Art. 18 
 
                        Abrogazione di norme 
 
  1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale  4
luglio 2012, n. 12, e' abrogata. 
  2. All'art. 13, comma 2, della legge provinciale 4 luglio 2012,  n.
12, dopo  la  parola:  «professionale»  sono  soppresse  le  seguenti
parole:  «in  considerazione  del  fatto  che   l'intera   formazione
scolastica puo' essere assolta  entro  il  periodo  di  apprendistato
previsto.». 
  3) L'ultimo periodo dell'art. 19, comma 1, della legge  provinciale
4 luglio 2012, n. 12, e' soppresso.