Art. 16 1. L'art. 22 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e' cosi' sostituito: «Art. 22 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale e' possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di eta', persone beneficiarie di una indennita' di mobilita' o di un trattamento di disoccupazione. Anche per questo tipo di apprendistato devono in ogni caso essere rispettati gli standard formativi previsti dalla Provincia di cui all'art. 19, comma 3. 2. Gli standard per la formazione aziendale di cui all'art. 8, comma 3, sono ritenuti rispettati dalle aziende che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, erano gia' state autorizzate ad assumere apprendisti/apprendiste ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale 20 marzo 2006, n. 2, per la formazione nell'attivita' professionale oggetto di apprendistato. 3. E' possibile svolgere l'apprendistato di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c), anche nel settore pubblico. Le modalita' di accesso all'impiego mediante un contratto di apprendistato e lo svolgimento dell'apprendistato sono disciplinati con regolamento di esecuzione. 4. Fino all'approvazione degli ordinamenti formativi ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 20, restano in vigore gli ordinamenti formativi, i programmi didattici e i piani formativi aziendali vigenti mantengono la loro validita'. Per i contratti di apprendistato in corso, nell'elenco delle professioni oggetto di apprendistato sono stabiliti i termini transitori e finali. 5. Fino all'adeguamento della disciplina degli esami ai sensi dell'art. 16, comma 4, lettera g), continua a trovare applicazione l'art. 17, comma 1, nella versione vigente dall'11 luglio 2012.».