Art. 7 
  1. L'art. 11 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e' cosi'
sostituito: 
  «Art. 11 (La formazione nell'apprendistato  stagionale  e  a  tempo
parziale).  -  1.  In  caso  di  apprendistato   a   tempo   parziale
l'apprendista deve assolvere tutta la  formazione  formale  impartita
dalla scuola professionale o in altri luoghi di  apprendimento.  Deve
essere in ogni caso garantito l'intero quadro formativo aziendale. 
  2. Alle aziende  a  esercizio  stagionale  e'  consentito  occupare
apprendisti/apprendiste, qualora sia garantito, nonostante i limitati
periodi di attivita', un addestramento conforme al  quadro  formativo
aziendale. I contratti stagionali devono avere una durata  minima  di
dodici settimane. 
  3. Ai fini del computo del periodo di apprendistato si  cumulano  i
periodi di formazione aziendale e formale nonche' le ferie  maturate.
In caso di apprendistato stagionale, otto mesi di apprendistato  sono
considerati un anno intero di apprendistato. 
  4. Gli  apprendisti  e  le  apprendiste  con  contratto  stagionale
possono assolvere la formazione formale anche nei periodi in cui  non
vi e' attivita' lavorativa. In tal caso,  la  formazione  formale  e'
considerata tempo effettivo di lavoro, in proporzione al  periodo  di
lavoro prestato in azienda.».