superficie d'intervento. Art. 14. Costi non ammissibili 1. Non sono considerati costi ammissibili quelli relativi a: a) operazioni iniziate prima della presentazione della domanda di aiuto; b) locazione finanziaria; c) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; d) onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto; e) interessi passivi; f) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nei casi in cui sia effettivamente sostenuta e non sia recuperabile in base alla normativa nazionale sull'IVA. Capo IV Procedimento di concessione dell'aiuto Art. 15. Presentazione della domanda di aiuto 1. La domanda di aiuto, redatta in formato elettronico sul sistema informativo agricolo nazionale, di seguito denominato SIAN, e' compilata e rilasciata perentoriamente dal 1° giugno al 31 luglio di ogni anno, e viene presentata, entro lo stesso termine, all'Ufficio attuatore, corredata dalla documentazione di cui al comma 3, secondo una delle seguenti modalita': a) invio, mediante posta elettronica certificata, di seguito denominata PEC, in conformita' alle norme vigenti in materia, della domanda di aiuto, rilasciata e stampata a portale SIAN, con allegata la relativa documentazione, all'indirizzo PEC dell'ufficio attuatore; la data di ricevimento della domanda e' determinata dalla data e dall'ora di invio della domanda che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di aiuto e la documentazione richiesta; b) invio tramite SIAN della domanda di aiuto e della relativa documentazione all'indirizzo PEC selezionato in modo automatico da SIAN. La data di ricevimento della domanda e' determinata dalla data e dall'ora di invio della domanda da SIAN, che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di aiuto e la documentazione richiesta. 2. La domanda di aiuto contiene la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante: a) il possesso dei requisiti per l'accesso all'aiuto; b) il titolo di proprieta' o la disponibilita' giuridica del terreno sul quale viene eseguito l'intervento; c) per gli interventi ricadenti in aree demaniali, la presenza di concessione e attestazione di pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi; d) la condizione di recuperabilita' o non recuperabilita' dell'IVA; e) la compatibilita' del progetto d'impianto con gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali. 3. Alla domanda di aiuto sono allegati: a) la scheda dell'intervento, sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante, sulla base degli elementi di cui all'allegato C; b) il piano di coltura e conservazione, contenente il programma dettagliato delle operazioni colturali da eseguire successivamente all'impianto e fino alla scadenza del ciclo di permanenza dell'impianto stesso, redatto sulla base dell'allegato D; c) l'attestato di certificazione per la gestione forestale sostenibile dei pioppeti o copia della domanda di adesione ad un sistema di certificazione, qualora gia' in possesso del richiedente; d) nel caso di interventi di iniziale forestazione con superficie superiore a 20 ettari, il provvedimento conclusivo con esito favorevole della verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale (VIA), ovvero della VIA; e) nel caso di interventi che ricadono in tutto o in parte entro il perimetro di aree Natura 2000, il provvedimento conclusivo con esito favorevole della procedura di valutazione d'incidenza; f) la copia di un documento di identita' personale del richiedente o del legale rappresentante. Art. 16. Criteri di selezione e di priorita' 1. L'aiuto e' concesso con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 7/2000, in applicazione dei criteri di selezione e di priorita' individuati nel presente regolamento. 2. Ai fini della selezione delle domande di aiuto ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'art. 18, vengono applicati i seguenti criteri di selezione: a) localizzazione; b) tipo di beneficiario; c) certificazione della gestione sostenibile dei pioppeti; d) tipologia e caratteristiche dell'operazione. 3. La declinazione e i punteggi relativi ai criteri di selezione sono individuati nell'allegato E. 4. Le domande di aiuto che ottengono un punteggio inferiore a trenta punti non sono finanziate. 5. In caso di parita' di punteggio tra due o piu' domande e' data priorita' a quella con la maggiore superficie ammessa a finanziamento e, in caso di ulteriore parita', si applica l'ordine cronologico di presentazione. Art. 17. Istruttoria della domanda e concessione dell'aiuto 1. L'ufficio attuatore, entro il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di aiuto, verifica l'ammissibilita', la completezza e la correttezza delle domande e della documentazione allegata valutando in particolare: a) la sussistenza dei requisiti di ammissibilita' del beneficiario; b) la sussistenza dei requisiti di ammissibilita' inerenti l'operazione; c) la sussistenza dei criteri di selezione e degli eventuali criteri di priorita', applicando i relativi punteggi; d) che l'investimento non comporti effetti negativi sull'ambiente di cui all'art. 8; e) la funzionalita' e coerenza dell'investimento proposto rispetto alle finalita' della domanda e del tipo di intervento; f) che i costi dell'operazione, rispetto alle finalita' della domanda di aiuto e del tipo di intervento, siano: 1) coerenti e imputabili agli interventi proposti; 2) pertinenti rispetto alle azioni previste; 3) congrui e ragionevoli rispetto alle caratteristiche e alla dimensione dell'operazione; g) che sia stata raggiunta la soglia minima di punteggio prevista ai fini dell'ammissibilita' a finanziamento. 2. L'ufficio attuatore, in sede di valutazione di cui al comma 1: a) chiede eventuali integrazioni ai sensi della legge regionale n. 7/2000; b) individua il costo totale ammissibile, con l'evidenza delle motivazioni per cui il costo totale dichiarato dal richiedente e' stato eventualmente ridotto; c) calcola l'importo dell'aiuto ammissibile; d) predispone un elenco delle domande di aiuto ammissibili, con i relativi punteggi assegnati in base ai criteri di selezione e di priorita' di cui all'art. 16 e un elenco di quelle non ammissibili e li trasmette alla struttura responsabile; e) comunica, ai richiedenti, le cui domande non sono ammissibili a contributo, le motivazioni ostative all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000. 3. La struttura responsabile, entro trenta giorni da ricevimento degli elenchi di cui al comma 2, lettera d), predispone, approva e pubblica nel Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia, la graduatoria delle domande ammissibili, con l'evidenza di quelle finanziate. 4. L'ufficio attuatore, entro trenta giorni dalla data di approvazione della graduatoria, con proprio provvedimento, concede gli aiuti relativi alle domande finanziate. 5. L'ufficio attuatore comunica, entro quindici giorni dalla data della concessione di cui al comma 4, gli aiuti concessi ovvero, entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, la eventuale mancanza di copertura finanziaria per l'aiuto ritenuto ammissibile. Art. 18. Graduatoria 1. La graduatoria, approvata ai sensi dell'art. 17, comma 3, ha validita' di un anno a decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR. 2. Se una domanda di aiuto e' parzialmente finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario puo' in alternativa: a) accettare espressamente il minore aiuto assegnato ed effettuare una rimodulazione dell'operazione prevista, nei limiti previsti dall'art. 12, comma 1, lettera a), se viene mantenuta la finalita' dell'operazione stessa; b) accettare espressamente il minore aiuto assegnato e impegnarsi a realizzare l'operazione prevista. In questo caso le eventuali sopravvenienze di economie o incrementi di disponibilita' finanziarie della graduatoria sono utilizzate prioritariamente per finanziare la domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza dell'aiuto spettante; c) rinunciare all'aiuto. Art. 19. Contenuto del provvedimento di concessione dell'aiuto 1. Il provvedimento di concessione dell'aiuto di cui all'art. 17, comma 4 indica: a) la tipologia di intervento; b) il beneficiario dell'aiuto; c) l'ammontare del costo totale ammesso ad aiuto; d) l'ammontare dell'importo dell'aiuto spettante; e) i termini, le modalita' e le eventuali prescrizioni per l'esecuzione degli interventi; f) le modalita' di liquidazione dell'aiuto; g) i termini e le modalita' di rendicontazione; h) gli impegni essenziali ed accessori e gli obblighi a carico del beneficiario, con l'evidenza del vincolo di destinazione; i) la sanzione in caso di inosservanza degli impegni e obblighi di cui alla lettera h), con l'evidenza dei casi di revoca e decadenza; j) i controlli che possono essere effettuati dall'Amministrazione regionale o da altri Enti; k) le modalita' della richiesta di eventuali proroghe e varianti, con l'evidenza della documentazione obbligatoria da allegare. Capo V Esecuzione delle operazioni Art. 20. Avvio e conclusione delle operazioni 1. L'inizio dell'operazione oggetto di aiuto e' ammessa unicamente dopo la presentazione di una domanda di aiuto. 2. Il termine per la conclusione delle operazioni avviene entro dodici mesi dalla data di concessione dell'aiuto, fatte salve eventuali proroghe di cui all'art. 21. 3. L'operazione ammessa ad aiuto si intende completamente attuata alla data di pagamento del saldo da parte del beneficiario e, per i lavori eseguiti in proprio, alla data di conclusione dei lavori stessi, da comunicare all'Ufficio attuatore. Art. 21. Proroghe 1. Il termine di conclusione dell'operazione, di cui all'art. 20, comma 2, indicato nel provvedimento di concessione, puo' essere prorogato dall'Ufficio attuatore, su richiesta del beneficiario da presentarsi al medesimo ufficio entro trenta giorni dall'evento, per: a) cause di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'art. 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013; b) motivi imprevisti o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purche' adeguatamente documentati. 2. La proroga del termine di cui al comma 1 puo' essere concessa fino ad un massimo di dodici mesi. 3. Il provvedimento di concessione della proroga e' adottato dall'Ufficio attuatore entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 1 e comunicato al beneficiario entro i quindici giorni successivi alla data di adozione. Art. 22. Varianti sostanziali 1. Sono varianti sostanziali dell'operazione finanziata i cambiamenti dei parametri che hanno reso l'operazione finanziabile o i cambiamenti migliorativi dell'operazione stessa. 2. Sono da considerarsi varianti sostanzial di cui al comma 1: a) la variazione del beneficiario, alle condizioni di cui all'art. 27; b) il cambio dell'area dell'intervento, ad esclusione del mero riposizionamento all'interno della particella catastale individuata dal beneficiario nella domanda di aiuto; c) le modifiche nella modalita' di realizzazione, nella tipologia, nelle caratteristiche tecniche e funzionali nonche' nella destinazione d'uso; d) le modifiche al quadro economico originario, che comportano una riduzione del costo totale in misura compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento, fatto salvo quanto disposto all'art. 23, comma 1, lettera b), conseguenti alle modifiche da apportare all'operazione medesima. 3. La percentuale di cui al comma 2, lettera d) e' calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali. 4. Le economie derivanti dalle varianti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere utilizzate per la realizzazione di interventi non previsti dall'operazione ammessa a finanziamento. 5. La richiesta di autorizzazione della variante sostanziale di cui ai commi 1 e 2 viene presentata dal beneficiario all'Ufficio attuatore prima dell'esecuzione della variante e prima della fatturazione in caso di acquisti. 6. L'ufficio attuatore valuta, ai fini dell'autorizzazione all'esecuzione, anche parziale, della variante: a) la pertinenza della variante proposta rispetto all'intervento oggetto dell'aiuto; b) la congruita' e ragionevolezza di eventuali ulteriori costi proposti per l'esecuzione della variante; c) il mantenimento dei requisiti di ammissibilita' del beneficiario, dell'operazione e degli interventi che la compongono; d) il mantenimento dei punteggi assegnati in sede di selezione delle operazioni o in caso di riduzione degli stessi, il mantenimento del punteggio minimo previsto, di cui all'art. 16, comma 4 e il mantenimento in graduatoria della posizione utile al finanziamento dell'operazione; e) il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei risultati previsti e derivanti dalla realizzazione dell'operazione e dell'intervento modificato; f) il rispetto della conformita' ai principi e alle finalita' del PSR, al regolamento e alla tipologia dell'operazione. 7. Il provvedimento dell'Ufficio attuatore di autorizzazione della variante sostanziale e' adottato entro novanta giorni dalla data della richiesta di cui al comma 5 e contiene, a seconda dei casi: a) la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione del costo totale ammesso e dell'aiuto concesso e rimanda alle disponibilita' del programma le eventuali economie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione delle varianti; b) la modifica eventuale, solo in riduzione, del punteggio attribuito a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione e di priorita'; c) la rideterminazione eventuale, delle tempistiche fissate per la conclusione e rendicontazione dell'operazione; d) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione dell'operazione e degli interventi; e) la modifica o integrazione degli impegni a carico del beneficiario. 8. Non sono autorizzate le varianti che comportano: a) il venire meno di uno dei requisiti di ammissibilita' del beneficiario, dell'operazione e dell'intervento; b) la riduzione dei punteggi assegnati al di sotto della soglia minima prevista per l'ammissibilita' a finanziamento; c) una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento; d) la riduzione del costo totale, a seguito della variante proposta, in misura superiore alle percentuali indicate al comma 2, lettera d). 9. Le varianti autorizzate non comportano aumento del costo complessivo ammissibile e dell'aiuto concesso. 10. Il provvedimento di cui al comma 7 viene comunicato dall'Ufficio attuatore alla struttura responsabile ai fini dell'eventuale modifica della posizione in graduatoria del beneficiario o per l'utilizzo delle eventuali economie derivanti dall'autorizzazione stessa. 11. La struttura responsabile provvede, se necessario: a) alla modifica della graduatoria; b) all'utilizzo delle eventuali economie per lo scorrimento delle domande ammesse ma non finanziate; c) alla pubblicazione della graduatoria. 12. L'esecuzione di varianti non autorizzate comporta la non ammissibilita' a finanziamento dei relativi costi e, nei casi di cui al comma 8, anche la decadenza dall'aiuto. Art. 23. Varianti non sostanziali 1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 22, si considerano varianti non sostanziali: a) la riduzione del costo dell'operazione ritenuto ammissibile a finanziamento inferiore al 10 per cento, per modifiche all'operazione relative ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative; b) le modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento, quale conseguenza della riduzione del prezzo degli interventi realizzati in conformita' a quanto programmato. 2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di interventi non previsti dall'operazione ammessa a finanziamento. 3. La percentuale di cui al comma 1, lettera a) e' calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali. 4. La variante di cui al comma 1 viene comunicata da parte del beneficiario all'Ufficio attuatore, contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo dell'operazione, nel rispetto di quanto previsto nel provvedimento di concessione dell'aiuto. 5. L'Ufficio attuatore approva, anche parzialmente, la variante contestualmente alla liquidazione del saldo dell'aiuto ai sensi dell'art. 26. 6. Le varianti approvate non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile e dell'aiuto concesso. Capo VI Rendicontazione e liquidazione dell'aiuto Art. 24. Modalita' di rendicontazione dei costi 1. I costi sostenuti dal beneficiario sono ammissibili ad aiuto se comprovati da fatture o altra equipollente documentazione fiscale, di data successiva alla domanda di presentazione di aiuto. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, e' ritenuta ammissibile la seguente documentazione: a) copia del bonifico bancario; in caso di ricorso all'home banking, il bonifico e' corredato di copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente; b) copia della ricevuta bancaria; c) copia del bollettino di conto corrente postale; d) copia del vaglia postale; e) copia dell'assegno circolare o bancario non trasferibile corredato da copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente; f) copia dell'estratto conto della carta di credito e del conto corrente bancario, che comprovi l'addebito in caso di pagamento mediante carta di credito o bancomat. 2. Le fatture o altra equipollente documentazione fiscale, presentate ai fini della rendicontazione, indicano: a) l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti, distinti per le singole voci di costo riportate nel prezzario di cui all'allegato B; b) che la fattura e' stata utilizzata ai fini della rendicontazione dell'aiuto richiesto a valere sul PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, indicando la specifica tipologia di intervento effettuato. 3. Non sono ammessi pagamenti in contanti, tramite carte prepagate. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti dal beneficiario tramite conto corrente a lui intestato. Art. 25. Liquidazione dell'anticipo 1. Il beneficiario puo' chiedere la liquidazione di un anticipo, il quale viene concesso, in attuazione dell'art. 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, nella misura massima del 50 per cento dell'aiuto per singolo investimento, per operazioni che prevedono costi di impianto ammissibili non inferiori a euro 20.000. 2. La domanda di liquidazione dell'anticipo e' presentata all'Ufficio attuatore in formato elettronico sul SIAN, con le modalita' di cui all'art. 15, comma 1, previa costituzione di una garanzia bancaria o equivalente a favore dell'organismo pagatore, corrispondente al 100 per cento dell'importo richiesto. 3. L'ufficio attuatore verifica: a) la correttezza della compilazione della domanda; b) la correttezza e completezza della garanzia bancaria o equivalente di cui al comma 2. 4. Sulla base dell'istruttoria e dei controlli svolti ai sensi del comma 3, l'ufficio attuatore, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento: a) predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorita' di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione, per le domande di pagamento ritenute ammissibili, dell'anticipo indicando, per ciascuna di esse: 1) l'importo dell'anticipo; 2) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione dell'anticipo; b) adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento dell'anticipo ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale 7/2000. 5. Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 4, lettera a), l'Autorita' di gestione trasmette all'Organismo pagatore le proposte di liquidazione di cui al comma 4. 6. La garanzia e' svincolata una volta che l'organismo pagatore competente abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto supera l'importo dell'anticipo. Art. 26. Liquidazione del saldo dell'aiuto 1. La liquidazione del saldo dell'aiuto concesso al beneficiario avviene a conclusione dell'operazione finanziata. 2. Il beneficiario presenta la domanda di pagamento all'Ufficio attuatore in formato elettronico sul SIAN, con le modalita' di cui all'art. 15, comma 1, allegando i documenti di seguito indicati: a) la dichiarazione, redatta dal beneficiario o da un tecnico abilitato, riportante la descrizione dei lavori svolti, comprensivi delle eventuali varianti sostanziali o non sostanziali, con le relative motivazioni; b) la dimostrazione dei costi sostenuti, con le modalita' di cui all'art. 24; c) elenco delle fatture quietanziate o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente. 3. L'ufficio attuatore verifica: a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata, ivi compresa copia della domanda di adesione ad un sistema di certificazione per la gestione forestale sostenibile dei pioppeti, ai fini di cui all'art. 29, comma 1, lettera i); b) l'avvenuta realizzazione dell'operazione rendicontata; c) i pagamenti effettuati; d) la conformita' dell'operazione con quella per la quale e' concesso l'aiuto; e) il rispetto degli impegni e obblighi assunti dal beneficiario; f) il rispetto delle norme in materia di contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi, ove previsto; g) il rispetto del divieto di pluricontribuzione di cui all'art. 7; h) approva eventuali varianti non sostanziali. 4. Ai fini dell'istruttoria e dei controlli di cui al comma 3, in attuazione dell'art. 48, paragrafo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'Ufficio attuatore effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni riportate nel provvedimento di liquidazione dell'aiuto: a) l'operazione e' compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 6; b) l'operazione consiste in un investimento di piccola entita' e comunque inferiore a 4.000 euro; c) l'Ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilita' o di mancata realizzazione dell'investimento. 5. Ai fini dell'istruttoria e dei controlli di cui al comma 3, l'ufficio attuatore verifica che i costi siano: a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione; b) preventivati nella domanda di aiuto e ritenuti ammissibili; c) imputabili all'operazione finanziata, con una diretta imputazione dei costi sostenuti all'operazione realizzata e agli obiettivi individuati; d) pertinenti all'operazione ammessa; e) congrui e commisurati all'entita' dell'operazione. 6. A seguito dell'istruttoria e dei controlli di cui ai commi 3, 4 e 5, l'organismo pagatore o l'eventuale soggetto delegato svolge a campione i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento (UE) n. 809/2014. 7. Ai sensi dell'art. 63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, qualora l'importo liquidabile al beneficiario sulla base della domanda di pagamento e del provvedimento di concessione superi di piu' del 10 per cento l'importo liquidabile, dopo l'esame di ammissibilita' dei costi riportati nella domanda di pagamento, l'Ufficio attuatore applica una riduzione dell'importo dell'aiuto liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo pari all'importo totale dell'aiuto e non va oltre la revoca totale dell'aiuto. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se l'Ufficio attuatore accerta che il beneficiario non e' responsabile. 8. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi 4, 5 e 6, l'ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento: a) predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorita' di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione degli aiuti, per le domande di pagamento ritenute ammissibili, indicando, per ciascuna di esse: 1) l'importo dei costi sostenuti e ammessi a finanziamento e l'aiuto liquidabile; 2) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione del costo ammesso e dell'aiuto liquidabile; 3) lo storno delle eventuali economie e il rimando delle stesse alle disponibilita' del PSR; b) adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000; 9. Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 8, lettera a), l'Autorita' di gestione trasmette all'Organismo pagatore le proposte di liquidazione. 10. Non e' consentita la liquidazione di acconti per stati di avanzamento. Capo VII Vincoli e impegni Art. 27. Subentro del beneficiario 1. Il cambio del beneficiario puo' avvenire in qualsiasi momento, per cessione totale dei terreni interessati, ai sensi dell'art. 8, del regolamento (UE) n. 809/2014, a condizione che: a) il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo; b) il subentrante si impegni formalmente a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente e le condizioni di ammissibilita'; c) il subentro non provochi la perdita delle condizioni di ammissibilita' e una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate. 2. Il subentrante comunica all'ufficio attuatore, entro novanta giorni dal subentro, la dichiarazione di assunzione degli impegni dell'operazione, corredata dalla documentazione comprovante: a) il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi; b) il titolo comprovante la cessione. 3. L'Ufficio attuatore adotta gli atti necessari al subentro del beneficiario. Art. 28. Impegni essenziali 1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono: a) non creare artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di benefici previsti, nonche' non presentare prove false per ricevere l'aiuto oppure omettere per negligenza di fornire le necessarie informazioni; b) mantenere i requisiti di ammissibilita', fino alla liquidazione a saldo dell'aiuto; c) realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto, fatte salve le varianti sostanziali autorizzate e le varianti non sostanziali approvate; d) rispettare la normativa in materia di aiuti di stato; e) permettere lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale; f) aggiornare il fascicolo aziendale prima della presentazione della domanda di aiuto; g) restituire all'organismo pagatore gli eventuali fondi indebitamente ricevuti; h) mantenere l'impianto relativo all'operazione per un periodo non inferiore a otto cicli vegetativi e rispettare, per il periodo di cinque anni a decorrere dal termine dell'ultimo pagamento, quanto disposto dall'art. 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013; i) rispettare il divieto di pluricontribuzione di cui all'art. 7. 2. Con regolamento sono individuate le modalita' di controllo del rispetto degli impegni essenziali, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempienze dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale. Art. 29. Impegni accessori 1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono: a) chiedere preventivamente l'autorizzazione all'esecuzione delle varianti sostanziali di cui all'art. 22; b) chiedere l'approvazione di eventuali varianti non sostanziali, di cui all'art. 23; c) trasmettere la documentazione richiesta entro i termini fissati dall'Ufficio attuatore o dal provvedimento di concessione di cui all'art. 17, comma 4, fatta salva la concessione di eventuali proroghe di cui all'art. 21; d) garantire lo svolgimento delle azioni di informazione e di comunicazione, in conformita' a quanto stabilito dall'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013, ed in particolare durante l'attuazione dell'operazione: 1) riportare per ogni operazione finanziata, l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito ufficiale dell'Unione, unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell'Unione: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali; 2) fornire sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove presente, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalita' e risultati, con l'evidenza del sostegno finanziario ricevuto dall'Unione; 3) collocare, per le operazioni il cui aiuto supera 10.000 euro, almeno un poster con informazione sull'operazione che evidenzi il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea, in un luogo facilmente visibile al pubblico; esporre, per le operazioni il cui aiuto supera 50.000 euro, una targa contenente indicazioni sul progetto, che evidenzi il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea; 4) esporre, per le operazioni di finanziamento, il cui aiuto supera 500.000 euro, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti, che evidenzi il sostegno finanziario dell'Unione europea e, entro tre mesi dal completamento, una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni, in un luogo facilmente visibile al pubblico, che indichi il nome e il principale obiettivo dell'operazione e metta in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione europea; e) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale fino alla liquidazione del saldo dell'aiuto concesso; f) iscrivere la documentazione attestante i costi sostenuti nei registri contabili secondo i principi contabili vigenti; g) rendere disponibili e trasmettere entro le scadenze fissate dall'Autorita' di gestione, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione sull'avanzamento del programma; h) comunicare all'ufficio attuatore le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali entro il termine indicato all'art. 33, comma 2; i) ottenere la certificazione per la gestione sostenibile dei pioppeti entro un anno dalla conclusione dell'operazione; j) rispettare le condizioni di subentro di cui all'art. 27. 2. Con regolamento sono individuate le modalita' di controllo del rispetto degli impegni accessori, nonche' le percentuali di riduzione degli aiuti concessi, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempienze dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale. Art. 30. Ritiro domande di aiuto, di pagamento e dichiarazioni 1. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, una domanda di aiuto o di pagamento o una dichiarazione puo' essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento. 2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, in formato elettronico sul SIAN. 3. L'Ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro della domanda. 4. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, non e' ammesso il ritiro della domanda di aiuto, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario e' gia' stato informato: a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1; b) che e' soggetto a controllo in loco; c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario. 5. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, il ritiro della domanda di cui al comma 1 riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda ritirata. Art. 31. Errori palesi 1. Ai sensi dell'art. 4 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 le domande e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorita' competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purche' il beneficiario abbia agito in buona fede. 2. Sono riconosciuti errori palesi quelli: a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata; b) che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'Ufficio attuatore o dell'Organismo pagatore. 3. Sono da ritenersi errori palesi quelli derivanti, in particolare da: a) errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti; b) verifiche di coerenza che rilevino informazioni contraddittorie. 4. Non sono considerati errori palesi, in particolare: a) l'errata o mancata indicazione del CUAA o della partita IVA, ove prevista; b) il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale; c) l'errata o la mancata indicazione degli elementi e dei dati necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissibilita' del beneficiario o dell'operazione; d) l'errata o la mancata indicazione degli elementi e dei dati necessari ai fini della valutazione dei criteri di selezione e di priorita' e per l'attribuzione dei relativi punteggi; e) la mancanza della firma del beneficiario sulla domanda; f) il mancato inserimento del possesso di superfici il cui titolo, all'atto della presentazione della domanda, risulta scaduto; g) la richiesta di aiuto su beni risultanti dal fascicolo aziendale non aggiornato erroneamente ancora in carico al beneficiario; h) gli errori reiterati dal beneficiario per colpa, commessi anche in annate diverse. Art. 32. Revoca dell'aiuto 1. L'ufficio attuatore revoca, entro il termine di trenta giorni dall'accertamento dell'evento, il provvedimento di concessione dell'aiuto nel caso di mancato rispetto di uno degli impegni essenziali di cui all'art. 28. 2. L'ufficio attuatore revoca parzialmente, entro trenta giorni dall'accertamento dell'evento, il provvedimento di concessione dell'aiuto nel caso di mancato rispetto di uno degli impegni accessori di cui all'art. 29. 3. L'ufficio attuatore comunica, entro quindici giorni dal provvedimento di cui ai commi 1 e 2 al beneficiario e alla struttura responsabile, la revoca del provvedimento di concessione e l'eventuale rideterminazione dell'aiuto nei casi di al comma 2. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell'art. 7 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore e, per quanto non previsto, ai sensi degli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000. 4. La struttura responsabile, provvede, se sussistono i presupposti: a) alla modifica della graduatoria; b) all'utilizzo, previo parere dell'Autorita' di Gestione, delle eventuali economie per lo scorrimento delle domande ammesse ma non finanziate; c) alla pubblicazione della graduatoria secondo le procedure indicate all'art. 17, comma 3. Art. 33. Forza maggiore e circostanze eccezionali 1. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali i seguenti casi: a) il decesso del beneficiario; b) l'incapacita' professionale di lunga durata del beneficiario; c) una calamita' naturale grave che colpisce seriamente l'azienda; d) una fitopatia che colpisce la totalita' o una parte delle colture del beneficiario; e) l'esproprio della totalita' o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda; f) circostanze eccezionali, impreviste o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purche' adeguatamente documentate. 2. Il beneficiario o il suo rappresentante comunica all'ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui e' in condizione di farlo. 3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso dell'aiuto concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'art. 4 del regolamento (UE) n. 640/2014. Art. 34. Controlli ex post 1. Ai sensi dell'art. 52 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, l'organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettua i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni, previsti dagli articoli 28 e 29, anche dopo la liquidazione dell'aiuto. Capo VIII Disposizioni transitorie e finali Art. 35. Disposizione di rinvio 1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applica la normativa europea in materia di sostegno allo sviluppo rurale, in particolare, i regolamenti (UE) 1303/2013 e 1305/2013, i regolamenti comunitari delegati attuativi, il PSR 2014-2020, la legge regionale n. 7/2000 e il decreto legislativo n. 163/2006. Art. 36. Norma transitoria 1. Il regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell'ambito del PSR 2007-2013 ai sensi dell'art. 88 regolamento (UE) n. 1305/2013. 2. Per l'anno 2016, nelle more di attivazione del SIAN, il beneficiario, a pena di inammissibilita', compila, sottoscrive e trasmette la domanda di aiuto entro il giorno 31 luglio 2016, prorogabile con decreto dell'Autorita' di gestione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it, utilizzando il modello di cui all'allegato F. 3. Entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al comma 2, il beneficiario riproduce la domanda di aiuto in formato elettronico sul SIAN e la presenta, corredata della documentazione di cui all'art. 15 e secondo una delle modalita' indicate allo stesso art. 15, comma 1, a pena di inammissibilita'. 4. La domanda di aiuto contiene la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti per l'accesso all'aiuto. 5. Alla domanda di aiuto e' allegata la documentazione di cui all'art. 15, comma 3. Art. 37. Trattamento dei dati personali 1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'art. 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Art. 38. Rinvio dinamico 1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. Art. 39. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. (Omissis).