Art. 15 1. L'art. 21 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e' cosi' sostituito: «Art. 21 (Obiettivi e limiti di eta'). - 1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita', pubblici o privati, con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca i soggetti di eta' compresa tra i 18 anni e i 29 anni, in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore oppure di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore, e precisamente per: a) il conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca e i diplomi di alta formazione di cui all'art. 2-bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, che sono equiparati ai diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori; b) attivita' di ricerca; c) il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.».