Art. 11 1. L'art. 15 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e' cosi' sostituito: «Art. 15 (Formazione extra - e interaziendale). - 1. La formazione extraaziendale ha i seguenti obiettivi: a) integra la formazione aziendale e scolastica; b) avvicina gli apprendisti alle nuove tecnologie; c) incrementa la qualita' della formazione ricorrendo a metodi didattici improntati alla formazione pratica e incentrati su attivita' laboratoriali. 2. La formazione extraaziendale e' obbligatoria se prevista dall'ordinamento formativo per la relativa attivita' professionale, oggetto di apprendistato ai sensi dell'art. 6, comma 1. I contenuti sono definiti nel dettaglio dal programma didattico e la formazione extraaziendale e' svolta dalle scuole professionali. 3. La formazione interaziendale ha l'obiettivo di integrare la formazione aziendale tramite il temporaneo distacco dell'apprendista in un'altra azienda che svolge attivita' di apprendistato. 4. La Provincia sostiene il soggiorno di apprendisti e apprendiste sul territorio nazionale e all'estero, con particolare attenzione al territorio dei membri del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale Euroregione Tirolo-Alto Adige-Trentino (GECT), al fine di far conoscere agli apprendisti altre realta' scolastiche e aziendali. La Giunta provinciale stabilisce i relativi criteri.».