Art. 9 1. Il comma 3, dell'art. 13, della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e' cosi' sostituito: «3. In caso di cessazione del rapporto di apprendistato a qualsiasi titolo durante l'anno formativo ai giovani/alle giovani e' consentito continuare a frequentare la scuola e terminare regolarmente l'anno scolastico.».