Art. 3 Tutela delle api 1. E' vietato trattare con prodotti fitosanitari dannosi alle api piante in fioritura di colture arboree, arbustive, erbacee, ornamentali e spontanee in pieno campo. 2. E', inoltre, vietato trattare le colture con prodotti fitosanitari dannosi alle api in periodi dell'anno appositamente indicati. I periodi dell'anno, le colture e i prodotti fitosanitari oggetto del divieto sono stabiliti ogni anno dal/dalla responsabile del Servizio fitosanitario, sentiti il Centro di consulenza per la fruttiviticoltura dell'Alto Adige e l'associazione di apicoltori piu' rappresentativa a livello provinciale. 3. La Giunta provinciale emana provvedimenti volti al miglioramento dell'habitat delle api, e in particolare al miglioramento qualitativo e all'aumento api.