Art. 10 
  1. L'art. 14 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e' cosi'
sostituito: 
  «Art. 14 (Organizzazione della formazione formale). - 1.  Per  ogni
anno di apprendistato e' previsto un numero di  ore  obbligatorie  di
formazione formale, per un monte ore complessivo di: 
    a) almeno 1.200 ore in tre anni per  l'apprendistato  finalizzato
al conseguimento della qualifica; 
    b)  almeno  1.600  ore  in  quattro  anni   per   l'apprendistato
finalizzato al conseguimento del diploma professionale. 
  2. In caso di  apprendistato  finalizzato  al  conseguimento  della
qualifica la formazione formale e'  svolta  di  regola  dalle  scuole
professionali provinciali. Al quarto anno dell'apprendistato  per  il
diploma professionale, almeno 160  ore  di  formazione  formale  sono
svolte dalle scuole professionali. 
  3. L'iscrizione alla scuola professionale avviene d'ufficio in base
al contratto di apprendistato. 
  4. L'insegnamento presso la  scuola  professionale  si  svolge  con
forme organizzative diversificate definite previa consultazione delle
parti sociali, tenendo conto delle loro specifiche esigenze. 
  5. Per le professioni oggetto di apprendistato,  per  le  quali  in
ambito  provinciale  non  puo'  essere   garantita   una   formazione
scolastica,  la  Provincia  offre  una  formazione  equivalente   nel
territorio dell'Euroregione Tirolo-Alto Adige-Trentino  (GECT)  o  in
un'altra regione ovvero all'estero. 
  6.  Gli  obiettivi  formativi  si  intendono   non   raggiunti   se
l'apprendista,  alla  fine  del  periodo  di  apprendistato,  non  ha
concluso positivamente l'intera formazione scolastica prevista.».