Art. 16 
  1. L'art. 22 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e' cosi'
sostituito: 
  «Art. 22 (Disposizioni transitorie e finali). - 1.  Ai  fini  della
qualificazione o riqualificazione professionale e' possibile assumere
in apprendistato professionalizzante, senza limiti di  eta',  persone
beneficiarie di una indennita' di mobilita' o di  un  trattamento  di
disoccupazione. Anche per questo tipo di apprendistato devono in ogni
caso  essere  rispettati  gli  standard  formativi   previsti   dalla
Provincia di cui all'art. 19, comma 3. 
  2. Gli standard per la formazione  aziendale  di  cui  all'art.  8,
comma 3, sono ritenuti  rispettati  dalle  aziende  che,  al  momento
dell'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  erano  gia'  state
autorizzate ad assumere apprendisti/apprendiste ai sensi dell'art.  9
della legge provinciale 20  marzo  2006,  n.  2,  per  la  formazione
nell'attivita' professionale oggetto di apprendistato. 
  3. E' possibile svolgere l'apprendistato di cui all'art.  1,  comma
1, lettere b) e c), anche  nel  settore  pubblico.  Le  modalita'  di
accesso all'impiego mediante  un  contratto  di  apprendistato  e  lo
svolgimento dell'apprendistato sono disciplinati con  regolamento  di
esecuzione. 
  4. Fino  all'approvazione  degli  ordinamenti  formativi  ai  sensi
dell'art.  6,  comma  1,  e  dell'art.  20,  restano  in  vigore  gli
ordinamenti formativi, i programmi  didattici  e  i  piani  formativi
aziendali vigenti mantengono la loro validita'. Per  i  contratti  di
apprendistato in corso,  nell'elenco  delle  professioni  oggetto  di
apprendistato sono stabiliti i termini transitori e finali. 
  5. Fino all'adeguamento  della  disciplina  degli  esami  ai  sensi
dell'art. 16, comma 4, lettera g), continua  a  trovare  applicazione
l'art. 17, comma 1, nella versione vigente dall'11 luglio 2012.».