(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 16/I-II del 19 aprile 2016) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Servizio fitosanitario della Provincia autonoma di Bolzano 1. L'applicazione delle disposizioni previste dalle normative dell'Unione europea, statali e provinciali in materia fitosanitaria compete, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, al Servizio fitosanitario della Provincia autonoma di Bolzano, insediato presso la Ripartizione provinciale Agricoltura e di seguito denominato Servizio fitosanitario. 2. Il Servizio fitosanitario cura altresi' l'applicazione delle normative dell'Unione europea, statali e provinciali inerenti alla certificazione genetico-sanitaria del materiale di propagazione vegetale. 3. Il Servizio fitosanitario si avvale di ispettrici e ispettori fitosanitari, cosi' come definiti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, appositamente nominati con decreto del/della responsabile del Servizio fitosanitario. 4. Presso il Servizio fitosanitario e' istituito un apposito registro provinciale ove sono iscritti i nominativi delle ispettrici e degli ispettori fitosanitari, con il rispettivo numero identificativo, il titolo di studio e la firma autenticata. La cessazione dall'incarico comporta la perdita della qualifica di ispettore fitosanitario/ispettrice fitosanitaria e la cancellazione dal registro. 5. Il Servizio fitosanitario puo' avvalersi della collaborazione di altri uffici o strutture provinciali con comprovata esperienza in ambito fitosanitario. Le ispettrici e gli ispettori fitosanitari che operano presso amministrazioni pubbliche diverse dal Servizio fitosanitario rispondono funzionalmente e tecnicamente al/alla responsabile del Servizio fitosanitario. 6. Nell'esercizio delle loro attribuzioni le ispettrici e gli ispettori fitosanitari svolgono le funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale.