Art. 3 
 
                          Tutela delle api 
 
  1. E' vietato trattare con prodotti fitosanitari dannosi  alle  api
piante  in  fioritura  di  colture   arboree,   arbustive,   erbacee,
ornamentali e spontanee in pieno campo. 
  2.  E',  inoltre,  vietato  trattare  le   colture   con   prodotti
fitosanitari dannosi alle  api  in  periodi  dell'anno  appositamente
indicati. I periodi dell'anno, le colture e i  prodotti  fitosanitari
oggetto del divieto sono stabiliti ogni anno  dal/dalla  responsabile
del Servizio fitosanitario, sentiti il Centro di  consulenza  per  la
fruttiviticoltura dell'Alto Adige e l'associazione di apicoltori piu'
rappresentativa a livello provinciale. 
  3. La Giunta provinciale emana provvedimenti volti al miglioramento
dell'habitat delle api, e in particolare al miglioramento qualitativo
e all'aumento api.