Art. 5 
  1. Il comma 3 dell'art. 6 della legge provinciale 4 luglio 2012, n.
12, e' cosi' sostituito: 
    «3.  L'ordinamento  formativo  e'  considerato  piano   formativo
individuale e protocollo tra istituzione formativa  e  datore/datrice
di lavoro ai sensi delle disposizioni statali.».