Art. 13 1. Il comma 1, dell'art. 17 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e' cosi' sostituito: «1. Se il candidato/la candidata esibisce un attestato equivalente per la professione oggetto di apprendistato, il direttore/la direttrice dell'ufficio provinciale competente per l'apprendistato puo' disporre l'equiparazione dello stesso all'esame di fine apprendistato.».