Art. 12 
  1. Il comma 4, dell'art. 16, della legge provinciale 4 luglio 2012,
n. 12, e' cosi' sostituito: 
    «4. Con regolamento di esecuzione e' emanata la disciplina  degli
esami, che regola i seguenti aspetti: 
      a) ammissione all'esame di fine apprendistato; 
      b) composizione della commissione d'esame; 
      c) sessioni d'esame; 
      d) struttura dell'esame; 
      e) svolgimento dell'esame; 
      f) valutazione dell'esame; 
      g) riconoscimento di crediti formativi.». 
  2. Dopo il comma 5, dell'art. 16, della legge provinciale 4  luglio
2012, n. 12, e' inserito il seguente comma: 
    «5-bis. Nell'elenco  delle  attivita'  professionali  oggetto  di
apprendistato  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  sono  stabilite   le
professioni per le quali sull'attestato  di  qualifica  professionale
oppure  sul  diploma  professionale  e'  indicato  anche  il   titolo
"attestato di lavorante artigiano".».