Art. 2 
  1. L'art. 3 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e'  cosi'
sostituito: 
    «Art. 3 (Comunicazione del rapporto di apprendistato).  -  1.  In
caso di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
nonche' per il diploma di  istruzione  secondaria  superiore  di  cui
all'art.  1,  comma  1,  lettera  a),  e  in  caso  di  apprendistato
professionalizzante con ordinamento formativo di cui all'art. 20,  il
datore/la datrice di lavoro  trasmette  alla  Provincia  autonoma  di
Bolzano, denominata di seguito Provincia, insieme alla  comunicazione
di assunzione con contratto di apprendistato, anche i  dati  relativi
al  rapporto  di  apprendistato  necessari  ai  fini  dell'iscrizione
dell'apprendista alla scuola  professionale.  La  Giunta  provinciale
stabilisce quali dati debbano essere trasmessi.».