Art. 10 Abrogazione di norme 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, e successive modifiche, recante «Misure per la protezione delle colture agrarie, delle api e per il controllo dei vivai»; b) art. 10 della legge provinciale 29 giugno 1989, n. 1; c) art. 10 della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9.