Art. 7 1. L'art. 11 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e' cosi' sostituito: «Art. 11 (La formazione nell'apprendistato stagionale e a tempo parziale). - 1. In caso di apprendistato a tempo parziale l'apprendista deve assolvere tutta la formazione formale impartita dalla scuola professionale o in altri luoghi di apprendimento. Deve essere in ogni caso garantito l'intero quadro formativo aziendale. 2. Alle aziende a esercizio stagionale e' consentito occupare apprendisti/apprendiste, qualora sia garantito, nonostante i limitati periodi di attivita', un addestramento conforme al quadro formativo aziendale. I contratti stagionali devono avere una durata minima di dodici settimane. 3. Ai fini del computo del periodo di apprendistato si cumulano i periodi di formazione aziendale e formale nonche' le ferie maturate. In caso di apprendistato stagionale, otto mesi di apprendistato sono considerati un anno intero di apprendistato. 4. Gli apprendisti e le apprendiste con contratto stagionale possono assolvere la formazione formale anche nei periodi in cui non vi e' attivita' lavorativa. In tal caso, la formazione formale e' considerata tempo effettivo di lavoro, in proporzione al periodo di lavoro prestato in azienda.».