Art. 4 
  1. L'art. 5 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e'  cosi'
sostituito: 
  «Art. 5 (Obiettivi, durata ed eta'). - 1.  L'apprendistato  per  la
qualifica e il diploma professionale permette di conseguire,  in  tre
anni, la qualifica  professionale  o  in  quattro  anni,  il  diploma
professionale. 
  2. Con i giovani che hanno acquisito la qualifica  in  un'attivita'
professionale oggetto di apprendistato di cui all'art.  2,  comma  1,
lettera  a),  puo'  essere  stipulato  un  ulteriore   contratto   di
apprendistato della durata di un  anno  finalizzato  all'acquisizione
del diploma professionale. 
  3. Possono essere, inoltre, stipulati contratti di apprendistato di
durata non superiore a due anni, con i  giovani  che  frequentano  il
corso di cui all'art. 6, comma 5, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 87,  che  si  conclude  con  l'esame  di
Stato. 
  4. Con il contratto di apprendistato per  la  qualifica  e  per  il
diploma professionale nonche' per il diploma di istruzione secondaria
superiore possono essere assunti  i  giovani  che  hanno  compiuto  i
quindici anni di eta' e fino al compimento dei venticinque. 
  5. Il contratto di apprendistato puo' essere prorogato  al  massimo
per un anno, nel caso in cui, al termine dei  percorsi  formativi  di
cui ai commi  1,  2  e  3,  l'apprendista  non  abbia  conseguito  la
qualifica, il diploma  professionale  o  il  diploma  di  superamento
dell'esame di Stato conclusivo degli studi secondari superiori. 
  6. Gli articoli da 6 a 17 di questo capo trovano applicazione  solo
nel  caso  di  apprendistato  per  la  qualifica  e  per  il  diploma
professionale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a).».