(Pubblicata nel  Supplemento  n.  4  al  Bollettino  Ufficiale  della
  Regione Trentino-Alto Adige n. 16/I-II del 19 aprile 2016) 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                       Servizio fitosanitario 
                 della Provincia autonoma di Bolzano 
 
  1.  L'applicazione  delle  disposizioni  previste  dalle  normative
dell'Unione europea, statali e provinciali in  materia  fitosanitaria
compete, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  214,  e
successive  modifiche,  al  Servizio  fitosanitario  della  Provincia
autonoma di Bolzano, insediato  presso  la  Ripartizione  provinciale
Agricoltura e di seguito denominato Servizio fitosanitario. 
  2. Il Servizio fitosanitario  cura  altresi'  l'applicazione  delle
normative dell'Unione europea, statali e  provinciali  inerenti  alla
certificazione  genetico-sanitaria  del  materiale  di   propagazione
vegetale. 
  3. Il Servizio fitosanitario si avvale di  ispettrici  e  ispettori
fitosanitari, cosi' come definiti dal decreto legislativo  19  agosto
2005, n. 214, e  successive  modifiche,  appositamente  nominati  con
decreto del/della responsabile del Servizio fitosanitario. 
  4. Presso  il  Servizio  fitosanitario  e'  istituito  un  apposito
registro provinciale ove sono iscritti i nominativi delle  ispettrici
e  degli   ispettori   fitosanitari,   con   il   rispettivo   numero
identificativo, il titolo  di  studio  e  la  firma  autenticata.  La
cessazione dall'incarico  comporta  la  perdita  della  qualifica  di
ispettore fitosanitario/ispettrice fitosanitaria e  la  cancellazione
dal registro. 
  5. Il Servizio fitosanitario puo' avvalersi della collaborazione di
altri uffici o strutture provinciali  con  comprovata  esperienza  in
ambito fitosanitario. Le ispettrici e gli ispettori fitosanitari  che
operano  presso  amministrazioni  pubbliche  diverse   dal   Servizio
fitosanitario  rispondono  funzionalmente  e   tecnicamente   al/alla
responsabile del Servizio fitosanitario. 
  6. Nell'esercizio delle  loro  attribuzioni  le  ispettrici  e  gli
ispettori fitosanitari svolgono le funzioni di ufficiali  di  polizia
giudiziaria, ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale.