Art. 14 
  1. Dopo l'art. 17 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12,  e'
inserito il seguente articolo: 
  «Art.  17-bis  (Quarto  anno  per  il  conseguimento  del   diploma
professionale e corso per il conseguimento del diploma di superamento
dell'esame  di  Stato).  -  1.  Con  regolamento  di  esecuzione   e'
disciplinato  l'apprendistato  per  il  conseguimento   del   diploma
professionale  di  cui  all'art.  5,  comma  2,  e  quello   per   il
conseguimento del diploma di superamento dell'esame di Stato  di  cui
all'art. 5, comma 3, specificando: 
    a) requisiti e modalita' di accesso; 
    b) durata; 
    c) monte ore e organizzazione della formazione scolastica.».