Art. 5 Produzione, commercializzazione e importazione di vegetali e prodotti vegetali 1. Per le attivita' di produzione, commercializzazione ed importazione di vegetali e prodotti vegetali si applica quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche. La relativa autorizzazione fitosanitaria e' rilasciata dal/dalla responsabile del Servizio fitosanitario. 2. Chiunque non sia in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, ed intenda produrre piante da frutto destinate all'impiego esclusivo nella propria azienda, deve presentare al Servizio fitosanitario una dichiarazione su apposito modello attestante la specie, la varieta', i quantitativi e l'ubicazione delle piante prodotte. Il/La responsabile del Servizio fitosanitario determina con decreto per quali specie e quantitativi deve essere presentata tale dichiarazione.