Art. 7 
 
                           Uso sostenibile 
 
  1.  La  Provincia  autonoma  di  Bolzano  e'   l'autorita'   locale
competente per l'attuazione del quadro per  l'azione  comunitaria  ai
fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi di  cui  alla  direttiva
2009/128/CE, alle relative norme di attuazione statali vigenti  e  al
piano di azione nazionale per l'uso sostenibile. 
  2. La Provincia autonoma di Bolzano e' altresi' l'autorita'  locale
competente per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 relativo
alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici,
e del Regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalita' di applicazione
del regolamento (CE) n. 834/2007 e delle relative norme di attuazione
statali. 
  3. Al fine di prevenire effetti negativi nonche' danni  a  persone,
animali o cose, la Giunta  provinciale  emana,  in  osservanza  delle
normative  dell'Unione  europea  e  statali   vigenti,   disposizioni
aggiuntive sull'uso sostenibile dei pesticidi. 
  4. La Giunta provinciale emana disposizioni per l'attuazione  della
presente legge e per l'applicazione del piano di azione nazionale per
l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Le disposizioni  emanate
dalla Giunta provinciale sono da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale
della Regione. 
  5. Ai  comuni  spettano  in  materia  di  utilizzo  sostenibile  di
pesticidi le funzioni  amministrative  attribuite  o  delegate  dalla
Provincia autonoma di Bolzano d'intesa con il Consiglio dei comuni.