Art. 11 
  1. L'art. 15 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e' cosi'
sostituito: 
  «Art. 15 (Formazione extra - e interaziendale). - 1. La  formazione
extraaziendale ha i seguenti obiettivi: 
    a) integra la formazione aziendale e scolastica; 
    b) avvicina gli apprendisti alle nuove tecnologie; 
    c) incrementa la qualita' della formazione  ricorrendo  a  metodi
didattici  improntati  alla  formazione  pratica  e   incentrati   su
attivita' laboratoriali. 
  2.  La  formazione  extraaziendale  e'  obbligatoria  se   prevista
dall'ordinamento formativo per la relativa  attivita'  professionale,
oggetto di apprendistato ai sensi dell'art. 6, comma 1.  I  contenuti
sono definiti nel dettaglio dal programma didattico e  la  formazione
extraaziendale e' svolta dalle scuole professionali. 
  3. La formazione interaziendale  ha  l'obiettivo  di  integrare  la
formazione aziendale tramite il temporaneo distacco  dell'apprendista
in un'altra azienda che svolge attivita' di apprendistato. 
  4. La Provincia sostiene il soggiorno di apprendisti e  apprendiste
sul territorio nazionale e all'estero, con particolare attenzione  al
territorio dei membri del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale
Euroregione  Tirolo-Alto  Adige-Trentino  (GECT),  al  fine  di   far
conoscere agli apprendisti altre realta' scolastiche e aziendali.  La
Giunta provinciale stabilisce i relativi criteri.».