Art. 18 Abrogazione di norme 1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e' abrogata. 2. All'art. 13, comma 2, della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, dopo la parola: «professionale» sono soppresse le seguenti parole: «in considerazione del fatto che l'intera formazione scolastica puo' essere assolta entro il periodo di apprendistato previsto.». 3) L'ultimo periodo dell'art. 19, comma 1, della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e' soppresso.