Art. 12 1. Il comma 4, dell'art. 16, della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e' cosi' sostituito: «4. Con regolamento di esecuzione e' emanata la disciplina degli esami, che regola i seguenti aspetti: a) ammissione all'esame di fine apprendistato; b) composizione della commissione d'esame; c) sessioni d'esame; d) struttura dell'esame; e) svolgimento dell'esame; f) valutazione dell'esame; g) riconoscimento di crediti formativi.». 2. Dopo il comma 5, dell'art. 16, della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e' inserito il seguente comma: «5-bis. Nell'elenco delle attivita' professionali oggetto di apprendistato di cui all'art. 2, comma 1, sono stabilite le professioni per le quali sull'attestato di qualifica professionale oppure sul diploma professionale e' indicato anche il titolo "attestato di lavorante artigiano".».