Art. 2 
 
           Lotta contro la diffusione di organismi nocivi 
 
  1. Al fine di prevenire o  contenere  la  diffusione  di  organismi
nocivi  ritenuti  di  particolare  rilevanza   fitosanitaria,   il/la
responsabile  del  Servizio  fitosanitario  prescrive  idonee  misure
fitosanitarie, compresi tra l'altro i divieti di  commercializzazione
e di messa a dimora di piante, nonche'  l'estirpazione  delle  piante
ospiti.  Le  autorita'  locali  sono  obbligate   ad   applicare   le
disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario. 
  2. Nella lotta contro la diffusione degli organismi nocivi  di  cui
al comma 1 la Giunta provinciale  puo'  effettuare  spese  e  lavori,
anche in economia.