Art. 2 1. L'art. 3 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e' cosi' sostituito: «Art. 3 (Comunicazione del rapporto di apprendistato). - 1. In caso di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale nonche' per il diploma di istruzione secondaria superiore di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), e in caso di apprendistato professionalizzante con ordinamento formativo di cui all'art. 20, il datore/la datrice di lavoro trasmette alla Provincia autonoma di Bolzano, denominata di seguito Provincia, insieme alla comunicazione di assunzione con contratto di apprendistato, anche i dati relativi al rapporto di apprendistato necessari ai fini dell'iscrizione dell'apprendista alla scuola professionale. La Giunta provinciale stabilisce quali dati debbano essere trasmessi.».