Art. 9 
  1. Il comma 3, dell'art. 13, della legge provinciale 4 luglio 2012,
n. 12, e' cosi' sostituito: 
    «3. In  caso  di  cessazione  del  rapporto  di  apprendistato  a
qualsiasi titolo durante l'anno formativo ai giovani/alle giovani  e'
consentito  continuare  a   frequentare   la   scuola   e   terminare
regolarmente l'anno scolastico.».