Art. 10 
 
                        Abrogazione di norme 
 
  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, e successive modifiche,
recante «Misure per la protezione delle colture agrarie, delle api  e
per il controllo dei vivai»; 
    b) art. 10 della legge provinciale 29 giugno 1989, n. 1; 
    c) art. 10 della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9.