Art. 14 1. Dopo l'art. 17 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e' inserito il seguente articolo: «Art. 17-bis (Quarto anno per il conseguimento del diploma professionale e corso per il conseguimento del diploma di superamento dell'esame di Stato). - 1. Con regolamento di esecuzione e' disciplinato l'apprendistato per il conseguimento del diploma professionale di cui all'art. 5, comma 2, e quello per il conseguimento del diploma di superamento dell'esame di Stato di cui all'art. 5, comma 3, specificando: a) requisiti e modalita' di accesso; b) durata; c) monte ore e organizzazione della formazione scolastica.».