Art. 15 
  1. L'art. 21 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e' cosi'
sostituito: 
  «Art. 21 (Obiettivi e limiti di eta'). - 1. Possono essere  assunti
in tutti i settori di attivita', pubblici o privati, con contratto di
apprendistato di alta formazione e di  ricerca  i  soggetti  di  eta'
compresa tra i 18 anni e i 29 anni, in  possesso  di  un  diploma  di
istruzione secondaria superiore oppure di  un  diploma  professionale
conseguito nei percorsi  di  istruzione  e  formazione  professionale
integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore,  e
precisamente per: 
    a) il conseguimento di titoli di studio universitari  e  di  alta
formazione, compresi i dottorati di  ricerca  e  i  diplomi  di  alta
formazione di cui all'art. 2-bis della legge provinciale 12  novembre
1992, n. 40, e successive modifiche, che sono equiparati  ai  diplomi
relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori; 
    b) attivita' di ricerca; 
    c) il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.».