Art. 6 
 
                 Materiale di propagazione vegetale 
 
  1.  Per  la  produzione  e  commercializzazione  del  materiale  di
propagazione  vegetale  delle  piante  da  frutto  e  della  vite  si
applicano  le  disposizioni  previste  dalle  normative   dell'Unione
europea e statali vigenti. 
  2. L'assessore/assessora provinciale competente  per  l'agricoltura
puo' emanare disposizioni  aggiuntive  inerenti  alla  certificazione
volontaria del materiale di propagazione per singole specie. 
  3. E' vietato commercializzare materiale di  propagazione  vegetale
delle piante da frutto di categoria «CAC» ai  sensi  della  normativa
dell'Unione europea, accompagnato da documenti di commercializzazione
che riportino la dicitura virus esente (VF) o virus controllato  (VT)
o similari o contrassegnato con etichette  simili  per  dimensione  o
colore alla tipologia delle etichette ufficiali di  certificazione  e
che riportino la dicitura virus esente (VF) o virus controllato  (VT)
o similari. 
  4. La produzione  e  il  commercio  di  materiale  di  propagazione
forestale sono disciplinati con legge provinciale 21 ottobre 1996, n.
21, e successive modifiche.