Art. 5 
 
                   Produzione, commercializzazione 
           e importazione di vegetali e prodotti vegetali 
 
  1.  Per  le  attivita'  di   produzione,   commercializzazione   ed
importazione di  vegetali  e  prodotti  vegetali  si  applica  quanto
previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive
modifiche. La relativa  autorizzazione  fitosanitaria  e'  rilasciata
dal/dalla responsabile del Servizio fitosanitario. 
  2.  Chiunque  non  sia  in  possesso  dell'autorizzazione  prevista
dall'art. 19 del decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  214,  e
successive modifiche, ed intenda produrre piante da frutto  destinate
all'impiego esclusivo  nella  propria  azienda,  deve  presentare  al
Servizio  fitosanitario  una  dichiarazione   su   apposito   modello
attestante la specie, la  varieta',  i  quantitativi  e  l'ubicazione
delle piante prodotte. Il/La responsabile del Servizio  fitosanitario
determina con decreto per quali specie  e  quantitativi  deve  essere
presentata tale dichiarazione.