Art. 13 
  1. Il comma 1, dell'art. 17 della legge provinciale 4 luglio  2012,
n. 12, e' cosi' sostituito: 
    «1.  Se  il  candidato/la   candidata   esibisce   un   attestato
equivalente  per  la  professione  oggetto   di   apprendistato,   il
direttore/la  direttrice  dell'ufficio  provinciale  competente   per
l'apprendistato puo' disporre l'equiparazione dello stesso  all'esame
di fine apprendistato.».